ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 2 luglio, 30 giugno, 5 e 12 luglio, 17 e 8 giugno, 10 ottobre, 7 e 30 giugno e 9 novembre 2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 544, 548, 549, 570, 573 e 586 del registro ordinanze 2005 ed ai numeri 31, 88, 89 e 151 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46, 49 e 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e numeri 7, 14 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di dieci controversie in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 7 giugno ed il 9 novembre 2005, ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); che ad avviso del rimettente - considerato il contenuto dell'impugnato art. 12 della legge n. 366 del 2001 - «la prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta [...], piu' consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, e' quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l'operato del legislatore delegato», che, di conseguenza, e' stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale, completamente diverso dal procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile; che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto «dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'applicabilita' dell'intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie»; che, inoltre, il Tribunale di Napoli, «in via subordinata e per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 12 della legge n. 366/2001», ha sollevato questione di legittimita' costituzionale «degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001»; che - secondo quanto afferma al riguardo il rimettente - per evitare il sospetto di incostituzionalita' della legge delega per indeterminatezza e genericita' si dovrebbe compiere lo sforzo interpretativo «gia' compiuto da altri giudici ordinari», di leggerla nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», si sia riferito alle scansioni previste nel processo ordinario, articolato in una successione di piu' udienze fisse ed obbligatorie; onde il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive; che, viceversa, il decreto legislativo - lungi dal «concentrare» l'attuale rito ordinario - ha in realta' introdotto nell'ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile; che, in tutti i giudizi (fatta eccezione per quello promosso con r.o. n. 151 del 2006), e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o per l'infondatezza delle sollevate questioni. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, per cui i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che questa Corte - gia' investita del vaglio di costituzionalita' delle stesse questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli - ne ha dichiarato la manifesta inammissibilita', ritenendo che (considerate le modalita' e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) tra di esse non corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima; e che, invece, l'interpretazione «subordinata», esposta dal rimettente a sostegno della legittimita' della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale»; che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto il rimettente - non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate - ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, cosi' inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.