LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza sull'istanza proposta ai
sensi  dell'art.  283  c.p.c.  e  depositata  il  28 marzo 2006 dalla
Antares  S.a.s.,  con  sede  in  Jesolo  Lido,  via Bafile n. 4-6, in
persona  del  socio  accomandatario,  dal sig. Bigaran Egidio e dalla
sig.ra   Kohlgruber   Gabriela,  rappresentati  e  difesi  dal  dott.
Gualtiero  Fregonese  e  domiciliati  nel  suo studio in San Dona' di
Piave, via Como, per mandato a margine;
    Contro  l'Agenzia  delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave,
in  persona  del direttore dell'ufficio locale, legale rappresentante
pro-tempore,   rappresentato   e  difeso  nella  presente  causa  dal
funzionario  delegato; e nei confronti di Gest Line, S.p.a., con sede
in  Napoli  via  Roberto  Bracco  n. 20  in  persona del responsabile
pro-tempore   della   concessione  di  Venezia,  per  la  sospensione
dell'esecuzione    delle   sentenze   n. 42/08/2002,   n. 45/08/2002,
n. 46/08/2002  e  n. 47/08/2002 del 18/06/2002 emesse dalla sez. VIII
della   Commissione  tributaria  provinciale  di  Venezia  e/o  degli
originari atti impostivi.
    Uditi  alla  Camera  di Consiglio del 13 aprile 2006 il relatore,
cons.  Lamberti  e  per  le  parti  il  dott. Fregonese e la dott.ssa
Cassano;

                          Premesso in fatto

    1) L'Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio di San Dona' di Piave ha
notificato  separati  avvisi  per  gli  anni  dal  1994  al 1998 alla
societa'  Antares  S.a.s.  e  ai  soci  sig.  Bigaran Egidio e sig.ra
Kohlgruber  Gabriela,  per Iva non corrisposta e per maggiori redditi
della  societa'  e  dei soci, accertati a seguito di processo verbale
del  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  Veneto della Guardia di Finanza
elevato  nei confronti della societa' Antares. Nel processo verbale e
negli   accertamenti  e'  stata  imputata  all'attivita'  sociale  un
numerosa  serie  di assegni non coperti da regolare fattura, reperiti
nel corso della verifica.
    La  Commissione tributaria provinciale di Venezia, adita in primo
grado, con una serie articolata di sentenze, ha accolto i ricorsi per
l'anno  1994  e  respinto  in  tutto  o  in  parte  quelli degli anni
successivi nei confronti della maggiora Iva, Irpef, Ilor e contributi
al  S.s.n.  e  contributo  straordinario  Europa (precisamente con la
sentenza  n. 134/08/2001  del  22  aprile  2002, ha accolto i ricorsi
avverso gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Ilor 1994; con la
sentenza  n. 135/08/2001 del 22 aprile 2002 ha parzialmente accolto i
ricorsi per Iva, Irpef e Ilor 1995; con la sentenza n. 47/08/2002 del
18  giugno  2002  ha  respinto  i  ricorsi  per  l'Irpef 1998; con la
sentenza n. 46/08/2002 del 18 giugno 2002, ha respinto il ricorso per
l'Irpef  1998;  con  la  sentenza n. 45/08/2002 del 18 giugno 2002 ha
respinto  i  ricorsi  per  l'Ilor 1996 e 1997, quelli avverso l'Irpef
1996  e 1997 e il S.s.n. 1997, con sentenza n. 42/08/2002 ha respinto
il ricorso per l'Iva 1996, 1997 e 1998.
    Le  sentenze di primo grado sono state appellate dai contribuenti
e  dall'Agenzia  delle  entrate.  Gli appelli sono stati decisi dalla
Commissione  tributaria  regionale  di Venezia, con sentenza parziale
n. 7/4/2004  del  26  febbraio  2004,  che  ha rigettato le eccezioni
pregiudiziali   e   preliminari  di  merito,  demandando  al  CTU  la
ricostruzione  analitica  della  contabilita' della societa' Antares,
con  l'imputazione  dei  singoli  assegni  emessi  ad attivita' della
societa'  o  a  spese  personali  dei  soci  o dei singoli traenti di
assegni.
    2) In  corso  di causa, l'Amministrazione Finanziaria ha iscritto
ipoteca  per  Euro 1.017.481,00 su un bene immobile di proprieta' del
sig.  Bigaran  Egidio,  giusta  autorizzazione  di  cui alla sentenza
n. 12-bis   del   12   febbraio  2002  della  Commissione  tributaria
provinciale  di  Venezia. Dopo il rigetto dei ricorsi di primo grado,
la Concessionaria ha notificato le cartelle esattoriali alla societa'
e  ai soci, per la riscossione provvisoria dell'Iva dovuta in seguito
alle  sentenze  ed  ha  effettuato  l'iscrizione  ipotecaria sui beni
immobili di proprieta' del sig. Bigaran.
