LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sull'istanza proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e depositata il 28 marzo 2006 dalla Antares S.a.s., con sede in Jesolo Lido, via Bafile n. 4-6, in persona del socio accomandatario, dal sig. Bigaran Egidio e dalla sig.ra Kohlgruber Gabriela, rappresentati e difesi dal dott. Gualtiero Fregonese e domiciliati nel suo studio in San Dona' di Piave, via Como, per mandato a margine; Contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave, in persona del direttore dell'ufficio locale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nella presente causa dal funzionario delegato; e nei confronti di Gest Line, S.p.a., con sede in Napoli via Roberto Bracco n. 20 in persona del responsabile pro-tempore della concessione di Venezia, per la sospensione dell'esecuzione delle sentenze n. 42/08/2002, n. 45/08/2002, n. 46/08/2002 e n. 47/08/2002 del 18/06/2002 emesse dalla sez. VIII della Commissione tributaria provinciale di Venezia e/o degli originari atti impostivi. Uditi alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2006 il relatore, cons. Lamberti e per le parti il dott. Fregonese e la dott.ssa Cassano; Premesso in fatto 1) L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Dona' di Piave ha notificato separati avvisi per gli anni dal 1994 al 1998 alla societa' Antares S.a.s. e ai soci sig. Bigaran Egidio e sig.ra Kohlgruber Gabriela, per Iva non corrisposta e per maggiori redditi della societa' e dei soci, accertati a seguito di processo verbale del Nucleo di Polizia Tributaria Veneto della Guardia di Finanza elevato nei confronti della societa' Antares. Nel processo verbale e negli accertamenti e' stata imputata all'attivita' sociale un numerosa serie di assegni non coperti da regolare fattura, reperiti nel corso della verifica. La Commissione tributaria provinciale di Venezia, adita in primo grado, con una serie articolata di sentenze, ha accolto i ricorsi per l'anno 1994 e respinto in tutto o in parte quelli degli anni successivi nei confronti della maggiora Iva, Irpef, Ilor e contributi al S.s.n. e contributo straordinario Europa (precisamente con la sentenza n. 134/08/2001 del 22 aprile 2002, ha accolto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Ilor 1994; con la sentenza n. 135/08/2001 del 22 aprile 2002 ha parzialmente accolto i ricorsi per Iva, Irpef e Ilor 1995; con la sentenza n. 47/08/2002 del 18 giugno 2002 ha respinto i ricorsi per l'Irpef 1998; con la sentenza n. 46/08/2002 del 18 giugno 2002, ha respinto il ricorso per l'Irpef 1998; con la sentenza n. 45/08/2002 del 18 giugno 2002 ha respinto i ricorsi per l'Ilor 1996 e 1997, quelli avverso l'Irpef 1996 e 1997 e il S.s.n. 1997, con sentenza n. 42/08/2002 ha respinto il ricorso per l'Iva 1996, 1997 e 1998. Le sentenze di primo grado sono state appellate dai contribuenti e dall'Agenzia delle entrate. Gli appelli sono stati decisi dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza parziale n. 7/4/2004 del 26 febbraio 2004, che ha rigettato le eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, demandando al CTU la ricostruzione analitica della contabilita' della societa' Antares, con l'imputazione dei singoli assegni emessi ad attivita' della societa' o a spese personali dei soci o dei singoli traenti di assegni. 2) In corso di causa, l'Amministrazione Finanziaria ha iscritto ipoteca per Euro 1.017.481,00 su un bene immobile di proprieta' del sig. Bigaran Egidio, giusta autorizzazione di cui alla sentenza n. 12-bis del 12 febbraio 2002 della Commissione tributaria provinciale di Venezia. Dopo il rigetto dei ricorsi di primo grado, la Concessionaria ha notificato le cartelle esattoriali alla societa' e ai soci, per la riscossione provvisoria dell'Iva dovuta in seguito alle sentenze ed ha effettuato l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprieta' del sig. Bigaran. La domanda di sospensione dell'esecuzione delle sentenze di primo grado, proposta per evitare le procedure esecutive sull'immobile, in pendenza della preparazione dell'elaborato peritale richiesto dalla sentenza del 26 febbraio 2004, n. 7/4/2004 della CTR di Venezia, e' stata respinta con ordinanza n. 69/04/04 del 2/12/2004 di questa stessa Sezione. La concessionaria della riscossione, in pendenza del termine per il deposito della sentenza definitiva, ha notificato dichiarazione di surroga ex art. 51, d.P.R. n. 602/1973 nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso da altro istituto di credito, con avviso che, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, avrebbe continuato negli atti esecutivi iniziati dal creditore precedente secondo il titolo II, d.P.R. n. 602/1973 come modificato dall'art. 16, d.lgs. n. 46/1999. 3) Con la presente istanza, il sig. Bigaran chiede che l'esecuzione delle sentenze di primo grado a lui sfavorevoli sia sospesa in applicazione dell'art. 283 c.p.c., rappresentando l'esistenza dei gravi motivi di irreparabile pregiudizio dalla procedura esecutiva, per la vendita del bene immobile oggetto di ipoteca, in pendenza del deposito della sentenza di merito e affermando l'esistenza del fumus boni juris di possibile accoglimento anche parziale dell'appello, per la determinazione da parte della perizia d'ufficio depositata in atti di un debito fiscale decisamente inferiore a quello contestato. L'Ufficio si e' costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilita' della domanda. Considerato in diritto 1) Sussistono gli astratti presupposti per la sospensione delle sentenze di primo grado sino alla pronunzia sul merito dell'appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c. La perizia in atti ha effettivamente stabilito che il debito fiscale e' di gran lunga inferiore a quello accertato dall'amministrazione, confermando la possibile fondatezza delle censure di difetto di proporzionalita' dell'accertamento e delle sentenza appellate che lo hanno confermato. Sotto l'aspetto del danno, l'interesse dell'amministrazione all'immediato recupero del credito nella misura determinata dalle condanne in primo grado e' recessivo di fronte del danno contribuente per la perdita dell'immobile ipotecato, in presenza della garanzia del debitore, i cui effetti durano sino all'estinzione del debito d'imposta. 