ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
della  Regione  Siciliana 23 dicembre  2000,  n. 38  -  recte:  28  -
(Proroga  delle  cambiali  agrarie  ed  altre  norme  in  materia  di
agricoltura.  Norme  in  materia  di  usi  civici),  promossi con due
ordinanze  del  6 dicembre  2005 dalla Corte di appello di Milano nei
procedimenti  civili  vertenti  tra  Giovanni De Gregorio, Massimo De
Gregorio  e  la  Barclays  Bank PLC, iscritte ai numeri 109 e 110 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Visti  gli  atti  di costituzione della Barclays Bank PLC nonche'
gli atti di intervento della Regione Siciliana;
    Udito  nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto  che  in  due  giudizi  civili,  la  Corte di appello di
Milano, con distinte ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe
in  data  6 dicembre  2005,  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  al  «limite  del diritto privato» e
all'art. 3  della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione
Siciliana 23 dicembre  2000,  n. 38  -  recte:  28  -  (Proroga delle
cambiali  agrarie  ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in
materia  di  usi  civici),  il quale, al comma 1, stabilisce che, «al
fine  di  agevolare  la  ripresa  produttiva  delle  aziende agricole
siciliane  gli  istituti  e  gli  enti  esercenti  il credito agrario
prorogano  al  31 dicembre  2001 le passivita' di carattere agricolo,
ivi  compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto
di  macchine  agricole  ed  animali,  gia'  scadute  o che andranno a
scadere  entro  il  30 giugno 2001, ancorche' gia' prorogate, purche'
contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.  Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento
vigente  alla  data  di  scadenza delle passivita' stesse, restando a
carico del beneficiario ogni onere relativo»;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  giudice
rimettente  afferma che la questione e' «certamente rilevante ai fini
della  decisione»,  poiche'  «l'argomentazione  centrale che il primo
giudice  ha  posto  a  fondamento della propria decisione», e in base
alla  quale  la disposizione impugnata non troverebbe applicazione al
caso  di  specie, «appare suscettibile di differente valutazione alla
luce  delle  contrapposte  argomentazioni  sviluppate dalle parti nel
presente e nel pregresso giudizio»;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  medesimo  giudice  osserva che, essendo «dibattuta» la «questione
della  conformita'  della  citata norma regionale ai principi sanciti
dall'ordinamento  statale  (il c.d. limite del diritto privato) ed in
particolare  ai  principi comuni e fondamentali del diritto civile in
tema  di  completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni, oltre
che  del  contrasto  della  citata  norma  con  il  principio sancito
dall'art. 3   della   Costituzione»,   non  appaiono  «manifestamente
infondati  i  profili  di  illegittimita' costituzionale della citata
norma»;
        che   in  entrambi  i  giudizi  di  costituzionalita'  si  e'
costituita la Barclay Bank PLC, parte appellata nei giudizi a quibus,
la  quale,  con atti di pressoche' identico contenuto, ha chiesto che
la  questione  sia accolta, riferendo in fatto che essa, avente unica
sede  in  Milano,  aveva  stipulato,  nel febbraio 2000, due distinti
contratti di finanziamento all'agricoltura, ai sensi dell'art. 43 del
decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n. 385  (Testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e creditizia), rispettivamente con tali
Giovanni  De  Gregorio  e Massimo De Gregorio, e che, avendo ciascuno
dei  due  debitori lasciato protestare la prima cambiale, aveva adito
il  Tribunale ordinario di Milano, ottenendo ingiunzioni di pagamento
nei confronti dei debitori, entrambe opposte per l'inesigibilita' del
credito in virtu' della richiamata legge regionale siciliana;
        che,   osserva  la  deducente,  la  legge  censurata  non  e'
applicabile  nei  casi  di  specie,  perche'  le leggi di una Regione
possono  disciplinare  solo  le  fattispecie  che  si esauriscono nel
territorio della medesima Regione e non hanno efficacia nei confronti
di  soggetti  non  residenti o di enti non aventi sede nel territorio
regionale;
        che,  peraltro,  la  norma  impugnata,  disponendo la proroga
delle scadenze dei ratei dei finanziamenti agrari, travalica i limiti
del  potere  legislativo  delle  Regioni,  in relazione al cosiddetto
«limite  del diritto privato», in quanto deroga «ai principi comuni e
fondamentali  del  diritto  civile  in  tema di completo e tempestivo
adempimento  delle  obbligazioni»,  oltre  a  porsi  in contrasto con
l'art. 3   Cost.,   «che   garantisce  l'uniformita'  nel  territorio
nazionale  delle  regole  fondamentali  di  diritto  che  regolano  i
rapporti tra privati»;
        che  e' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della
Regione  Siciliana,  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale
dello   Stato,   per   chiedere   che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile,  sia  perche',  non  esistendo una legge della Regione
Siciliana  n. 38 del 2000, la censura forse e' rivolta all'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana 14 dicembre 2000,
n. 38  (Modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione di
contributi  per  la redazione di strumenti urbanistici a favore delle
amministrazioni  comunali,  provinciali  e  consorzi  per  le aree di
sviluppo industriale. Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994,
n. 17),  e  pertanto avverso una norma regolamentare, sia perche' non
e'  determinato  il  parametro  rispetto  al  quale  la  questione e'
sollevata  in  riferimento  al  «limite  del  diritto  privato» ed e'
assente qualsiasi motivazione in ordine ai parametri evocati.
    Considerato  che  la  Corte  di  appello  di  Milano dubita della
legittimita'  costituzionale,  per violazione del «limite del diritto
privato»  e  dell'art. 3  della Costituzione, dell'art. 1 della legge
della  Regione  Siciliana 23 dicembre  2000,  n. 38  - recte: n. 28 -
(Proroga  delle  cambiali  agrarie  ed  altre  norme  in  materia  di
agricoltura. Norme in materia di usi civici);
        che,   ponendo   le   ordinanze  la  medesima  questione  con
formulazione identica, i due giudizi devono essere riuniti;
        che  entrambe  le ordinanze di rimessione omettono totalmente
di  descrivere  la  fattispecie  e  di  motivare  sia  in ordine alla
rilevanza   sia,   adeguatamente,   in   ordine  alla  non  manifesta
infondatezza   della  questione,  cio'  che  determina  la  manifesta
inammissibilita' della questione sollevata;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.