LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha pronunziato la seguente ordinanza sull'istanza proposta ai
sensi dell'art. 283 c.p.c. e depositata il 28 marzo 2006 dalla
Antares S.a.s., con sede in Jesolo Lido, via Bafile n. 4-6, in
persona del socio accomandatario, dal sig. Bigaran Egidio e dalla
sig.ra Kohlgruber Gabriela, rappresentati e difesi dal dott.
Gualtiero Fregonese e domiciliati nel suo studio in San Dona' di
Piave, via Como, per mandato a margine;
Contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave,
in persona del direttore dell'ufficio locale, legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso nella presente causa dal
funzionario delegato; e nei confronti di Gest Line, S.p.a., con sede
in Napoli via Roberto Bracco n. 20 in persona del responsabile
pro-tempore della concessione di Venezia, per la sospensione
dell'esecuzione delle sentenze n. 42/08/2002, n. 45/08/2002,
n. 46/08/2002 e n. 47/08/2002 del 18/06/2002 emesse dalla sez. VIII
della Commissione tributaria provinciale di Venezia e/o degli
originari atti impostivi.
Uditi alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2006 il relatore,
cons. Lamberti e per le parti il dott. Fregonese e la dott.ssa
Cassano;
Premesso in fatto
1) L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave ha
notificato separati avvisi per gli anni dal 1994 al 1998 alla
societa' Antares S.a.s. e ai soci sig. Bigaran Egidio e sig.ra
Kohlgruber Gabriela, per Iva non corrisposta e per maggiori redditi
della societa' e dei soci, accertati a seguito di processo verbale
del Nucleo di Polizia Tributaria Veneto della Guardia di Finanza
elevato nei confronti della societa' Antares. Nel processo verbale e
negli accertamenti e' stata imputata all'attivita' sociale un
numerosa serie di assegni non coperti da regolare fattura, reperiti
nel corso della verifica.
La Commissione tributaria provinciale di Venezia, adita in primo
grado, con una serie articolata di sentenze, ha accolto i ricorsi per
l'anno 1994 e respinto in tutto o in parte quelli degli anni
successivi nei confronti della maggiora Iva, Irpef, Ilor e contributi
al S.s.n. e contributo straordinario Europa (precisamente con la
sentenza n. 134/08/2001 del 22 aprile 2002, ha accolto i ricorsi
avverso gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Ilor 1994; con la
sentenza n. 135/08/2001 del 22 aprile 2002 ha parzialmente accolto i
ricorsi per Iva, Irpef e Ilor 1995; con la sentenza n. 47/08/2002 del
18 giugno 2002 ha respinto i ricorsi per l'Irpef 1998; con la
sentenza n. 46/08/2002 del 18 giugno 2002, ha respinto il ricorso per
l'Irpef 1998; con la sentenza n. 45/08/2002 del 18 giugno 2002 ha
respinto i ricorsi per l'Ilor 1996 e 1997, quelli avverso l'Irpef
1996 e 1997 e il S.s.n. 1997, con sentenza n. 42/08/2002 ha respinto
il ricorso per l'Iva 1996, 1997 e 1998.
Le sentenze di primo grado sono state appellate dai contribuenti
e dall'Agenzia delle entrate. Gli appelli sono stati decisi dalla
Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza parziale
n. 7/4/2004 del 26 febbraio 2004, che ha rigettato le eccezioni
pregiudiziali e preliminari di merito, demandando al CTU la
ricostruzione analitica della contabilita' della societa' Antares,
con l'imputazione dei singoli assegni emessi ad attivita' della
societa' o a spese personali dei soci o dei singoli traenti di
assegni.
2) In corso di causa, l'Amministrazione Finanziaria ha iscritto
ipoteca per Euro 1.017.481,00 su un bene immobile di proprieta' del
sig. Bigaran Egidio, giusta autorizzazione di cui alla sentenza
n. 12-bis del 12 febbraio 2002 della Commissione tributaria
provinciale di Venezia. Dopo il rigetto dei ricorsi di primo grado,
la Concessionaria ha notificato le cartelle esattoriali alla societa'
e ai soci, per la riscossione provvisoria dell'Iva dovuta in seguito
alle sentenze ed ha effettuato l'iscrizione ipotecaria sui beni
immobili di proprieta' del sig. Bigaran.
