IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
    Premesso  che con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m.
Fanciullacci  Giuliano,  Luciani  Italo,  Ricci  Carlo,  Fani Benito,
Baldanzini   Franco,  Lamanna  Leonardo,  Salani  Leonardo,  Pinzauti
Lorenzo  e  Sassorossi Vittorio sono stati convenuti davanti a questo
tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui
agli artt. 110 e 316-ter c.p. commesso in Firenze l'11 dicembre 2001;
        all'udienza  odierna  nessun  imputato  e' comparso; e' stata
dichiarata,  su  accordo  delle  parti,  la contumacia degli imputati
Ricci,  Lamanna,  Salani,  Pinzauti,  Sassorossi  e  Fani;  e'  stato
rilevato un difetto di notifica all'imputato Luciani;
        quanto,   invece,   agli  imputati  Fanciullacci  Giuliano  e
Baldanzini  Franco  e'  stato rilevato che la notifica del decreto di
citazione  a  giudizio  e'  stata  effettuata ai sensi dell'art. 157,
comma 8-bis c.p.p.;
        il  difensore degli imputati si e' opposto alla dichiarazione
di  contumacia  e  ha sollevato la questione della contrarieta' della
norma  applicata  al disposto degli artt. 111, terzo comma e 24 della
Costituzione,  osservando  che  la  previsione  generalizzata  di una
notifica  a  partire  dalla  seconda  presso  il difensore di fiducia
impedisce  all'imputato  di  conoscere  compiutamente  l'accusa  e di
esercitare pienamente la sua difesa;
        gli altri difensori si sono associati all'eccezione e il p.m.
si e' dichiarato remissivo.
    Il giudice osserva quanto segue:
        la  norma  dell'art. 157,  comma 8-bis c.p.p. prevede che «le
notificazioni  successive  (all'imputato non detenuto) sono eseguite,
in  caso  di  nomina  di  difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96,
mediante   consegna   ai  difensori.  Il  difensore  puo'  dichiarare
immediatamente   all'autorita'   che  procede  di  non  accettare  la
notificazione.  Per  le  modalita'  della  notificazione si applicano
anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2-bis»;
        la  questione  di  costituzionalita'  sollevata dal difensore
appare  senza  dubbio  rilevante nel presente procedimento poiche' il
suo  accoglimento  o meno incidera' sulla dichiarazione di contumacia
degli imputati non comparsi cui il decreto di citazione a giudizio e'
stato  notificato  in  questa  forma, rendendo necessaria, in caso di
accoglimento,  la  rinnovazione della notificazione in forme diverse,
in   sostanza   permettendo  l'instaurazione  corretta  del  rapporto
processuale;
    La  questione  suddetta  non  appare manifestamente infondata per
quanto segue:
        la  norma  in  questione, di per se', trova il suo fondamento
razionale  nella  considerazione  che  l'essere  avvenuta  una  prima
notifica   all'imputato   secondo   le  forme  ordinarie  e  l'essere
intervenuta  da  pane  dell'imputato  una  nomina  di un difensore di
fiducia siano due circostanze che, insieme, consentano un ragionevole
affidamento  sul fatto che, nel prosieguo delle indagini preliminari,
l'indagato si tenga informato delle vicende ad esse relative mediante
il rapporto instaurato con il difensore;
        tale  ragionevole  affidamento,  peraltro, ha la natura di un
ragionamento  ipotetico  che non permette di escludere che, in taluni
casi,  il  rapporto  difensore - assistito non comporti una integrale
conoscenza  da  parte  del  secondo  degli  atti del procedimento che
vengono via via notificati presso il difensore;
        tale   situazione  di  non  piena  certezza  sembra  rilevare
particolarmente nel caso della notificazione del decreto di citazione
a  giudizio  (o  degli  altri  atti  con  cui viene promossa l'azione
penale):  in  effetti  l'art. 111,  terzo  comma  della  Costituzione
garantisce all'imputato di essere informato della natura e dei motivi
dell'accusa  elevata  a  suo  carico  e di disporre del tempo e delle
condizioni  necessarie  per  preparare  la sua difesa. In sostanza la
notifica  dell'atto  introduttivo  del  giudizio  penale  assume  una
rilevanza  nettamente  diversa e superiore rispetto alle notifiche di
altri  atti  (ad esempio: convalida di sequestro o di perquisizione o
anche  avviso  ex art. 415-bis c.p.p.) perche' e' in relazione a tale
atto  e  a  tale notifica che la conoscenza da parte dell'interessato
deve   essere  necessariamente  piena,  cosi'  che  lo  stesso  possa
apprendere   con   certezza  l'accusa  mossa  nei  suoi  confronti  e
prepararsi  adeguatamente  al  processo  cosi'  da  potersi difendere
pienamente;
        in  definitiva  il  meccanismo  creato dal legislatore appare
contrario alle norme costituzionali invocate non nella sua interezza,
ma  nella  parte  in  cui  permette  che  la forma ivi contemplata di
notifica si applichi anche al decreto di citazione a giudizio; ne' la
possibilita'  per  il  difensore  di  non accettare immediatamente le
notifiche  con  dichiarazione  resa  all'autorita'  che  procede pare
rimedio sufficiente, tenuto conto che la dichiarazione e' configurata
come  di stretta pertinenza del legale cui non puo' essere attribuita
la    discrezionalita'    di   ridurre   i   diritti   costituzionali
dell'imputato.