ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato del 30 dicembre 2003 (Modalita' di versamento del
prelievo  unico  erariale  dovutoai sensi dell'art. 39, comma 13, del
decreto-legge    30 settembre    2003,    n. 269,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n. 326,  per  gli
apparecchi  e  congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18
giugno 1931,   n. 773,  e  successive  modificazioni)  e  della  nota
dell'Agenzia  delle  entrate - Direzione centrale amministrazione del
13 febbraio  2004,  n. 2004/29102  (Istituzione codici tributo per il
versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di
gioco  di  cui  all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931,
previsto  dall'art. 39,  comma 13,  del  decreto-legge  n. 269/2003),
promosso  con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 20 marzo
2004,  depositato in cancelleria il 6 aprile 2004 ed iscritto al n. 4
del registro conflitti 2004;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 settembre  2006 il giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone
per  la  Regione  Siciliana,  nonche'  l'Avvocato  dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 20 marzo 2004 e depositato il
6 aprile  2004,  la  Regione  Siciliana  ha  sollevato in riferimento
all'art. 36   del  proprio  statuto  e  all'art. 2  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  26 luglio  1965,  n. 1074  (Norme  di
attuazione   dello   Statuto   della  Regione  Siciliana  in  materia
finanziaria)  -  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
in    relazione:    a)    al    decreto    del   Direttore   generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, emesso in data
30 dicembre 2003 (Modalita' di versamento del prelievo unico erariale
dovuto   ai   sensi   dell'art. 39,   comma 13,   del   decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n. 326,  per  gli  apparecchi  e  congegni di cui
all'art. 110,  comma 6,  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno 1931,  n. 773,  e
successive  modificazioni); b) alla nota dell'Agenzia delle entrate -
Direzione  centrale amministrazione, emessa in data 13 febbraio 2004,
n. 2004/29102  (Istituzione  codici  tributo  per  il  versamento del
prelievo  erariale  unico sugli apparecchi e congegni di gioco di cui
all'art. 110,   comma 6,  del  regio  decreto  n. 773/1931,  previsto
dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003).
    1.1.   -   Premette   la   ricorrente   che   il   secondo  comma
dell'art. 14-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n. 640  (Imposta  sugli  spettacoli)  -  aggiunto
dall'art. 9   del   decreto   legislativo   26 febbraio  1999,  n. 60
(Istituzione  dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della
legge  3 agosto  1998,  n. 288,  nonche'  modifiche  alla  disciplina
dell'imposta  sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore
dello  spettacolo,  degli  intrattenimenti e dei giochi), e rubricato
«Apparecchi  da divertimento e intrattenimento», nel testo risultante
a  seguito  della sostituzione operata dal comma 4 dell'art. 22 della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)
-  disponeva  che,  «fino alla attivazione della rete per la gestione
telematica  di  cui  al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il
gioco  lecito  di  cui  all'art. 110,  comma 6, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773,   e   successive   modificazioni,   e'   stabilito,  ai  fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  un imponibile medio forfetario
annuo  di  10.000  euro  per  l'anno 2003  e  per  ciascuno di quelli
successivi».
    La  ricorrente  evidenzia  che  tale  quadro  normativo  e' stato
modificato  dall'art. 39  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici) - convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326  -, il quale, dopo avere, al
comma 9,  statuito  l'abrogazione,  nel  citato art. 14-bis, comma 2,
delle parole «e per ciascuno di quelli successivi», ha introdotto, al
successivo  comma 13,  per  gli  stessi  apparecchi e congegni di cui
all'art. 110,  sesto  comma,  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  collegati in rete, un «prelievo erariale unico fissato in
misura del 13,5 per cento delle somme giocate» e ha disposto che, per
«l'anno 2004,  fino al collegamento in rete», e' dovuto, «a titolo di
acconto»,  il versamento di importi determinati dallo stesso comma 13
citato.  Il  successivo  comma 13-bis, poi, ha demandato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, l'emanazione di un apposito decreto per definire «i termini
e  le  modalita'  di  assolvimento  del  prelievo  erariale  unico  e
dell'acconto di cui al comma 13».