La domanda di sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo
grado, proposta per evitare le procedure esecutive sull'immobile, in
pendenza della preparazione dell'elaborato peritale richiesto dalla
sentenza del 26 febbraio 2004, n. 7/4/2004 della CTR di Venezia, e'
stata respinta con ordinanza n. 69/04/04 del 2/12/2004 di questa
stessa Sezione.
La concessionaria della riscossione, in pendenza del termine per
il deposito della sentenza definitiva, ha notificato dichiarazione di
surroga ex art. 51, d.P.R. n. 602/1973 nel procedimento di esecuzione
immobiliare promosso da altro istituto di credito, con avviso che, in
caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, avrebbe
continuato negli atti esecutivi iniziati dal creditore precedente
secondo il titolo II, d.P.R. n. 602/1973 come modificato dall'art.
16, d.lgs. n. 46/1999.
3) Con la presente istanza, il sig. Bigaran chiede che
l'esecuzione delle sentenze di primo grado a lui sfavorevoli sia
sospesa in applicazione dell'art. 283 c.p.c., rappresentando
l'esistenza dei gravi motivi di irreparabile pregiudizio dalla
procedura esecutiva, per la vendita del bene immobile oggetto di
ipoteca, in pendenza del deposito della sentenza di merito e
affermando l'esistenza del fumus boni juris di possibile accoglimento
anche parziale dell'appello, per la determinazione da parte della
perizia d'ufficio depositata in atti di un debito fiscale decisamente
inferiore a quello contestato. L'Ufficio si e' costituito in giudizio
ed ha eccepito l'inammissibilita' della domanda.
Considerato in diritto
1) Sussistono gli astratti presupposti per la sospensione delle
sentenze di primo grado sino alla pronunzia sul merito dell'appello
ai sensi dell'art. 283 c.p.c. La perizia in atti ha effettivamente
stabilito che il debito fiscale e' di gran lunga inferiore a quello
accertato dall'amministrazione, confermando la possibile fondatezza
delle censure di difetto di proporzionalita' dell'accertamento e
delle sentenza appellate che lo hanno confermato. Sotto l'aspetto del
danno, l'interesse dell'amministrazione all'immediato recupero del
credito nella misura determinata dalle condanne in primo grado e'
recessivo di fronte del danno contribuente per la perdita
dell'immobile ipotecato, in presenza della garanzia del debitore, i
cui effetti durano sino all'estinzione del debito d'imposta.
2) Nel presente grado, la richiesta di sospendere gli effetti
della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non e' pero'
ammissibile per difetto di legittimazione del giudice adito. Nel
processo tributario, l'art. 49, d.lgs. n. 546/1992 esclude
espressamente l'art. 337 del codice di procedura civile dalle
disposizioni applicabili alla fase dell'impugnazione, privando il
giudice della seconda istanza della potesta' di sospendere sia la
sentenza in pendenza dell'appello (art. 283 c.p.c.), sia la sua
stessa decisione in pendenza del ricorso per cassazione (art. 373
c.p.c.). La mancanza di potere cautelare della Commissione regionale
e' confermata dall'art. 47, comma quarto, d.lgs. n. 546/1992 che
dichiara non impugnabile l'ordinanza della commissione provinciale
sulla domanda di sospensione del provvedimento. Nella vigente
disciplina, le norme cautelari del giudizio di primo grado non sono
compatibili con l'appello: sono pertanto inapplicabili ai sensi
dell'art. 61, d.lgs. n. 546/1992.
3) Nella necessita' di respingere per difetto di legittimazione
del giudice adito l'istanza di sospensione della sentenza di primo
grado in presenza dei gravi motivi di pregiudizio del contribuente,
consiste la rilevanza, ai fini del decidere, della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 49, d.lgs. n. 546/1992 e
dell'art. 30, comma 1 della legge n. 413/1991, nella parte in cui non
prevedono che la Commissione tributaria regionale possa sospendere
cautelarmente la sentenza impugnata, in presenza del grave
pregiudizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di cui si
chiede l'applicazione nell'istanza in esame, di sospensione della
sentenza di primo grado.
