IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva assunta nel procedimento riscritto al n. 4880/2005/R.G.A.C. all'udienza del 14 febbraio 2006, riferisce quanto appresso ed osserva: Con ricorso depositato in cancelleria in data 15 settembre 2005, Rodilosso Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Magnano del foro di Siracusa, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 419307510 ed il coevo verbale di sequestro amministrativo, elevati in data 2 settembre 2005 dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa, in quanto Rodilosso Davide, nato a Catania il 21 gennaio 1978, aveva violato la norma di cui all'art. 171, primo comma del c.d.s., circolando, alla guida del motociclo Piaggio Beverly 125, targato CF 15093, di proprieta' dello stesso ricorrente, senza fare uso del casco protettivo. Veniva, pertanto, irrogata la sanzione amministrativa di euro 68,00, e, prevedendosi come sanzione accessoria la confisca, si disponeva il sequestro del veicolo. Il ricorrente deduceva l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati nella parte in cui era stato disposto detto sequestro, chiedendone l'annullamento. Rilevava, al riguardo, che i verbalizzanti avevano applicato, nell'occasione, l'art. 5-bis del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, che, a modifica dell'art. 213 del c.d.s., aveva inserito (dopo il comma 2-quater e 2-quinquies) il comma 2-sexies, che recita: «E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili». Il ricorrente evidenziava che, nella qualita' di mero proprietario del veicolo che l'autorita' amministrativa intendeva confiscare, non gli si poteva muovere alcun rimprovero, non essendo coautore dell'illecito amministrativo contestato, ne' avendo violato norma alcuna; egli aveva affidato il motociclo a persona pienamente capace, regolarmente abilitata alla guida, e, pertanto, non era tenuto a rispondere di alcunche' ne' come genitore, ne' come imprenditore, ne' come persona rivestita di autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza. Come proprietario, era soltanto obbligato in solido con l'autore della violazione «al pagamento della somma da questa dovuta» a titolo di sanzione (art. 6 legge n. 689/1981). Non avendo, quindi, posto in essere il ricorrente alcuna azione o omissione dolosa o colposa, ad avviso dello stesso era abnorme, oltreche' contrario ad ogni logica, considerarlo destinatario di una sanzione tanto grave come la confisca. Il Rodilosso, quindi, chiedeva di ritenere e dichiarare che era persona estranea alla violazione amministrativa contestata e, conseguentemente, dire nulli o inefficaci i verbali impugnati nella parte in cui viene disposto il sequestro del motociclo Piaggio 125 targato CF 15093, con restituzione al legittimo proprietario. Cio' premesso, questo giudice trovasi impedito a decidere sul merito del ricorso de quo sulla base dell'attuale formulazione del comma 2-sexies dell'art. 213 del d.lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 5-bis comma 1 lett. c) n. 2) del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nei cui confronti, ai sensi dell'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la, non manifesta infondatezza della questione, ravvisa d'ufficio profili di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione. Non v'ha dubbio che la normativa introdotta dall'art. 5-bis del citato d.l. n. 115/2005, conv. dalla legge n. 168/2005, risponda a logiche di maggior rigore, indotte dai movimenti d'opinione, resi sempre piu' pressanti dalla diffusione sugli organi di stampa e sulle reti radiotelevisive, di dati preoccupanti sui sinistri stradali, in cui rimangono coinvolti, frequentemente con esito infausto, conducenti di veicoli a due ruote. Al riguardo, nell'introdurre l'avverbio «sempre» a proposito della confisca, il legislatore si e' mosso nell'ottica di inasprire al massimo l'apparato sanzionatorio di fattispecie tipiche, correlate alla guida di veicoli a motore a due ruote, ritenuti fonte di maggiori rischi per la circolazione, disponendone, appunto, la confisca obbligatoria. Trattasi di sanzione accessoria, rispetto alla quale e' prodromico il provvedimento di adozione della misura cautelare - sequestro del veicolo, oggetto della violazione. Questo giudice, in tale quadro complessivo di riferimento, ritiene che siffatta draconiana sanzione, introdotta anche a carico del proprietario, estraneo alla violazione amministrativa, non si appalesi ispirata al principio costituzionale della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, in rapporto alla portata della violazione commessa dal conducente ed all'ammontare della sanzione pecuniaria prevista per la violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del c.d.s. e al principio, anch'esso di rilevanza costituzionale, della personalita' della responsabilita' penale. Giova richiamare, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Presidente Onida - Relatore Quaranta) che, intervenendo sulla vexata quaesito della decurtazione dei punti sulla patente del proprietario dell'auto che abbia omesso di comunicare entro trenta giorni i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-bis comma 2 del d.lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, con cio' sancendo il principio della illegittimita' della responsabilita' oggettiva a carico del proprietario del veicolo estraneo alla violazione. A tale decisione e' pervenuto il giudice delle leggi sulla base esegetica della ratio posta a fondamento dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha mutuato e trasposto principi di chiaro riferimento