2) Nel presente grado, la richiesta di sospendere gli effetti della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non e' pero' ammissibile per difetto di legittimazione del giudice adito. Nel processo tributario, l'art. 49, d.lgs. n. 546/1992 esclude espressamente l'art. 337 del codice di procedura civile dalle disposizioni applicabili alla fase dell'impugnazione, privando il giudice della seconda istanza della potesta' di sospendere sia la sentenza in pendenza dell'appello (art. 283 c.p.c.), sia la sua stessa decisione in pendenza del ricorso per cassazione (art. 373 c.p.c.). La mancanza di potere cautelare della Commissione regionale e' confermata dall'art. 47, comma quarto, d.lgs. n. 546/1992 che dichiara non impugnabile l'ordinanza della commissione provinciale sulla domanda di sospensione del provvedimento. Nella vigente disciplina, le norme cautelari del giudizio di primo grado non sono compatibili con l'appello: sono pertanto inapplicabili ai sensi dell'art. 61, d.lgs. n. 546/1992. 3) Nella necessita' di respingere per difetto di legittimazione del giudice adito l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado in presenza dei gravi motivi di pregiudizio del contribuente, consiste la rilevanza, ai fini del decidere, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 30, comma 1 della legge n. 413/1991, nella parte in cui non prevedono che la Commissione tributaria regionale possa sospendere cautelarmente la sentenza impugnata, in presenza del grave pregiudizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., di cui si chiede l'applicazione nell'istanza in esame, di sospensione della sentenza di primo grado. 4) La mancanza della potesta' della Commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, in presenza dei gravi motivi di pregiudizio, non appare conforme a precetti di razionalita' e adeguatezza di cui all'art. 3 Cost. e alla garanzia del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. 4.1) Rispetto alla generalita' della giurisdizione, riconosciuta alle Commissioni, sui tributi di ogni genere e specie comunque denominati (art. 12, comma 2, legge n. 448/2001, art. 3-bis, comma 1, lett. a) d.l. n. 203/2005), non e' conforme a razionalita' che la Commissione regionale non possa sospendere l'esecuzione della sentenza appellata come avviene nel secondo grado di giudizio civile ed amministrativo, anch'essi caratterizzati dall'identico requisito della generalita' di giurisdizione. A fronte della cautela assicurata alla parte soccombente in primo grado dall'art. 283 c.p.c. e dall'art. 33, legge n. 1034/1971 nei confronti del grave pregiudizio arrecato dalla sentenza suscettibile di riforma, e' poi difforme da adeguatezza che nel solo giudizio tributario il contribuente debba inevitabilmente soggiacere alla sentenza qualora, dopo la riforma, il pregiudizio alla sfera personale o patrimoniale non sia risarcibile appieno, come di norma avviene nella subasta degli immobili ad opera del concessionario. 4.2) L'inessenzialita' della piena tutela cautelare alla garanzia del diritto di difesa nel processo tributario, non e', del resto, ulteriormente giustificabile alla luce dell'estensione alle Commissioni delle garanzie di imparzialita' proprie dell'ordinamento giudiziario, dell'equiparazione del processo tributario a quello ordinario e del progressivo recedere della natura privilegiata del credito tributario. Con l'applicazione alle nomine, ai trasferimenti e alle funzioni dei componenti le Commissioni tributarie di significativi istituti dell'ordinamento giudiziario (art. 3-bis, commi 2, segg., d.l. n. 203/2005), cade ogni possibile perplessita' sulla garanzia d'indipendenza, d'imparzialita' e di professionalita' dei giudici tributari al corretto esercizio della funzione cautelare anche nella modalita' della sospensione delle sentenze. L'introduzione di ulteriori norme proprie del processo civile (art. 3-bis, commi 5, segg., d.l. n. 203/2005) e' significativo indice di equiparare l'andamento del processo tributario a quello ordinario di cognizione, caratterizzato da pienezza di tutela cautelare anche in appello. Il frequente ricorso da parte dello stesso legislatore a strumenti di definizione preventiva del carico fiscale e la possibilita' degli uffici finanziari di concordare il credito d'imposta tramite gli istituti del concordato e dell'accertamento con adesione hanno largamente assimilato l'obbligazione tributaria alle pretese privatistiche dell'amministrazione, la cui esecuzione dopo la sentenza in primo grado e' comunemente soggetta alla potesta' cautelare nella fase di appello. 5) Nel caso in esame, la tutela anticipatoria dell'esito favorevole dell'impugnazione che sottragga il contribuente alla procedura esecutiva, e' possibile solo con la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, sottratta alla Commissione regionale, adita in grado di appello. Non e' percio' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 30, comma 1 della legge di delega n. 413/1991, nella parte in cui escludono la legittimazione del giudice d'appello a sospendere la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., in presenza del grave pregiudizio dalla sua esecuzione. Il giudizio va pertanto sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va ordinata l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.