    Riferisce la ricorrente che, in attuazione di quanto statuito dal
citato   comma 13-bis,  il  Direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ha  emanato  l'impugnato  decreto
30 dicembre  2003,  con  il  quale ha disposto che «il versamento del
prelievo  unico  erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del
decreto-legge    30 settembre    2003,    n. 269,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n. 326,  per  gli
apparecchi  e  congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' effettuato con le
modalita'  stabilite  dall'art. 17  del  decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione
degli  importi versati al capitolo 1821 - Unita' previsionali di base
1.1.10.1.».  Sempre  secondo la ricorrente, l'Agenzia delle entrate -
Direzione centrale amministrazione, facendo seguito al citato decreto
con nota del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102, ha informato la Regione
che,  in forza del criterio di imputazione adottato, anche il gettito
del  tributo in discorso riscosso in Sicilia va attribuito all'erario
statale.
    1.2.    -   La   ricorrente   sostiene,   in   via   preliminare,
l'ammissibilita'  del  sollevato conflitto, ancorche' l'Agenzia delle
entrate  sia ente dotato di propria personalita' giuridica di diritto
pubblico,  con  autonomia  regolamentare, amministrativa, contabile e
finanziaria,  trattandosi  di  organizzazione  creata dallo Stato per
l'esercizio di proprie funzioni e potesta'.
    1.3  -  Nel  merito,  la Regione lamenta la lesione delle proprie
attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, non essendo stato
specificato,  negli  atti  oggetto  di  conflitto, che i proventi del
prelievo  erariale  unico riscossi in Sicilia debbono essere imputati
al bilancio regionale. Infatti, i provvedimenti impugnati, prevedendo
l'imputazione  delle  somme  derivanti dalla riscossione del prelievo
erariale   unico   ad   un   capitolo   del   bilancio  dello  Stato,
sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione degli evocati
parametri,  secondo  i  quali  spettano alla Regione tutte le entrate
tributarie  erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette
o  indirette,  comunque  denominate, ad eccezione delle nuove entrate
tributarie  il  cui  gettito  sia  destinato  alla copertura di oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato, specificate dalla normativa istitutiva.
    La   ricorrente  premette,  al  riguardo,  che  l'«imposta  sugli
spettacoli»  di  cui  al  d.P.R.  n. 640  del 1972, ridenominata - in
conformita' al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
3 agosto  1998,  n. 288  (Delega  al  Governo  per la revisione della
disciplina  concernente  l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica
di  cui  alla  legge  22 dicembre  1951,  n. 1379)  -  «imposta sugli
intrattenimenti»,  «risulta,  per  quanto  riscosso  in  Sicilia,  di
incontestata attribuzione alla Regione siciliana».
    Ad  avviso della ricorrente, tale attribuzione sarebbe confermata
dal  quadro  di  classificazione  delle  entrate  dello  Stato  e dal
corrispondente  quadro di classificazione delle entrate della Regione
Siciliana,  compilati,  ai  sensi  dell'art. 220  del  regio  decreto
23 maggio   1924,   n. 827  (Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio   e   per   la   contabilita'   generale   dello   Stato),
rispettivamente   dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
dall'Assessorato  regionale del bilancio e delle finanze. Il prelievo
erariale   unico   in  questione  avrebbe,  inoltre,  «palese  natura
sostitutiva   di   un   tributo  -  nella  specie,  l'"imposta  sugli
intrattenimenti"    -    di   pacifica   spettanza   regionale»,   in
considerazione del combinato disposto del richiamato art. 39, commi 9
e 13, del decreto-legge n. 269 del 2003.
    In   particolare,   per   la   Regione,   il  richiamato  comma 9
determinerebbe  «l'impossibilita',  per gli anni successivi al 2003 e
quantomeno sino all'attivazione della rete per la gestione telematica
degli  apparecchi  e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, di identificare la base
imponibile  su cui calcolare quanto dovuto a titolo di "imposta sugli
intrattenimenti"»,  annullando,  di  fatto,  l'imposizione  su  detti
apparecchi e congegni. Il richiamato comma 13, istituendo un prelievo
erariale  unico  da  applicarsi  sugli  stessi apparecchi e congegni,
sarebbe  «con  tutta  evidenza  strettamente  correlato  all'avvenuta
sostanziale  abolizione  per  gli  stessi della imposta in precedenza
applicabile   in   ragione  dell'imponibile  medio  forfetario  annuo
identificato   dal  previgente  l'art. 14-bis,  comma 2,  del  d.P.R.
n. 640/1972».