    La domanda di sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo
grado,  proposta per evitare le procedure esecutive sull'immobile, in
pendenza  della  preparazione dell'elaborato peritale richiesto dalla
sentenza  del  26 febbraio 2004, n. 7/4/2004 della CTR di Venezia, e'
stata  respinta  con  ordinanza  n. 69/04/04  del 2/12/2004 di questa
stessa Sezione.
    La  concessionaria della riscossione, in pendenza del termine per
il deposito della sentenza definitiva, ha notificato dichiarazione di
surroga ex art. 51, d.P.R. n. 602/1973 nel procedimento di esecuzione
immobiliare promosso da altro istituto di credito, con avviso che, in
caso  di  mancato  pagamento  delle  somme  iscritte a ruolo, avrebbe
continuato  negli  atti  esecutivi  iniziati dal creditore precedente
secondo  il  titolo  II, d.P.R. n. 602/1973 come modificato dall'art.
16, d.lgs. n. 46/1999.
    3) Con   la   presente   istanza,  il  sig.  Bigaran  chiede  che
l'esecuzione  delle  sentenze  di  primo  grado a lui sfavorevoli sia
sospesa   in   applicazione   dell'art.  283  c.p.c.,  rappresentando
l'esistenza  dei  gravi  motivi  di  irreparabile  pregiudizio  dalla
procedura  esecutiva,  per  la  vendita  del bene immobile oggetto di
ipoteca,  in  pendenza  del  deposito  della  sentenza  di  merito  e
affermando l'esistenza del fumus boni juris di possibile accoglimento
anche  parziale  dell'appello,  per  la determinazione da parte della
perizia d'ufficio depositata in atti di un debito fiscale decisamente
inferiore a quello contestato. L'Ufficio si e' costituito in giudizio
ed ha eccepito l'inammissibilita' della domanda.

                       Considerato in diritto

    1) Sussistono  gli  astratti presupposti per la sospensione delle
sentenze  di  primo grado sino alla pronunzia sul merito dell'appello
ai  sensi  dell'art.  283 c.p.c. La perizia in atti ha effettivamente
stabilito  che  il debito fiscale e' di gran lunga inferiore a quello
accertato  dall'amministrazione,  confermando la possibile fondatezza
delle  censure  di  difetto  di  proporzionalita' dell'accertamento e
delle sentenza appellate che lo hanno confermato. Sotto l'aspetto del
danno,  l'interesse  dell'amministrazione  all'immediato recupero del
credito  nella  misura  determinata  dalle condanne in primo grado e'
recessivo   di   fronte   del   danno  contribuente  per  la  perdita
dell'immobile  ipotecato,  in presenza della garanzia del debitore, i
cui effetti durano sino all'estinzione del debito d'imposta.
    2) Nel  presente  grado,  la  richiesta di sospendere gli effetti
della   sentenza   ai  sensi  dell'art.  283  c.p.c.,  non  e'  pero'
ammissibile  per  difetto  di  legittimazione  del giudice adito. Nel
processo   tributario,   l'art.   49,   d.lgs.   n. 546/1992  esclude
espressamente  l'art.  337  del  codice  di  procedura  civile  dalle
disposizioni  applicabili  alla  fase  dell'impugnazione, privando il
giudice  della  seconda  istanza  della potesta' di sospendere sia la
sentenza  in  pendenza  dell'appello  (art.  283  c.p.c.), sia la sua
stessa  decisione  in  pendenza  del ricorso per cassazione (art. 373
c.p.c.).  La mancanza di potere cautelare della Commissione regionale
e'  confermata  dall'art.  47,  comma  quarto, d.lgs. n. 546/1992 che
dichiara  non  impugnabile  l'ordinanza della commissione provinciale
sulla   domanda  di  sospensione  del  provvedimento.  Nella  vigente
disciplina,  le  norme cautelari del giudizio di primo grado non sono
compatibili  con  l'appello:  sono  pertanto  inapplicabili  ai sensi
dell'art. 61, d.lgs. n. 546/1992.
    3) Nella  necessita'  di respingere per difetto di legittimazione
del  giudice  adito  l'istanza di sospensione della sentenza di primo
grado  in  presenza dei gravi motivi di pregiudizio del contribuente,
consiste  la  rilevanza,  ai  fini  del  decidere, della questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  49,  d.lgs.  n. 546/1992  e
dell'art. 30, comma 1 della legge n. 413/1991, nella parte in cui non
prevedono  che  la  Commissione tributaria regionale possa sospendere
cautelarmente   la   sentenza   impugnata,   in  presenza  del  grave
pregiudizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di cui si
chiede  l'applicazione  nell'istanza  in  esame, di sospensione della
sentenza di primo grado.
