IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  di  giurisdizione volontaria n. 1373/05 r.g.v.
promosso  da  S.  O. (avv. Rosa Maria Carfora), contro M.A.R. (avv.ti
Linda Didona e Paola Betoldi), Ufficio del Territorio di Alessandria,
a  scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ordinanza di rimessione.
    Osservato quanto segue:
        1.  -  Il  23  settembre 2005 O. S. ha presentato ricorso per
separazione  giudiziale  nei  confronti  del  proprio  coniuge M. R.,
chiedendo,  fra  l'altro,  l'affidamento  del  figlio  minore K. e il
riconoscimento  del  diritto  di  abitazione  sulla  casa  adibita  a
residenza familiare.
    Il 24 settembre 2005 la S. ha chiesto la trascrizione del ricorso
nei  Registri immobiliari. L'Ufficio del Territorio di Novi Ligure ha
operato  la  trascrizione con riserva. La S. ha presentato reclamo ai
sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-bis disp. att. c.c., notificato
alla   controparte  e  al  Conservatore,  e  comunicato  al  pubblico
ministero.
    Sul  reclamo  il  Conservatore  si e' rimesso; il M. resiste e ne
chiede la reiezione.
        2.  - Gli artt. 2652 e 2653 del codice civile non menzionano,
fra  le  domande  giudiziali suscettibili di trascrizione, il ricorso
per  separazione  con  il  quale si domandi l'assegnazione della casa
coniugale.
    Il  provvedimento  di assegnazione di diritto di abitazione sulla
casa  coniugale  a  favore  del  coniuge affidatario di figli minori,
tuttavia,  puo'  essere  trascritto per effetto della sentenza n. 454
del 1989 della Corte costituzionale.
    La      trascrivibilita'      e'      esplicitamente     prevista
dall'art. 155-quater  c.c., recentemente approvato dal Parlamento con
legge che tuttavia, a quanto consta, non e' ancora stata promulgata.
        3.   -   Diversamente   da  quanto  opina  parte  ricorrente,
nell'ordinamento  non  esiste  un principio di trascrivibilita' delle
domande  giudiziali  volte  ad ottenere una pronuncia suscettibile di
essere  trascritta:  al contrario, il principio che regola la materia
e' quello secondo cui le domande giudiziali possono essere trascritte
solo  nei  casi previsti dalla legge, da intendersi come tassativi, e
non   mancano   ipotesi   nelle   quali   alla   trascrivibiita'  del
provvedimento non corrisponde la trascrivibilita' della domanda.
        4.  -  Per  questo  motivo,  il Collegio ritiene di non poter
aderire  all'orientamento, seguito da talune corti di merito, secondo
il  quale  la domanda di assegnazione della casa coniugale, contenuta
in un ricorso per separazione giudiziale, nel quale sia chiesto anche
l'affidamento di figli minori, puo' essere trascritta, pur in assenza
di una previsione legislativa.
        5. - Traendo spunto dalle argomentazioni della ricorrente, il
Collegio  dubita  della  costituzionalita'  degli  artt. 2652 e 2653,
c.c.,  nella  parte  in  cui  non prevedono la trascrivibilita' della
domanda  giudiziale  di  assegnazione  di diritto di abitazione sulla
casa  coniugale,  contenuta  in un ricorso per separazione giudiziale
nel  quale  si  domandi  altresi'  l'affidamento di figli minori, per
rendere  il  futuro  eventuale  provvedimento opponibile ai terzi che
abbiano  acquistato  sull'immobile diritti dopo la proposizione della
domanda stessa.
        6.  -  La  questione  e' rilevante; perche', ove essa venisse
accolta, ne conseguirebbe l'accoglimento del reclamo, che, viceversa,
allo  stato,  pare  destinato  alla  reiezione,  per non rientrare la
domanda  che  la S. ha chiesto di trascrivere nel novero tassativo di
quelle soggette a trascrizione.
        7. - La questione e' non manifestamente infondata.
    Il Collegio non ignora che la Corte costituzionale, con ordinanza
15 marzo 2002, n. 57, ha ritenuto la manifesta inammissibilita' della
questione  relativa  alla  legittimita' costituzionale dell'art. 155,
quarto  comma,  c.c., nella parte in cui non consente la trascrizione
dell'assegnazione  di  diritto  di  abitazione sulla casa coniugale a
favore  di  coniuge non affidatario di figli minori, osservando come,
nel diritto vivente, sussista un orientamento che consente di opporre
ai  terzi,  nei  limiti  del novennio, il diritto di abitazione sulla
casa  coniugale  non trascritto, con la conseguenza che, diversamente
da  quanto opinava il giudice a quo, il provvedimento di assegnazione
non e' inutiliter dato.
