ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
limitatamente   alle   parole   «anche   in   deroga  allo  strumento
urbanistico;  il  comune provvede anche successivamente a recepire in
apposita   variante   allo   strumento   urbanistico»,   e   comma 4,
limitatamente  alle  parole  «i  campeggi  regolarmente  autorizzati,
possono  eseguire,  in  deroga,  le  opere  previste», della delibera
legislativa  della  Regione  Siciliana  approvata  il 20 gennaio 2006
(disegno  di legge n. 1095 - stralcio VI), recante «Riproposizione di
norme  in  materia  di turismo», promosso con ricorso del Commissario
dello  Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006,
depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 2006;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso del 27 gennaio 2006, depositato il successivo 4 febbraio,
ha  promosso  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 3  e  4,  della  delibera  legislativa approvata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 -
stralcio   VI),  recante  «Riproposizione  di  norme  in  materia  di
turismo»;
        che,  secondo  il Commissario dello Stato, l'art. 1, comma 3,
violerebbe  gli  artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, nella parte
in  cui prevede che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati
possano  insediarsi,  anche  in deroga allo strumento urbanistico, le
strutture previste dalla legge della Regione Siciliana 13 marzo 1982,
n. 14 (Disciplina dei complessi recettivi all'aria aperta), e dispone
che  il  comune  provvede,  anche  successivamente,  a  recepire tali
strutture in apposita variante allo strumento urbanistico;
        che, sempre a parere del ricorrente, anche l'art. 1, comma 4,
nella  parte in cui consente, per i campeggi esistenti e regolarmente
autorizzati,  l'esecuzione  delle  opere previste dalla cennata legge
n. 14  del 1982, anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo,
dei  boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge della Regione
Siciliana 12  giugno 1976, n. 788 - recte: n. 78 - (Provvedimenti per
lo  sviluppo del turismo in Sicilia), violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e
114 della Costituzione;
        che,  con  atto depositato il 7 agosto 2006, il ricorrente ha
rinunciato al ricorso in quanto, successivamente all'impugnazione, la
predetta  delibera  legislativa e' stata promulgata e pubblicata come
legge  della  Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 13, con omissione
di tutte le disposizioni oggetto di censura.
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (v., da ultimo, l'ordinanza
n. 11 del 2006).