ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, e
4,  commi 1,  2,  3,  4,  5, della delibera legislativa della Regione
Siciliana  approvata  il  20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 -
stralcio  IV), recante «Riproposizione di norme nel settore sanitario
ed   in   materia  di  personale.  Istituto  regionale  dell'olivo  e
dell'olio»,  promosso  con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione  Siciliana,  notificato  il  27 gennaio  2006,  depositato in
cancelleria  il  6 febbraio  2006  ed  iscritto al n. 16 del registro
ricorsi 2006;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto   che,   con  ricorso  notificato  il  27 gennaio  2006,
depositato  il  successivo 6 febbraio, il Commissario dello Stato per
la   Regione   Siciliana   ha   promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli artt. 1, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea
regionale  nella  seduta del 20 gennaio 2006, recante «Riproposizione
di  norme  nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto
regionale  dell'olivo  e  dell'olio»  (disegno  di  legge  n. 1095  -
stralcio  IV), in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97,
117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente, l'art. 1, comma 1, citato,
concernente  la  trasformazione del rapporto convenzionale dei medici
della  medicina  dei  servizi, viola l'art. 97 della Costituzione, in
quanto  i  medici  interessati  dalla  disposizione  sono circa 600 a
fronte  di  «circa  100»  posti  vacanti nelle piante organiche delle
Aziende   sanitarie  siciliane  nelle  corrispondenti  discipline  e,
sebbene  detto  numero  sia  destinato  ad  aumentare a seguito della
definizione  delle  procedure  di approvazione della rideterminazione
delle  piante  organiche  delle citate Aziende, non e' dato conoscere
ne'  i  tempi  per  siffatta  definizione ne' se vi sara' sufficiente
disponibilita'  di  posti  per  assorbire  i medici destinatari della
norma,  con  conseguente mantenimento in posizione soprannumeraria di
un indeterminato numero di medici, per un tempo indefinito;
        che  l'art. 4  citato  riproduce,  con  modifiche, l'art. 19,
commi 4,  5,  30  e 43, della delibera legislativa n. 1084, approvata
dalla Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, impugnata con
distinto  ricorso in relazione agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97
e  117,  lettera o),  della  Costituzione,  senza  che  le  modifiche
permettano di ritenere superate le censure formulate in riferimento a
detta norma;
        che,  infatti, l'unica novita' rispetto all'art. 19 citato e'
costituita  dall'indicazione e dalla copertura degli oneri finanziari
necessari per fare fronte alla previsione del terzo comma dell'art. 4
citato,  che  permette  l'accesso  alla prima fascia dirigenziale dei
soggetti che, allo stato, ricoprono incarichi di livello dirigenziale
generale,  mentre  l'art. 4,  comma 5,  citato, prorogando un termine
scaduto,   vulnera  il  canone  della  ragionevolezza,  ponendosi  in
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto
comma,  97,  117,  secondo  comma,  lettera o),  della  Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1; 4,
commi 1,  2,  3,  4,  5,  della  delibera  legislativa  della Regione
Siciliana   approvata   dall'Assemblea  regionale  nella  seduta  del
20 gennaio   2006,  recante  «Riproposizione  di  norme  nel  settore
sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e
dell'olio» (disegno di legge n. 1095 - stralcio IV);
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   pubblicata   come   legge   della  Regione
siciliana 6 febbraio 2006, n. 10 (Riproposizione di norme nel settore
sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e
dell'olio),  con  omissione  di  tutte  le  disposizioni  oggetto  di
censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(ordinanze n. 231, n. 136 e n. 111 del 2006);
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.