ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della  legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3
(Modifiche   di   leggi   provinciali   in   vari   settori  e  altre
disposizioni),  che  ha  sostituito  la rubrica e l'art. 23, comma 1,
della  legge  della Provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 1992,
n. 10  (Riordinamento  della  struttura  dirigenziale della Provincia
autonoma  di  Bolzano),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
Consiglio  dei ministri notificato il 5 settembre 2005, depositato in
cancelleria  il  13 settembre  2005 ed iscritto al n. 80 del registro
ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2006  il  giudice
relatore Sabino Cassese;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  gli avvocati Rolando Riz e Giuseppe
Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
avverso  l'art. 1,  comma 3,  della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 20  giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari
settori  e  altre  disposizioni)  -  che  ha  sostituito la rubrica e
l'art. 23,  comma 1,  della  legge  provinciale 23 aprile 1992, n. 10
(Riordinamento  della struttura dirigenziale della Provincia autonoma
di  Bolzano)  -  in  riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97,
primo e terzo comma, della Costituzione.
    La  disposizione  impugnata  prevede  che  il personale dirigente
nominato  a  tempo  determinato  per  chiamata dall'esterno - qualora
abbia  prestato  servizio  per  almeno  sei  anni,  svolgendolo  «con
particolare  successo»  -  possa  essere iscritto, con delibera della
Giunta  provinciale,  nella  sezione  A)  dell'albo  degli  aspiranti
dirigenti,  e  che  tale  iscrizione  comporta  la costituzione di un
rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, con inquadramento nella
qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per
l'incarico  dirigenziale ricoperto. Essa si collega all'art. 14 della
legge  n. 10  del  1992,  che consente la nomina, a tempo determinato
(commi 1 e 3) e con possibilita' di rinnovo (comma 7), a direttore di
ripartizione  (nella  misura  del  30%) e a direttore di dipartimento
(senza  limitazioni),  ma  non  a  direttore  d'ufficio (comma 2), di
persone  estranee  all'amministrazione  provinciale,  di riconosciuta
esperienza  e  competenza,  in  possesso  del diploma di laurea e dei
requisiti     prescritti    per    l'accesso    all'impiego    presso
l'amministrazione provinciale, escluso il limite di eta'.
    L'Avvocatura  richiama  la  giurisprudenza  della Corte (sentenza
n. 333  del  1993),  secondo cui dalla correlazione tra gli artt. 97,
primo  e terzo comma, 98 e 51 Cost., discende che - in un ordinamento
che affida all'azione dell'amministrazione distinta dalla politica il
perseguimento delle finalita' pubbliche - il concorso pubblico, quale
meccanismo  imparziale  di  selezione  tecnica  e  neutrale  dei piu'
capaci, resta il metodo ordinario per la provvista di organi chiamati
ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' e al
servizio  della  Nazione.  Aggiunge che la deroga a tale principio e'
consentita   solo   eccezionalmente,  qualora  ricorrano  particolari
situazioni,  giustificate  dalla ragionevole necessita' di assicurare
il  buon  andamento  dell'amministrazione,  sempre che dalle suddette
assunzioni  non  derivi  per  i  dipendenti  che  hanno  sostenuto il
pubblico concorso una irragionevole compressione della loro posizione
e  delle  loro legittime aspirazioni. Precisa che i suddetti principi
valgono  anche per il legislatore provinciale, che deve esercitare la
propria  potesta' legislativa in armonia con la Costituzione (artt. 8
e  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»).
    In particolare, la difesa erariale mette in evidenza che la norma
impugnata  consente  la  trasformazione  di  un  rapporto  di  lavoro
temporaneo,  instaurato  da  un  organo  politico,  qual'e' la Giunta
provinciale,  con  atto discrezionale e senza concorso, in rapporto a
tempo  indeterminato con inserimento nella dotazione organica, sempre
sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale da parte della
stessa  Giunta,  al  di  fuori di una qualsiasi procedura concorsuale
pubblica.
    Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la deroga al principio
del  concorso  non  trova  fondamento  nell'esigenza di assicurare un
miglior   funzionamento   dell'amministrazione.   Infatti,  la  norma
impugnata,  destinata  ad  operare a regime e non in via transitoria,
non  subordina  la  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  alla  accertata  ricorrenza  di  specifiche necessita'
funzionali  dell'amministrazione,  ne'  alla  accertata insufficienza
della   dotazione   organica.   Piuttosto,   facendo   dipendere   la
trasformazione del rapporto di lavoro solo dal «particolare successo»
conseguito  nello  svolgimento  dell'incarico  temporaneo,  appare un
«premio» riconosciuto per l'attivita' svolta.
    Infine,  la norma impugnata discriminerebbe i dipendenti di ruolo
assunti  con  il  pubblico  concorso,  atteso  che  l'iscrizione alla
sezione  A)  dell'albo  dei  dirigenti,  nell'ambito della quale sono
ordinariamente   conferiti   gli   incarichi,   avviene,   ricorrendo
determinate   condizioni  (art. 16),  nel  limite  di  ottanta  posti
disponibili (art. 15) e per un numero non superiore a cinque per anno
(art. 16, comma 3).
    2.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  si  e' costituita in
giudizio  chiedendo  che  il  ricorso  sia dichiarato inammissibile o
infondato.