    La Regione osserva quindi che, poiche' il prelievo erariale unico
e' sostitutivo di precedenti forme di imposizione, gli atti impugnati
sarebbero  comunque  lesivi  delle  sue  competenze,  alla  luce  del
principio per cui lo Stato non puo' attribuire a se stesso il gettito
di un tributo sostitutivo, quando il tributo sostituito non sia stato
di sua esclusiva spettanza (come precisato dalle sentenze della Corte
costituzionale  n. 29  del  2004 e n. 49 del 1972), tenuto conto che,
nella  specie,  il contributo e' stato istituito contestualmente alla
previsione  della  non  applicabilita'  di  alcuni oneri, fra i quali
l'imposta di bollo, di sicura spettanza regionale per quanto riscosso
nel  territorio  della  Regione.  Precisa,  infine,  che  qualora, in
ipotesi,  il  prelievo erariale unico «non dovesse configurarsi quale
tributo  sostitutivo,  bensi'  aggiuntivo rispetto all'«imposta sugli
intrattenimenti»  [...],  il  gettito  del nuovo tributo, riscosso in
Sicilia,  spetterebbe  comunque  alla Regione in ossequio alla regola
generale di ripartizione dei tributi erariali».
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile o,
comunque, rigettato.
    In punto di ammissibilita', la difesa erariale rileva che: a) «la
domanda  conclusivamente  formulata  nel  ricorso  [...]  appare  non
congrua  al  presente  processo  costituzionale»,  per mancanza della
richiesta  della declaratoria di non spettanza allo Stato del gettito
del  prelievo  erariale  unico; b) la Regione non ha proposto ricorso
avverso  l'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, ma solo avverso
atti amministrativi meramente applicativi di tale norma.
    L'Avvocatura  generale osserva, inoltre, che il prelievo erariale
unico,  pur rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui
all'art. 23   Cost.,  non  ha  natura  tributaria,  ma  «propriamente
amministrativa»;  e  cio'  sarebbe confermato «anche dalla assenza di
disciplina di alcune fasi procedimentali - come quelle attinenti alla
riscossione coattiva, all'accertamento e alla previsione della misura
delle  sanzioni  comminabili  -  che  caratterizzano  i  tributi». Il
gettito  del prelievo in questione spetterebbe, pertanto, allo Stato,
a  norma  del  d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale prevede che spettino
alla  Regione  Siciliana  solo  le  entrate tributarie (art. 2) e che
spettino allo Stato i proventi delle attivita' di gioco.
    3.  -  Con  memorie  depositate  in  prossimita' dell'udienza, la
difesa  erariale ha ribadito la propria eccezione di inammissibilita'
del  ricorso «per incongrua formulazione della domanda», e ha dedotto
la  «cessazione di efficacia» dell'impugnato decreto direttoriale per
effetto dell'art. 7 del decreto direttoriale 8 aprile 2004 (Termini e
modalita'   di   assolvimento   del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi   e  congegni  da  intrattenimento  di  cui  all'art. 110,
comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Osserva,
inoltre,  l'Avvocatura  dello Stato che l'impugnata nota dell'Agenzia
delle  entrate, «tenendo contabilmente separato il prelievo "riscosso
in   Sicilia",  lascia  impregiudicata  la  questione  relativa  alla
spettanza sia dell'attribuzione sia dell'entrata per cui si discute».
In forza di tali considerazioni, sempre ad avviso dell'Avvocatura, il
ricorso  dovrebbe  essere  ritenuto  privo  di  oggetto  o  dovrebbe,
comunque, dichiararsi cessata la materia del contendere.
    L'Avvocatura   generale  ribadisce,  altresi',  che  il  prelievo
erariale  unico  non  e'  un  tributo  sostitutivo dell'imposta sugli
intrattenimenti,  ma  «un provento delle attivita' di gioco», e cioe'
«un "provento" di attivita' [...] imprenditoriali» svolte dallo Stato
attraverso  la  rete  telematica.  Rileva,  infine, che lo statuto di
autonomia  e  le  relative  norme di attuazione non garantiscono alla
Sicilia  «una  "invarianza"  quantitativa  degli  introiti da tributi
"deliberati" dallo Stato».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Siciliana ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato in relazione: a) al decreto
del  Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  emesso  in  data 30 dicembre 2003 (Modalita' di versamento del
prelievo  unico  erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del
decreto-legge    30 settembre    2003,    n. 269,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n. 326,  per  gli
apparecchi  e  congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18
giugno 1931,  n. 773,  e  successive  modificazioni);  b)  alla  nota
dell'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  centrale  amministrazione
emessa  in  data  13 febbraio 2004, n. 2004/29102 (Istituzione codici
tributo   per   il  versamento  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi  e  congegni  di  gioco  di cui all'art. 110, comma 6, del
regio  decreto  n. 773/1931,  previsto  dall'art. 39,  comma 13,  del
decreto-legge n. 269/2003).
