LA CORTE DI APPELLO

    ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  proposta  dal  p.g. con riguardo agli
artt. 4  e 11 della legge 22 febbraio 2006 n. 46, in riferimento agli
artt. 3,  97, 111 e 112 della Costituzione, nel procedimento promosso
nei confronti di:
        1)  Russo  Marco,  nato  a  Castelfiorentino (FI) il 9 maggio
1970, dom. in lungomare delle Sirene n. 4, int. 6 - Anzio;
        2)  Amandini  Michele,  nato  a Deder (ETH) il 3 agosto 1946,
res. via Sofonisba Anguissola n. 50 - Milano;
        3)  Anghessa  Aldo,  nato a Bergamo il 12 maggio 1944, elett.
dom. c/o avv. Tommaso Raccuglia, via Ruffini n. 2/A - Roma;
        4)  Bianchini  Lisa,  nata a Firenze il 5 febbraio 1973, res.
via Paisiello n. 34, sc. A int. 14 - Roma;
        5)  Carbone  Lorenzo,  nato a Sinopoli (RC) il 18 marzo 1960,
elett. dom. c/o avv. Vincenzo Saia, via Genovesi n. 2 - Torino;
        6)  Castiglia  Giuseppe, nato a Francofonte (SR) l'11 gennaio
1965,  in  atto dom. c/o la Comunita' terapeutica A.I.S.E. - Frazione
Persica n. 25 - Caprile (BI);
        7) Chinaglia Giorgio, nato a Carrara il 24 gennaio 1947, res.
largo Olgiata n. 15 - Roma;
        8)  De  Falco  Domenico,  nato  Casal  di  Principe  (CE)  il
19 agosto  1976,  res.  via Carditello localita' Ciaolar - S. Tammaro
(CE);
        9)  Desiato  Franco,  nato  a  Francavilla  Fontana  (BR)  il
16 settembre  1943, elett. dom. c/o avv. Mauro Cusatelli, via Polonia
n. 7 - Roma;
        10)  Di Bari Giuseppe, nato a Bitonto (BA) il 27 luglio 1930,
via Prudenza Guerra n. 23 - Triggiano (BA);
        11)  Malave'  Alvarez  Antonio  Martin,  nato in Venezuela il
4 settembre  1953,  elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia
n. 145/A - Roma;
        12)  Malave'  Alvarez  Arturo Celestino, nato in Venezuela il
16 novembre  1952,  elett. dom. c/o avv. Alberto Bonu, circ.ne Clodia
n:145/A - Roma;
        13) Nicita Giovanni Pietro, nato a Palermo il 28 giugno 1940,
elett. dom. do avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 - Roma;
        14)  Palumbo Gaetano, nato a Napoli il 23 maggio 1959, elett.
dom.  c/o  avv.ti  Giambattista e Patrizia Scalvi, via A. Diaz n. 2 -
Brescia;
        15)  Pascucci  Vittore,  nato San Bartolomeo in Galdo (BN) il
10 ottobre 1938, c/o studio legale in via Odorico da Pordenone n. 9 -
Roma;
        16) Rositano Vincenzo, nato Sinopoli (RC) il 7 febbraio 1950,
elett.  dom.  c/o  avv. Ambra  Giovene,  via Vittoria Colonna n. 40 -
Roma;
        17)  Russo  Domenico,  nato a Sicignano degli Alburni (SA) il
11 maggio 1947, elett. dom. c/o studio avv. Pierfranco Bertolino, via
G. Matteotti n. 42 - Torino;
        18) Quadri Marcello Elia, nato a Mendrisio (SUI) il 16 giugno
1958, elett. dom. c/o avv. Maurilio D'Angelo, via Giacomo Giri n. 3 -
Roma;
        19)  Simionescu  Marin Adrian, nato in Venezuela il 6 ottobre
1936, elett. dom. c/o avv. Francesco Nucera, via Cesare Battisti n. 1
- Milano;
    Parti civili costituite:
        Banque  Privee  Paribas  Montecarlo,  rappr.ta e difesa dagli
avv.ti  Fabio Marco Brembati e G. Segala del Foro di Genova ed elett.
dom. c/o quest'ultimo;
        Rivard Sabine, rappr.ta e difesa dall'avv. G. Segala del Foro
di Genova ed elett. dom. c/o lo stesso difensore;
        Soc. Autostrade S.p.A., rappr.ta e difesa dall'avv. Raffaella
Monaldi  del  Foro di Roma ed elett. dom. c/o lo studio del difensore
in piazza della Liberta' n. 13 - Roma;
        Maj Angelo, rappr.to e difeso dall'avv. Daniele Ripamonti del
Foro  di  Milano  ed elett. dom. c/o studio del difensore in corso di
Porta Vittoria n. 5 - Milano
    Imputati come in atti; (v. fogli allegati).

