ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 - recte: 28 - (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 6 dicembre 2005 dalla Corte di appello di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Giovanni De Gregorio, Massimo De Gregorio e la Barclays Bank PLC, iscritte ai numeri 109 e 110 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonche' gli atti di intervento della Regione Siciliana; Udito nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella; Ritenuto che in due giudizi civili, la Corte di appello di Milano, con distinte ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data 6 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al «limite del diritto privato» e all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 - recte: 28 - (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), il quale, al comma 1, stabilisce che, «al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passivita' di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali, gia' scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorche' gia' prorogate, purche' contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passivita' stesse, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo»; che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che la questione e' «certamente rilevante ai fini della decisione», poiche' «l'argomentazione centrale che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione», e in base alla quale la disposizione impugnata non troverebbe applicazione al caso di specie, «appare suscettibile di differente valutazione alla luce delle contrapposte argomentazioni sviluppate dalle parti nel presente e nel pregresso giudizio»; che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il medesimo giudice osserva che, essendo «dibattuta» la «questione della conformita' della citata norma regionale ai principi sanciti dall'ordinamento statale (il c.d. limite del diritto privato) ed in particolare ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni, oltre che del contrasto della citata norma con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione», non appaiono «manifestamente infondati i profili di illegittimita' costituzionale della citata norma»; che in entrambi i giudizi di costituzionalita' si e' costituita la Barclay Bank PLC, parte appellata nei giudizi a quibus, la quale, con atti di pressoche' identico contenuto, ha chiesto che la questione sia accolta, riferendo in fatto che essa, avente unica sede in Milano, aveva stipulato, nel febbraio 2000, due distinti contratti di finanziamento all'agricoltura, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rispettivamente con tali Giovanni De Gregorio e Massimo De Gregorio, e che, avendo ciascuno dei due debitori lasciato protestare la prima cambiale, aveva adito il Tribunale ordinario di Milano, ottenendo ingiunzioni di pagamento nei confronti dei debitori, entrambe opposte per l'inesigibilita' del credito in virtu' della richiamata legge regionale siciliana; che, osserva la deducente, la legge censurata non e' applicabile nei casi di specie, perche' le leggi di una Regione possono disciplinare solo le fattispecie che si esauriscono nel territorio della medesima Regione e non hanno efficacia nei confronti di soggetti non residenti o di enti non aventi sede nel territorio regionale; che, peraltro, la norma impugnata, disponendo la proroga delle scadenze dei ratei dei finanziamenti agrari, travalica i limiti del potere legislativo delle Regioni, in relazione al cosiddetto «limite del diritto privato», in quanto deroga «ai principi comuni e fondamentali del diritto civile in tema di completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni», oltre a porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., «che garantisce l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che regolano i rapporti tra privati»; che e' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile, sia perche', non esistendo una legge della Regione Siciliana n. 38 del 2000, la censura forse e' rivolta all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 dicembre 2000, n. 38 (Modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17), e pertanto avverso una norma regolamentare, sia perche' non e' determinato il parametro rispetto al quale la questione e' sollevata in riferimento al «limite del diritto privato» ed e' assente qualsiasi motivazione in ordine ai parametri evocati. Considerato che la Corte di appello di Milano dubita della legittimita' costituzionale, per violazione del «limite del diritto privato» e dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 38 - recte: n. 28 - (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici); che, ponendo le ordinanze la medesima questione con formulazione identica, i due giudizi devono essere riuniti; che entrambe le ordinanze di rimessione omettono totalmente di descrivere la fattispecie e di motivare sia in ordine alla rilevanza sia, adeguatamente, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, cio' che determina la manifesta inammissibilita' della questione sollevata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.