penalistico nel campo delle violazioni amministrative. Con cio' risulta ribadito il principio della personalita' della responsabilita' nel contesto generale del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi. Non e' di ostacolo al riferito principio il correlato principio di solidarieta' ex art. 6 della legge n. 689/1981, di diversa portata genetica, in quanto avente spiccata funzione di garanzia del credito erariale per il recupero della sanzione amministrativa, ove si prevede che «il proprietario della cosa che servi' a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi, di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta». Fa da riscontro a detta disposizione, la disciplina in materia di solidarieta', introdotta dall'art. 196 comma 1, del codice della strada ove e' prevista l'obbligazione solidale con l'autore della violazione al pagamento della sanzione pecuniaria del proprietario del veicolo o, in sua vece, dell'usufruttario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Orbene, ritiene questo giudice che, analogamente a quanto gia' deciso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 27/2005, possa parimenti argomentarsi anche in merito ai ravvisati profili di incostituzionalita' dell'art. 213 comma 2-sexies del c.d.s., in relazione all'art. 27 della Costituzione, laddove e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria a carico del proprietario non conducente del ciclomotore o motoveicolo, servito a commettere la violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o a commettere un reato. Questo giudice e' a conoscenza che la Corte costituzionale, intervenendo in subiecta materia (v. ordinanze 33 del 2001 e 319 e 323 del 2002) ha sancito la generalita' del principio della responsabilita' del proprietario nell'ipotesi di violazioni commesse da chi si trovi alla guida, applicato nella fattispecie del fermo amministrativo anche quando il veicolo sia di proprieta' di soggetto diverso dal conducente o di chi ne ha la legittima disponibilita'. In tale ipotesi trova certamente applicazione la solidarieta' passiva a carico del proprietario del veicolo, destinata a produrre negativi riflessi sulla sfera patrimoniale del soggetto estraneo alla violazione, ma, comunque, per un tempo limitato, preventivamente stabilito. Nel caso di irrogazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria, applicata all'esito del procedimento regolato dal nuovo testo dell'art. 213 del c.d.s., e' sottratta, invece, per sempre al proprietario del veicolo, non conducente, la disponibilita' del veicolo, con la conseguenza che, pur trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, si viene ad incidere direttamente sulla sfera del diritto di proprieta', garantito dall'art. 42, comma 2 della Costituzione, con l'ablazione definitiva del bene appartenente ad una persona assolutamente estranea alla violazione. Quanto al caso di specie (confisca di motociclo a carico del proprietario non conducente, estraneo alla violazione della guida senza casco, commessa da soggetto maggiorenne), deve osservarsi che la normativa in esame si presta, a maggior ragione, a dubbi di costituzionalita', appalesandosi essa ancor piu' irragionevole ed incongrua. Non si vede, infatti, quale addebito di responsabilita' possa muoversi al proprietario del veicolo a due ruote (quand'anche padre di conducente maggiorenne, munito di regolare patente, sorpreso a guidare senza casco), non tenuto da particolari disposizioni di legge a vigilare su persona maggiorenne, ne' in qualita' di imprenditore, ne' in qualita' di soggetto rivestito di autorita', o incaricato della direzione o vigilanza. Quanto all'altro aspetto della questione, collegato ai ravvisati profili di legittimita' costituzionale della norma in rapporto all'art. 3 della Costituzione per cio' che concerne il principio di congruita' e ragionevolezza della sanzione accessoria della confisca, si osserva ancora: Il legislatore con la censurata disposizione di cui all'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs.vo n. 285/1992, introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. 115/2005, dimenticando il pensiero espresso dalla Corte costituzionale circa il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalita' in materia di confisca obbligatoria (sentenze nn. 229/1974, 259/1976, 371/1994), ha previsto l'irrogazione di tale sanzione accessoria a carico del proprietario del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato, e cosi' ha determinato una evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotore o motoveicolo ed il conducente di autoveicolo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di uso di veicolo per commettere un reato, la definitiva sottrazione della disponibilita' del veicolo, con la confisca di esso, avra' luogo unicamente se trattasi di veicolo a due e non a quattro ruote. Non sembra, infine, che sia stato soddisfatto il principio di ragionevolezza anche in rapporto alla gravita' della sanzione accessoria della confisca obbligatoria rispetto alla modesta entita' della sanzione amministrativa principale prevista per le violazioni ex artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 1711 del c.d.s., appalesandosi cosi' ulteriormente censurabile la scelta legislativa operata. Per le considerazioni suesposte, questo giudice, prima di decidere sul ricorso proposto da Rodilosso Ernesto, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la ravvisata incostituzionalita' dell'art. 213 comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n. 115/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.