ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 1; 2; 4;
5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14,
commi 1  e  3;  15;  16,  commi 1,  2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2, della
delibera  legislativa  adottata dall'Assemblea regionale siciliana il
20 gennaio  2006  (disegno di legge n. 1095 - stralcio XIII), recante
«Riproposizione  di  norme  in  materia  di  personale  e  di  misure
finanziarie  urgenti»,  promosso  con  ricorso  del Commissario dello
Stato  per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  27 gennaio 2006,
depositato  in  cancelleria  il  successivo 4 febbraio ed iscritto al
n. 12 del registro ricorsi 2006;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con  ricorso  notificato  il  27 gennaio  2006 e depositato presso la
cancelleria  della  Corte  il  successivo  4  febbraio,  ha  proposto
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
adottata   dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006
(disegno  di  legge n. 1095 - stralcio XIII), recante «Riproposizione
di  norme  in  materia di personale e di misure finanziarie urgenti»,
con  riguardo, in particolare, agli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10,
commi 1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;
11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3;
15,  nella  parte  in cui consente la trasformazione dei contratti di
lavoro   a   tempo   determinato  in  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  lavoratori  appartenenti all'area artistica della
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19,
commi 1 e 2;
        che  un primo gruppo di disposizioni (articoli 2; 4; 5; 6; 7;
8;  10,  commi 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;
11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3;
16,  commi 1,  2 e 3) erano gia' contenute nella delibera legislativa
adottata   dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  7 dicembre  2005
(disegno  di  legge  n. 1084),  recante «Misure finanziarie urgenti e
variazioni  al  bilancio  della  Regione  per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie»;
        che  in ordine alla delibera legislativa da ultimo richiamata
il  Commissario  dello Stato aveva proposto questione di legittimita'
costituzionale;
        che  nel  corso  del  relativo giudizio, in prossimita' della
camera  di  consiglio,  il ricorrente depositava memoria con la quale
chiedeva  che  fosse  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere,  perche'  la  delibera legislativa in questione era stata
promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19
(Misure  finanziarie  urgenti  e variazioni al bilancio della Regione
per  l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), con omissione
delle disposizioni censurate;
        che   questa   Corte,  con  ordinanza  n. 204  del  2006,  ha
dichiarato la cessazione della materia del contendere;
        che   il   Commissario   dello   Stato,   nell'impugnare   le
disposizioni  della  delibera legislativa de qua, corrispondenti alle
norme gia' contenute nel disegno di legge n. 1084 ed espunte, in sede
di promulgazione, dalla legge della Regione Siciliana n. 19 del 2005,
ha  indicato  i  parametri  costituzionali  che  assume  lesi,  ma ha
formulato  le  censure richiamando, per relationem, le argomentazioni
svolte nel precedente ricorso;
        che, in particolare, il Commissario dello Stato impugna:
    1) l'art. 2, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81, quarto
comma,  Cost;  2)  l'art. 4, per violazione degli articoli 3, 51 e 97
Cost. e per «interferenza in materia di diritto civile»; 3) l'art. 5,
per  violazione  degli  articoli 3,  51  e  97 Cost; 4) l'art. 6, per
violazione   degli  articoli 9  e  97  Cost.,  anche  in  riferimento
all'art. 19  della  legge  11 febbraio  1992,  n. 157  (Norme  per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio),  e per «interferenza in materia penale»; 5) gli artt. 7 e
8,  per violazione degli articoli 3 e 97 Cost; 6) l'art. 10, commi 1,
6, 8, 10 e 14, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma,
e  97  Cost;  7)  l'art. 10,  commi 3,  7,  12,  15, 16, 17 e 18, per
violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost; 8) l'art. 10, commi 4 e 5,
per  violazione  degli  articoli 3,  51,  97  e  117,  secondo comma,
lettera o),    Cost;   9)   l'art. 10,   comma 19,   per   violazione
dell'articolo 81,  quarto  comma,  Cost;  10) l'art. 11, comma 1, per
violazione  degli  articoli 3, 9, 97 e 114 Cost., e per «interferenza
in  materia  penale»;  11)  l'art. 11,  comma 2, per violazione degli
articoli 3,  51  e  97  Cost;  12) l'art. 11, comma 4, per violazione
degli  articoli 3,  51,  81,  quarto comma, e 97 Cost; 13) l'art. 12,
commi 1,  3,  4  e  6  per violazione degli articoli 3 e 97 Cost; 14)
l'art. 12,  comma 2  e  comma 5,  per violazione dell'art. 81, quarto
comma,  Cost;  15)  l'art. 13,  per  violazione degli articoli 3 e 97
Cost;   16)  l'art. 14,  comma 1  e  comma 3,  per  violazione  degli