4) La mancanza della potesta' della Commissione regionale di
sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
della sentenza impugnata, in presenza dei gravi motivi di
pregiudizio, non appare conforme a precetti di razionalita' e
adeguatezza di cui all'art. 3 Cost. e alla garanzia del diritto di
difesa di cui all'art. 24 Cost.
4.1) Rispetto alla generalita' della giurisdizione, riconosciuta
alle Commissioni, sui tributi di ogni genere e specie comunque
denominati (art. 12, comma 2, legge n. 448/2001, art. 3-bis, comma 1,
lett. a) d.l. n. 203/2005), non e' conforme a razionalita' che la
Commissione regionale non possa sospendere l'esecuzione della
sentenza appellata come avviene nel secondo grado di giudizio civile
ed amministrativo, anch'essi caratterizzati dall'identico requisito
della generalita' di giurisdizione. A fronte della cautela assicurata
alla parte soccombente in primo grado dall'art. 283 c.p.c. e
dall'art. 33, legge n. 1034/1971 nei confronti del grave pregiudizio
arrecato dalla sentenza suscettibile di riforma, e' poi difforme da
adeguatezza che nel solo giudizio tributario il contribuente debba
inevitabilmente soggiacere alla sentenza qualora, dopo la riforma, il
pregiudizio alla sfera personale o patrimoniale non sia risarcibile
appieno, come di norma avviene nella subasta degli immobili ad opera
del concessionario.
4.2) L'inessenzialita' della piena tutela cautelare alla garanzia
del diritto di difesa nel processo tributario, non e', del resto,
ulteriormente giustificabile alla luce dell'estensione alle
Commissioni delle garanzie di imparzialita' proprie dell'ordinamento
giudiziario, dell'equiparazione del processo tributario a quello
ordinario e del progressivo recedere della natura privilegiata del
credito tributario. Con l'applicazione alle nomine, ai trasferimenti
e alle funzioni dei componenti le Commissioni tributarie di
significativi istituti dell'ordinamento giudiziario (art. 3-bis,
commi 2, segg., d.l. n. 203/2005), cade ogni possibile perplessita'
sulla garanzia d'indipendenza, d'imparzialita' e di professionalita'
dei giudici tributari al corretto esercizio della funzione cautelare
anche nella modalita' della sospensione delle sentenze.
L'introduzione di ulteriori norme proprie del processo civile (art.
3-bis, commi 5, segg., d.l. n. 203/2005) e' significativo indice di
equiparare l'andamento del processo tributario a quello ordinario di
cognizione, caratterizzato da pienezza di tutela cautelare anche in
appello. Il frequente ricorso da parte dello stesso legislatore a
strumenti di definizione preventiva del carico fiscale e la
possibilita' degli uffici finanziari di concordare il credito
d'imposta tramite gli istituti del concordato e dell'accertamento con
adesione hanno largamente assimilato l'obbligazione tributaria alle
pretese privatistiche dell'amministrazione, la cui esecuzione dopo la
sentenza in primo grado e' comunemente soggetta alla potesta'
cautelare nella fase di appello.
5) Nel caso in esame, la tutela anticipatoria dell'esito
favorevole dell'impugnazione che sottragga il contribuente alla
procedura esecutiva, e' possibile solo con la sospensione degli
effetti della sentenza impugnata, sottratta alla Commissione
regionale, adita in grado di appello. Non e' percio' manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49,
d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 30, comma 1 della legge di delega
n. 413/1991, nella parte in cui escludono la legittimazione del
giudice d'appello a sospendere la sentenza impugnata ai sensi
dell'art. 283 c.p.c., in presenza del grave pregiudizio dalla sua
esecuzione.
Il giudizio va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va
ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e va ordinato che, a cura della Segreteria, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.