ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della   delibera   legislativa   approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 - stralcio I),
recante  «Riproposizione  di  norme  in  materia  di  concessione  di
contributi  straordinari»,  limitatamente  all'inciso  «previo parere
della  Commissione  legislativa  «Bilancio»  dell'Assemblea regionale
siciliana»,  promosso  con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione  Siciliana,  notificato  il  27 gennaio  2006,  depositato il
4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2006;
    Udito  nella Camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  27 gennaio  2006  e
depositato  il  4 febbraio  2006,  il  Commissario dello Stato per la
Regione    Siciliana    ha   proposto   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,  comma 2,  della  delibera  legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006
(disegno  di  legge n. 1095 - stralcio I), recante «Riproposizione di
norme   in   materia  di  concessione  di  contributi  straordinari»,
limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa
"Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana»;
        che,  a  seguito dell'impugnativa proposta dal Commissario il
14 dicembre   2005   avverso   la   delibera   legislativa  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  7 dicembre 2005 (disegno di
legge  n. 1084),  recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni
varie»,  l'Assemblea  regionale ha approvato un ordine del giorno con
il   quale  il  Presidente  della  Regione  e'  stato  autorizzato  a
promulgare la legge con omissione delle parti impugnate;
        che,  successivamente,  in  sede di Commissione Bilancio sono
stati   elaborati   tredici  testi  normativi  che,  come  rileva  il
ricorrente,  «in  alcuni  casi  contengono  la mera riscrittura delle
norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la  rivisitazione  del testo
precedentemente approvato»;
        che,  in particolare, l'art. 1 della delibera legislativa qui
in  esame  ripropone  con  modifiche il testo dell'art. 21, comma 22,
della  citata  delibera  legislativa  del 7 dicembre 2005 (disegno di
legge n. 1084);
        che  la  disposizione  in  parola, impugnata nella precedente
formulazione  per  violazione  degli  artt. 3  e  97  Cost.,  prevede
l'istituzione  di  un  fondo destinato alla concessione di contributi
straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori «per
il  perseguimento dei propri fini statutari e per l'organizzazione di
manifestazioni  o altre attivita' che rivestano particolare interesse
collettivo»;
        che,  secondo  il  Commissario  dello  Stato,  anche la nuova
formulazione della norma deve essere censurata «sebbene limitatamente
alla parte in cui prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione
legislativa  "Bilancio"  esprima  il proprio parere sulla concessione
dei contributi in questione da parte dell'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali»;
        che,   ad   avviso   del   ricorrente,   sarebbe  illegittima
«l'attribuzione di competenze su atti amministrativi alle Commissioni
legislative»,  trattandosi  di funzioni «del tutto estranee» a quelle
proprie  delle  Commissioni  in  base  all'art. 4 dello statuto della
Regione   Siciliana,  approvato  con  il  regio  decreto  legislativo
15 maggio  1946,  n. 455,  e  convertito  dalla  legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana   ha  proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,    comma 2,   della   delibera   legislativa   approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio 2006 (disegno di
legge  n. 1095  -  stralcio  I),  recante «Riproposizione di norme in
materia  di  concessione  di  contributi straordinari», limitatamente
all'inciso  «previo  parere  della Commissione legislativa "Bilancio"
dell'Assemblea regionale siciliana»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 6 febbraio  2006,  n. 11,  con omissione della disposizione
oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(ex plurimis, ordinanze n. 231, n. 204 e n. 171 del 2006);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.