    Asserisce  la  ricorrente  che  i  provvedimenti  impugnati,  nel
prevedere  l'imputazione  delle somme derivanti dalla riscossione del
prelievo  erariale  unico  sugli apparecchi e congegni di gioco ad un
capitolo  del  bilancio  statale  riferito esclusivamente allo Stato,
sottrarrebbero  tali importi alla Regione, in violazione dell'art. 36
dello  statuto  della Regione Siciliana e dell'articolo 2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione   dello   Statuto   della  Regione  Siciliana  in  materia
finanziaria).
    2.   -   Si   deve   preliminarmente   rilevare,   in   relazione
all'impugnazione   della  citata  nota  dell'Agenzia  delle  entrate,
l'ammissibilita'  di  un  conflitto  costituzionale  di  attribuzione
avente  ad  oggetto  un  atto  di tale Agenzia, emesso nell'esercizio
delle  funzioni  pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali
in  precedenza attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero
delle  finanze  e  connessi  uffici.  Questa  Corte,  infatti, con le
sentenze  n. 288  del  2004  e  nn. 72  e  73  del  2005, ha ritenuto
ammissibile  tale  tipo  di  conflitto,  in  ragione  delle  indicate
funzioni, e della collocazione dell'Agenzia delle entrate nell'ambito
del sistema ordinamentale statale.
    Sempre  in  via  preliminare,  deve  essere  respinta l'eccezione
formulata  dalla difesa erariale circa l'inammissibilita' del ricorso
per  la  mancanza  della  richiesta di dichiarazione di non spettanza
allo Stato del gettito del prelievo erariale unico. Tale richiesta si
desume  agevolmente,  infatti,  dalla rivendicazione di detto gettito
alla  Regione,  espressamente  avanzata  nel  ricorso  stesso  (sulla
possibilita'  di  desumere  la  richiesta  di  non spettanza da altri
elementi del ricorso, v., ex multis, sentenze n. 28 del 2005 e n. 521
del 2002).
    Ancora   in  via  preliminare,  deve  essere  parimenti  respinta
l'eccezione  di  inammissibilita' fondata sulla considerazione che la
Regione  non  ha proposto ricorso in via principale avverso l'art. 39
del  decreto-legge  n. 269  del  2003,  ma  si e' limitata a proporre
conflitto   avverso   atti  amministrativi  che  sarebbero  meramente
applicativi  di  tale  norma. Infatti, quest'ultima, contrariamente a
quanto  sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, nulla prevede
circa  la  destinazione  del  gettito  del prelievo erariale unico, e
pertanto la Regione non avrebbe avuto interesse a censurarla.
    Deve  essere poi respinta l'eccezione di cessazione della materia
del  contendere  per  il  venir  meno  dell'efficacia  dell'impugnato
decreto  del  Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato, per effetto dell'art. 7 del decreto direttoriale
8 aprile  2004  (Termini  e  modalita'  di  assolvimento del prelievo
erariale  unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
all'art. 110,  comma 6,  del  Testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza).  Tale ultimo articolo, infatti, dispone che il venir meno
dell'efficacia  del  decreto  ha  effetto dal 13 aprile 2004. Poiche'
pertanto,  per  il periodo anteriore, permane l'efficacia del decreto
direttoriale   impugnato,   non  sono  venute  meno  le  ragioni  del
conflitto.
    3.  -  Va rilevato, ai fini della valutazione dell'ammissibilita'
del   conflitto  di  attribuzione,  che  la  ricorrente  muove  dalla
premessa,  contestata dalla difesa erariale, che il prelievo erariale
unico,  oggetto  degli  atti  impugnati,  abbia la natura di «entrata
tributaria  erariale»,  indicata  tra  le  condizioni  richieste  per
attribuirne  il  gettito  alla  Regione  Siciliana dall'art. 2, primo
comma,  del  d.P.R.  n. 1074  del  1965,  secondo  cui «spettano alla
Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell'ambito   del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,  comunque
denominate».
    Tale premessa deve essere condivisa.
    Anche a prescindere dalla denominazione di «tributo» riservata al
predetto  prelievo  erariale  unico  dai  provvedimenti impugnati, la
natura  di  «entrata  tributaria  erariale»  del  medesimo si desume,
infatti,  in  modo  univoco dalla sua disciplina positiva e dalla sua
derivazione dall'imposta sugli intrattenimenti.
