ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto
di  fissazione  dell'udienza  di  trattazione,  di cui al verbale del
5 luglio  2005,  adottato  dal giudice istruttore presso il tribunale
civile  di  Roma  nel  giudizio per risarcimento dei danni subiti dal
dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere
regionale  Gianfranco  Bettin,  promosso  con  ricorso  della Regione
Veneto,  notificato  il  19 luglio 2005, depositato in cancelleria il
26 luglio 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti del 2005.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24 ottobre  2006  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Udito l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  19 luglio  2005  e
depositato  il  26 luglio  2005,  la  Regione  Veneto, in persona del
Presidente  pro  tempore,  ha  proposto conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in relazione
all'atto di fissazione dell'udienza di trattazione, di cui al verbale
del   5 luglio  2005,  adottato  dal  giudice  istruttore  presso  il
tribunale  civile  di  Roma  nel  giudizio per risarcimento dei danni
subiti  dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal
consigliere   regionale   Gianfranco  Bettin,  per  violazione  degli
artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.
        che il ricorso non e' stato notificato al Tribunale di Roma.
    Considerato che l'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi  davanti  alla Corte costituzionale stabilisce che il ricorso
previsto  negli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della Corte) «deve essere
notificato  altresi'  all'organo  che  ha  emanato  l'atto, quando si
tratti  di  autorita'  diverse  da  quelle  di  Governo  e  da quelle
dipendenti dal Governo»;
        che,   pertanto,   restando   impregiudicata  ogni  ulteriore
decisione  sia  in punto di ammissibilita' che di merito, deve essere
disposto  che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso  e la presente
ordinanza siano notificati all'organo che ha emanato l'atto.