    La  questione,  tuttavia,  ad avviso del Collegio, si pone qui in
termini   diversi,  trattandosi  della  legittimita'  di  un  assetto
normativo che, pur consentendo al coniuge affidatario di figli minori
di trascrivere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale,
rendendolo  cosi'  opponibile  ai  terzi  anche  oltre  il limite del
novennio, non gli offre tutela contro i terzi che si rendano titolari
di   diritti   sulla  casa  coniugale  con  atto  trascritto  tra  la
proposizione della domanda e il provvedimento di assegnazione.
    Infatti,   di   fronte   ai   terzi   da  ultimo  menzionati,  il
provvedimento  di assegnazione sarebbe, a tutto concedere, opponibile
nei limiti del novennio.
    Il  Collegio  non  ignora  che,  con la sentenza 21 ottobre 2005,
n. 394,   la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  non  fondata  la
questione  della  legittimita'  costituzionale degli artt. 261, 147 e
148,  2643,  numero  8,  2652,  2653  e  2657  nella parte in cui non
consentono  la  trascrizione  del  titolo che riconosce il diritto di
abitazione  del  genitore  affidatario  della  prole  naturale, sulla
scorta  della  considerazione che la condizione dei figli deve essere
unica; che l'obbligo di mantenimento si traduce anche nell'assicurare
ai figli un'idonea dimora; che la concreta attuazione di tale obbligo
non  puo'  incontrare  differenziazioni  in  ragione della natura del
vincolo  che  lega  i  genitori;  che  l'assegnazione al genitore del
diritto  di  abitazione  e'  funzionale  a  mantenere la destinazione
dell'immobile  a  residenza familiare; che, pertanto dal principio di
responsabilita'  genitoriale  si  desume,  immanente  nel sistema, il
principio  della trascrivibilita' del titolo che riconosce il diritto
di  abitazione  del  genitore  affidatario  di  prole  naturale,  per
renderlo  opponibile  a  terzi  e  non vanificare cosi' il vincolo di
destinazione impresso alla casa familiare.
    Ad  avviso  del  Collegio,  tuttavia, la questione si pone qui in
termini differenti, trattandosi non gia' della opponibilita' ai terzi
del provvedimento di assegnazione, che e' fuori discussione, ma della
possibilita'  di  anticipare,  con  effetto di prenotazione, una tale
opponibilita' ultranovennale.
    Pare  al  Collegio  irragionevole  che  il coniuge affidatario di
figli  minori,  che  dispone  degli  strumenti per opporre il proprio
diritto, oltre i limiti del novennio, ai terzi acquirenti successivi,
non  possa opporlo se non nei limiti del novennio ai terzi acquirenti
intermedi.
    In effetti, una tale conseguenza pare violare:
        l'art. 3   della   Costituzione,   sotto   il  profilo  della
ragionevolezza,   perche'   lascia  sprovvisto  di  tutela,  se  non,
eventualmente,  nei  limiti  del novennio, il genitore affidatario di
figli  minori  contro  i  terzi che abbiano acquistato diritti tra la
proposizione della domanda e l'emanazione del provvedimento;
        l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione, perche' non consente
al genitore affidatario di figli minori di impedire che la durata del
processo  vada  a nocumento dei suoi diritti, non lasciandogli alcuno
strumento   per   far   fronte  alla  eventualita'  che,  nelle  more
dell'assegnazione, terzi acquistino diritti sulla casa;
        gli  artt. 29,  30  e  31  della  Costituzione,  perche'  non
consentono  una  piena  tutela  di fronte al terzi di quel diritto di
abitazione  che,  come  si e' detto sopra, nell'interpretazione della
Corte  costituzionale  costituisce  estrinsecazione  del  dovere  dei
genitori di garantire al figli minori un'idonea dimora.
    In prospettiva, inoltre, la violazione sarebbe ancora piu' palese
laddove  l'interpretazione del nuovo art. 255-quater - ove promulgato
- conducesse a negare la opponibiita', anche nei limiti del novennio,
del provvedimento di assegnazione non trascritto.