                           Fatto e diritto

    Con  sentenza  emessa  il 27 gennaio 2004 e depositata il 9 marzo
2004  il  G.u.p.  presso  il  Tribunale  di  Roma  cosi' decideva nei
confronti dei summenzionati imputati:
        dichiarava  non  luogo  a  procedere  nei  confronti di Russo
Marco,  Nicita  Giovanni  Pietro,  Pascucci Vittore, Sinionescu Marin
Adrian,  Palumbo  Gaetano  e Carbone Lorenzo, in ordine al reato loro
ascritto al capo a) perche' il fatto non sussiste;
        dichiarava  non  luogo  a  procedere  nei  confronti di Russo
Marco,  Di Bari Giuseppe, De Falco Domenico, Amandini Michele, Nicita
Giovanni  Pietro  e  Quadri Marcello Elia del reato di cui al capo b)
perche' il fatto non sussiste;
        dichiarava  non  luogo  a  procedere  nei  confronti di Russo
Marco,  Carbone Lorenzo, Rositano Vincenzo, Castiglia Giuseppe, Russo
Domenico  e  Pascucci Vittore del reato di cui al capo c) perche' gli
elementi  di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a
sostenere l'accusa in giudizio;
        dichiarava  non  luogo  a  procedere  nei  confronti di Russo
Marco,  Anghessa  Aldo,  Nicita  Giovanni  Pietro, Pascucci Vittore e
Palumbo  Gaetano  del reato di cui al capo d) perche' il fatto non e'
previsto dalla legge come reato;
        dichiarava  non  luogo  a  procedere  nei  confronti di Russo
Marco, Chinaglia Giorgio, Pascucci Vittore e Bianchini Lisa del reato
di  cui  al  capo  e)  perche'  gli  elementi di prova acquisiti sono
insufficienti e comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio;
        dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco
in ordine al reato di cui al capo f) perche' il fatto non e' previsto
dalla legge come reato;
        dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Russo Marco
e  Desiato  Franco  in  ordine al reato di cui al capo g) perche' gli
elementi  di prova acquisiti sono insufficienti e comunque inidonei a
sostenere l'accusa in giudizio;
        dichiarava  non luogo a procedere nei confronti di Simionescu
Adrian  Marin,  Malave'  Arturo Celestino e Malave' Antonio Martin in
ordine  al reato loro ascritto al capo l) perche' l'azione penale non
puo'    essere   perseguita   per   difetto   delle   condizioni   di
procedibilita', essendo stato il reato commesso all'estero.
    La  sentenza  del  g.u.p. veniva impugnata dal p.m. che rilevando
esservi negli atti procesuali sufficienti elementi per procedere alla
verifica  dibattimentale,  chiedeva  che venisse disposto il rinvio a
giudizio degli imputati.
    In  pendenza  dell'appello,  in  data  9 marzo 2006 e' entrata in
vigore  la  legge  n. 46/2006,  che  dispone  all'art. 11  che  venga
dichiarata  l'inammissibilita'  dell'appello  proposto dal p.m. prima
dell'entrata  in  vigore  di essa legge. All'Ufficio del p.m. e' data
(art. 4)  la  facolta'  di  proporre ricorso per Cassazione contro la
sentenza di non luogo a procedere.
    Ritiene la Corte che l'eccezione di incostituzionalita' sollevata
dal  p.g., e richiamata in epigrafe, non sia manifestamente infondata
nei termini qui di seguito esposti.
    E  invero  l'inappellabilita', anche per i procedimenti in corso,
delle  sentenze di non luogo a procedere, come previsto dal combinato
disposto degli artt. 4 e 11 della legge n. 46/2006 contrasta:
        con  il  principio  della ragionevole durata e speditezza del
procedimento   (sancito   dall'art. 111   Cost.)   in  quanto  potra'
verificarsi  una  regressione  dello  stesso  alla  fase dell'udienza
preliminare  -  a seguito di annullamento della Corte di cassazione -
con   una  inevitabile  dilatazione  dei  tempi  di  definizione  del
processo, anche per l'inevitabile aggravio di lavoro che ne derivera'
soprattutto  per  la  medesima  Corte di cassazione data l'estensione
della sua competenza sul merito;
        con  il  principio  della ragionevolezza (desunto dall'art. 3
della  Cost.),  perche'  la  riforma  non  appare giustificata ne' da
esigenze  connesse alla corretta amministrazione della giustizia, ne'
da  concreti,  benefici  effetti  giuridici,  e vanifica, inotre, gli
appelli  gia' proposti, mentre il giudizio di secondo grado di merito
garantiva  un opportuno controllo da parte del giudice collegiale sui
possibili  errori,  anche  di  fatto,  delle  sentenze, numericamente
prevalenti, del giudice monocratico.
    Non  ritiene  invece  la  Corte  ravvisabile  un contrasto con il
principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ex art. 112
Cost.)  che, secondo il p.g., considerato questo nella sua interezza,
si  esplicherebbe  nel  corso di entrambi i gradi di giurisdizione di
merito  mentre  la  legge  n. 46/2006 lo viene a eludere senza valida
giustificazione,  posto  che  la  Corte  costituzionale ha piu' volte
ribadito  che «il potere di impugnazione del p.m. non costituisce una
estrinsecazione dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale»
(vedesi ordinanze n. 247 del 2002 e 165 del 2003).
    Conclusivamente la rilevanza, nel caso di specie, della questione
di  legittimita'  sollevata - che non appare manifestamente infondata
nei  termini  sopra  indicati  -  deriva  dalla  circostanza  che  in
applicazione  della  nuova  normativa,  la  Corte di appello dovrebbe
senz'altro     dichiarare,    con    ordinanza    non    inpugnabile,
l'inammissibilita'  dell'appello proposto dal p.m. contro la sentenza
di non luogo a procedere pronunciata dal g.u.p., mentre, ove la Corte
costituzionale    ritenesse    fondata   tale   questione,   verrebbe
ripristinata   la   situazione   precedente   e   cioe'  la  pendenza
dell'appello del p.m. nel processo in esame.