    Al  riguardo,  va  rilevato  che,  con  il combinato disposto dei
commi 8,  9  e  13  dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), e con la conseguente modifica dei
commi 1  e  2  dell'art. 14-bis  del  d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 640
(Imposta   sugli   spettacoli),   il  legislatore  ha  limitato  agli
apparecchi   e  congegni  per  il  gioco  di  cui  al  settimo  comma
dell'art. 110  del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza), l'applicazione
dell'imposta  sugli intrattenimenti originariamente relativa sia agli
apparecchi   e   congegni  elencati  dal  sesto  comma  dello  stesso
articolo 110,  sia a quelli elencati dal settimo comma. Nel contempo,
a decorrere dall'anno 2004, ha assoggettato ad uno specifico prelievo
erariale quegli apparecchi che hanno caratteristiche tecniche tali da
consentirne  la  gestione  telematica, nulla innovando, rispetto alla
disciplina   dell'imposta   sugli  intrattenimenti,  in  ordine  alla
struttura del prelievo stesso. In particolare, il presupposto rimane,
ai   sensi   del   primo   periodo   del  comma 13  dell'art. 39  del
decreto-legge  n. 269  del  2003,  l'utilizzazione  di  apparecchi  e
congegni  per  il  gioco lecito negli esercizi autorizzati, come gia'
previsto, per l'imposta sugli intrattenimenti, dall'art. 1 del d.P.R.
n. 640  del  1972  e  dal  punto 6 della tariffa allegata allo stesso
d.P.R; l'imponibile continua ad essere costituito, ai sensi del primo
periodo  del comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge n. 269 del 2003,
dai   proventi   del   gioco,   analogamente   a   quanto   stabilito
dall'art. 14-bis  del  d.P.R.  n. 640  del  1972, per l'imposta sugli
intrattenimenti;  il  soggetto  passivo e' il titolare del nulla-osta
per   l'esercizio  dei  suddetti  apparecchi  e  congegni,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma 2,  lettera  d, del decreto ministeriale 12 marzo
2004,  n. 86,  soggetto che corrisponde al gestore degli apparecchi e
congegni   tenuto   al  versamento  della  sostituita  imposta  sugli
intrattenimenti  ai  sensi  dell'art. 2  del d.P.R. n. 640 del 1972 e
dell'art. 1,  comma 2,  del decreto dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato emesso il 22 marzo 2004.
    Il prelievo erariale unico ha, dunque, natura tributaria, perche'
e'  sostitutivo  dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur
nella  sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali (v.,
in  generale,  per  le caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 73
del  2005,  n. 37  del 1997, n. 11 del 1995, n. 2 del 1995, n. 63 del
1990, n. 26 del 1982).
    4. - Il conflitto e' invece inammissibile sotto altro profilo.
    Per  aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e
Stato,  e'  necessario  che  l'atto  impugnato sia idoneo a ledere la
sfera    di   competenza   costituzionale   dell'ente   confliggente.
Contrariamente  a  quanto sostenuto dalla Regione Siciliana, gli atti
oggetto  del  conflitto  non  attribuiscono  il  gettito del prelievo
erariale  unico allo Stato, ma si limitano a fornire istruzioni sulle
modalita'   di   versamento  delle  imposte.  Essi  vanno  inquadrati
nell'articolato  sistema  normativo delineato dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle  dichiarazioni),  con il quale viene disciplinato, tra l'altro,
il  versamento  delle  imposte  dai  contribuenti  allo  Stato  ed il
riversamento del gettito tributario da parte dello Stato agli enti ai
quali  spetta,  in  tutto  o  in  parte,  quel  gettito. Tale sistema
prevede,  per  quanto  qui  rileva,  che  le  somme  dovute agli enti
destinatari  del  gettito,  tra  cui la Regione Siciliana, vengano ad
essi  riversate  soltanto  dopo che un'apposita struttura di gestione
centralizzata  abbia  provveduto  ai  conteggi  ed alle operazioni di
propria  competenza.  Gli  atti impugnati, dunque, inserendosi in una
fase  procedimentale  meramente provvisoria (che precede l'intervento
dell'indicata  struttura  di gestione e non ne condiziona l'operato),
non  incidono  sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere
le  prerogative  costituzionali  della  Regione  Siciliana in materia
finanziaria.  Conseguentemente,  rimangono  impregiudicate le pretese
regionali  che potrebbero nascere da violazioni del delineato sistema
normativo  (sentenza  n. 72  del  2005;  vedi  anche, ex plurimis, le
sentenze n. 73 del 2005, n. 97 e n. 92 del 2003, nonche' le ordinanze
n. 79 e n. 30 del 2003).