    4) La  mancanza  della  potesta'  della  Commissione regionale di
sospendere  in  tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della   sentenza   impugnata,   in   presenza  dei  gravi  motivi  di
pregiudizio,  non  appare  conforme  a  precetti  di  razionalita'  e
adeguatezza  di  cui  all'art. 3 Cost. e alla garanzia del diritto di
difesa di cui all'art. 24 Cost.
    4.1) Rispetto  alla generalita' della giurisdizione, riconosciuta
alle  Commissioni,  sui  tributi  di  ogni  genere  e specie comunque
denominati (art. 12, comma 2, legge n. 448/2001, art. 3-bis, comma 1,
lett.  a)  d.l.  n. 203/2005),  non e' conforme a razionalita' che la
Commissione   regionale   non  possa  sospendere  l'esecuzione  della
sentenza  appellata come avviene nel secondo grado di giudizio civile
ed  amministrativo,  anch'essi caratterizzati dall'identico requisito
della generalita' di giurisdizione. A fronte della cautela assicurata
alla  parte  soccombente  in  primo  grado  dall'art.  283  c.p.c.  e
dall'art.  33, legge n. 1034/1971 nei confronti del grave pregiudizio
arrecato  dalla  sentenza suscettibile di riforma, e' poi difforme da
adeguatezza  che  nel  solo giudizio tributario il contribuente debba
inevitabilmente soggiacere alla sentenza qualora, dopo la riforma, il
pregiudizio  alla  sfera personale o patrimoniale non sia risarcibile
appieno,  come di norma avviene nella subasta degli immobili ad opera
del concessionario.
    4.2) L'inessenzialita' della piena tutela cautelare alla garanzia
del  diritto  di  difesa  nel processo tributario, non e', del resto,
ulteriormente   giustificabile   alla   luce   dell'estensione   alle
Commissioni  delle garanzie di imparzialita' proprie dell'ordinamento
giudiziario,  dell'equiparazione  del  processo  tributario  a quello
ordinario  e  del  progressivo recedere della natura privilegiata del
credito  tributario. Con l'applicazione alle nomine, ai trasferimenti
e   alle   funzioni  dei  componenti  le  Commissioni  tributarie  di
significativi  istituti  dell'ordinamento  giudiziario  (art.  3-bis,
commi  2,  segg., d.l. n. 203/2005), cade ogni possibile perplessita'
sulla  garanzia d'indipendenza, d'imparzialita' e di professionalita'
dei  giudici tributari al corretto esercizio della funzione cautelare
anche    nella    modalita'   della   sospensione   delle   sentenze.
L'introduzione  di  ulteriori norme proprie del processo civile (art.
3-bis,  commi  5, segg., d.l. n. 203/2005) e' significativo indice di
equiparare  l'andamento del processo tributario a quello ordinario di
cognizione,  caratterizzato  da pienezza di tutela cautelare anche in
appello.  Il  frequente  ricorso  da parte dello stesso legislatore a
strumenti   di   definizione  preventiva  del  carico  fiscale  e  la
possibilita'   degli  uffici  finanziari  di  concordare  il  credito
d'imposta tramite gli istituti del concordato e dell'accertamento con
adesione  hanno  largamente assimilato l'obbligazione tributaria alle
pretese privatistiche dell'amministrazione, la cui esecuzione dopo la
sentenza  in  primo  grado  e'  comunemente  soggetta  alla  potesta'
cautelare nella fase di appello.
    5) Nel   caso   in  esame,  la  tutela  anticipatoria  dell'esito
favorevole  dell'impugnazione  che  sottragga  il  contribuente  alla
procedura  esecutiva,  e'  possibile  solo  con  la sospensione degli
effetti   della   sentenza   impugnata,  sottratta  alla  Commissione
regionale,  adita  in grado di appello. Non e' percio' manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49,
d.lgs.  n. 546/1992  e  dell'art.  30,  comma 1 della legge di delega
n. 413/1991,  nella  parte  in  cui  escludono  la legittimazione del
giudice  d'appello  a  sospendere  la  sentenza  impugnata  ai  sensi
dell'art.  283  c.p.c.,  in  presenza del grave pregiudizio dalla sua
esecuzione.
    Il giudizio va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
    Ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, va
ordinata    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  va  ordinato  che,  a  cura  della  Segreteria, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.