articoli 3   e  97  Cost;  17)  l'art. 16,  comma 1,  per  violazione
dell'art. 3  Cost;  18)  l'art. 16, comma 2 e comma 3, per violazione
degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 Cost;
        che  costituiscono oggetto di impugnazione, ex novo, le norme
contenute  negli  articoli 1;  10,  comma 2  e comma 11; 15; 17 e 19,
della delibera legislativa in esame;
        che il ricorrente ha formulato in merito le seguenti censure:
          a) l'articolo 1  della suddetta delibera legislativa, nello
stabilire  particolari  forme  di  assunzione  nei ruoli del Servizio
sanitario  regionale,  lederebbe  gli  articoli 3,  51  e  97  Cost.,
poiche', pur prevedendo la necessaria copertura finanziaria, consente
l'assunzione,   con   procedure  extra  ordinem,  di  personale  gia'
dipendente di case di cura private;
          b) l'art. 10,  comma 2, nel fare conseguire la qualifica di
dirigente  di  terza fascia a personale gia' assunto ed inquadrato in
una  diversa  categoria, determinerebbe una ingiustificata disparita'
di trattamento e attribuirebbe un privilegio non sorretto da adeguate
motivazioni,  ne'  da  idonee  procedure di selezione, compromettendo
pertanto  il  buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato
dall'art. 97 Cost;
          c) l'art. 10,  comma 11,  sarebbe lesivo degli articoli 3 e
97  Cost.,  in  quanto  consente  la  presenza  di un pedagogista nei
reparti  ospedalieri  di  pediatria,  in  alternativa allo psicologo,
senza che vi sia corrispondenza tra le suddette figure professionali;
          d) l'articolo 15,   nel  prevedere  la  trasformazione  dei
contratti  di  lavoro a tempo determinato degli appartenenti all'area
artistica   della   Fondazione   Orchestra  Sinfonica  Siciliana,  in
contratti  di  lavoro  a tempo indeterminato, in palese contrasto con
quanto  stabilito  dall'art. 1,  comma 595,  della  legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), sarebbe lesivo
dell'art. 119 Cost;
          e) l'art. 17,  nel consentire l'estensione delle previsioni
dell'articolo 9 della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005,
n. 15  (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali
e  sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di
demanio   marittimo),  alle  «iniziative  private»,  comprometterebbe
l'autonomia   dei   competenti   organi  comunali  nella  gestione  e
programmazione   del   proprio   territorio,   esercitata  attraverso
l'adozione degli ordinari strumenti urbanistici, e lederebbe l'art. 9
Cost., in quanto non offre idonea tutela all'ambiente;
          f) l'art. 19,   comma 1,   attribuisce   benefici,  a  fini
pensionistici,  ad una determinata categoria di dipendenti regionali,
determinando  una  ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto
alla generalita' dei dipendenti regionali;
          g) anche  l'art. 19, comma 2, darebbe luogo a disparita' di
trattamento e sarebbe, altresi', lesivo dell'art. 97 Cost;
        che,   successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  la
delibera  legislativa impugnata e' stata promulgata e pubblicata come
legge  della  Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 9 (Riproposizione
di  norme  in  materia di personale e di misure finanziarie urgenti),
con  omissione  di tutte le disposizioni sospettate di illegittimita'
costituzionale.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  proposto questione di legittimita' costituzionale - in
riferimento  agli  articoli 3;  9; 51; 97; 81, quarto comma; 97; 114;
117,  secondo  comma,  lettera o);  119 Cost., distintamente evocati,
nonche' in relazione ad «interferenza» nelle materie «diritto civile»
e  «penale»  -  della  delibera  legislativa  adottata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 -
stralcio  XIII),  recante  «Riproposizione  di  norme  in  materia di
personale  e  di misure finanziarie urgenti», ed in particolare degli
articoli 1;  2;  4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11,  12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2,
3,  4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la
trasformazione  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  in
contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti
all'area  artistica  della  Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;
16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 6 febbraio  2006,  n. 9 (Riproposizione di norme in materia
di personale e di misure finanziarie urgenti), con omissione di tutte
le disposizioni oggetto di censure;
        che,    secondo    la   giurisprudenza   di   questa   Corte,
«l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione   acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi  efficacia,
privando  di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita' costituzionale»
(sentenza n. 351 del 2003; cfr. altresi', ex multis, ordinanze numeri
204 e 147 del 2006, numeri 403, 293 e 169 del 2005);
        che  si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia
del contendere.