ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 della legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  del  15 novembre 2002, n. 14
(Norme  per  la  formazione di base, specialistica e continua nonche'
altre  norme  in ambito sanitario), sostitutivo dell'art. 4, comma 3,
della  legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano del 5 marzo 2001,
n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
31 gennaio  2003,  depositato  in  cancelleria  il 4 febbraio 2003 ed
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 settembre  2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  31 gennaio  2003  e
depositato  il successivo 4 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in via
principale,  dell'art. 34  della  legge  della  Provincia autonoma di
Bolzano 15 novembre  2002,  n. 14  (Norme  per la formazione di base,
specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario), in
riferimento  agli  artt. 11  e  12 (recte: 8 e 9) nonche' 4 e 5 dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-AltoAdige (d.P.R 31 agosto 1972,
n. 670   recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»)  ed  agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e
terzo comma, della Costituzione;
        che  il  ricorrente  censura  la  predetta disposizione nella
parte   in  cui,  sostituendo  il  comma 3  dell'art. 4  della  legge
provinciale  5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario
provinciale),  stabilisce  che  «gli  enti, gli uffici e le strutture
pubbliche  e  private  convenzionate  nonche'  i  medici  di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di
convenzione,  sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalita'
e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi
dell'art. 22,  comma 3-bis,  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675 e
successive  modifiche,  i  dati, anche personali, comuni e sensibili,
sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso», in quanto
inciderebbe in una materia - la «tutela della persona» - non compresa
fra   quelle   assegnate   dalle  norme  statutarie  alla  competenza
provinciale;
        che, inoltre, secondo la difesa erariale, la norma impugnata,
investendo  la  materia  di competenza concorrente «igiene e sanita»,
contrasterebbe  anche  con  i  principi  fondamentali  della  materia
stabiliti  dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e  di  altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), in
specie  all'art. 23,  comma 4,  e  determinerebbe  un'invasione della
competenza  legislativa esclusiva dello Stato in tema di «ordinamento
civile»,  di  «livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti i
diritti  civili  e  sociali»  nonche'  in  tema  di  «ordinamento  ed
organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti pubblici
nazionali»;
        che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano si e' costituita in
giudizio,  chiedendo  che  il  ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque infondato;
        che,  con memoria depositata il 28 agosto 2006, il Presidente
del  Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso in
considerazione   dell'intervenuta   abrogazione   della  disposizione
censurata  ad  opera  del  comma 3  dell'art. 26  della  legge  della
Provincia  autonoma di Bolzano 28 luglio 2003, n. 12 (Disposizioni in
connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di  previsione della
Provincia  di  Bolzano  per l'anno finanziario 2003 e per il triennio
2003-2005).
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha
impugnato   l'art. 34   della   legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 15 novembre  2002,  n. 14  (Norme  per la formazione di base,
specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario), in
riferimento  agli  artt. 11  e  12 (recte: 8 e 9) nonche' 4 e 5 dello
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige (d.P.R 31 agosto 1972,
n. 670   recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»)  ed  agli artt. 2, 117, secondo comma, lettere l), m) e g), e
terzo comma, della Costituzione;
        che,   successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  e'
entrato  in  vigore  l'art. 26,  comma 3, della legge della Provincia
autonoma   di   Bolzano 28 luglio   2003,   n. 12   (Disposizioni  in
connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di  previsione della
Provincia  di  Bolzano  per l'anno finanziario 2003 e per il triennio
2003-2005),  che  ha  espressamente  abrogato  il comma 3 dell'art. 4
della legge provinciale n. 7 del 2001, come sostituito dall'impugnato
art. 34 della legge provinciale n. 14 del 2002;
        che,  proprio  in considerazione dell'intervenuta abrogazione
della norma censurata, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ma non
e' stato depositato l'atto di accettazione della rinuncia;
        che,  tuttavia,  la  dichiarazione  di rinuncia non accettata
dalla  controparte,  pur  non  potendo  comportare  l'estinzione  del
processo,   puo'   fondare,   unitamente   ad   altri  elementi,  una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
        che, nella specie, la norma impugnata e' stata abrogata e non
risulta   che   abbia   avuto  medio  tempore  applicazione,  essendo
quest'ultima   espressamente  subordinata  all'adozione  di  appositi
regolamenti provinciali, mai emanati;
        che,   pertanto,  il  suindicato  intervento  normativo  puo'
ritenersi  totalmente  satisfattivo  della  pretesa  avanzata  con il
ricorso,  anche  tenuto  conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di
rinuncia;
        che,  quindi,  in conformita' con la giurisprudenza di questa
Corte  (ex  plurimis,  ordinanze  n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005),
deve dichiararsi cessata la materia del contendere.