    La  difesa  della  Provincia  sostiene  l'inammissibilita'  della
censura  sollevata  dal  Governo, perche', in sostanza, concernerebbe
l'accesso  alle  funzioni  dirigenziali  per  chiamata  dall'esterno,
disciplinato   dall'art. 14,  e  non  il  trattamento  giuridico  dei
dirigenti di cui si occupa l'art. 23.
    Nel   merito,  l'infondatezza  sarebbe  basata  sulla  competenza
provinciale  primaria  in  materia  di ordinamento degli uffici e del
personale  ad  essi addetto (art. 8 dello statuto), nell'ambito della
quale  la  legge  provinciale,  in  conformita'  con l'art. 97 Cost.,
avrebbe   disciplinato  i  casi  eccezionali  di  deroga  all'accesso
mediante concorso pubblico. A sostegno della necessita' della deroga,
la  Provincia  deduce la difficolta' di trovare personale qualificato
che  conosca  le tre lingue (italiano, tedesco e ladino) riconosciute
dallo  statuto,  la  particolarita' del territorio (del quale solo il
10%  e'  al  di  sotto  dei  1000 metri), la proporzionale etnica nel
pubblico  impiego  (artt. 61  e  62  dello  statuto).  Mette in luce,
inoltre,  il  carattere  eccezionale  della  disposizione  impugnata,
sottolineando  che  solo  il  30%  dei direttori di ripartizione puo'
essere  chiamato  dall'esterno  e  che,  di  questi,  potranno essere
assunti  a tempo indeterminato solo coloro che hanno svolto i compiti
per  almeno  sei  anni  e  con  particolare successo. Aggiunge che la
prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  e'  interesse  della  stessa
amministrazione,   che   puo'  contare  su  un  personale  di  sicura
qualificazione  ed  esperienza.  Infine,  la  Provincia  sostiene che
l'immissione  nei  ruoli  non  si  basa su una valutazione ampiamente
discrezionale  della  Giunta, atteso che le valutazioni del personale
vengono  eseguite  annualmente  sulla  base  di obiettivi e risultati
preventivamente  stabiliti  e  che,  come ogni organo amministrativo,
anche la Giunta e' obbligata ad una adeguata motivazione.
    3.  -  In  prossimita'  della data fissata per l'udienza pubblica
hanno  depositato  memorie  l'Avvocatura  e  la Provincia autonoma di
Bolzano.
    3.1.   -   La   difesa   erariale  -  controdeducendo  in  ordine
all'eccezione   di   inammissibilita'  sollevata  dalla  Provincia  -
sostiene che le censure contenute nel ricorso investono unicamente le
innovazioni  apportate  con l'art. 1, comma 3, della legge prov. n. 3
del  2005  e  non  l'accesso  alle funzioni dirigenziali per chiamata
dall'esterno, disciplinato dall'art. 14 della stessa legge.
    Nel  merito,  esclude  che  la  deroga  al principio del pubblico
concorso  trovi giustificazione in peculiari e straordinarie esigenze
di   interesse   pubblico,  trattandosi,  piuttosto,  di  un  «premio
soggettivo»,  con  operativita'  a  regime, a favore di soggetti gia'
nominati   discrezionalmente,   atteso   che   la   norma   prescinde
completamente  dalla  necessita' di tali posizioni funzionali e dalla
carenza  di  personale  di ruolo iscritto nella sezione A) dell'albo,
ovvero  dalla eventuale inidoneita' di quello iscritto o da qualunque
altra esigenza di pubblico interesse dell'amministrazione.
    3.2.  -  La  Provincia ribadisce che si sarebbe in presenza delle
plausibili  ragioni  giustificatrici  consentite  dall'art. 97 Cost.,
compatibili con la giurisprudenza costituzionale, che, nell'affermare
la regola generale del pubblico concorso, ha ammesso sistemi diversi,
purche'  congrui  e  ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e
all'interesse  da soddisfare, quale il consolidamento delle pregresse
esperienze lavorative.
    A  tal  fine,  premesso  che  la norma impugnata non configura un
diritto  alla  nomina  in  ruolo,  ma  solo  un'aspettativa - essendo
rimessa  alla  Giunta  la  valutazione  della indispensabilita' della
risorsa  e  della  idoneita' del soggetto -, e che si tratta di poche
posizioni   apicali   di  elevata  qualificazione  professionale,  la
Provincia ravvisa le ragioni giustificatrici della deroga al concorso
nella  necessita'  di  non  disperdere  professionalita' difficili da
reperire,   anche   in  riferimento  alla  proporzionale  etnica.  La
disposizione  impugnata non inciderebbe sulla possibilita' di accesso
di  altri  aspiranti  agli incarichi di vertice, rimanendo inalterati
gli  ordinari  canali  per chiamata esterna e di iscrizione all'albo;
comunque,  aggiunge  la difesa della Provincia, se proprio si dovesse
ravvisare un contrasto con i principi costituzionali nella perdita di
chances  di  altri  aspiranti,  sarebbe agevole interpretare i limiti
numerici  complessivi  e  annuali  della  sezione  A)  dell'albo come
riferibili alla disciplina generale e non alla previsione eccezionale
contenuta nella norma impugnata.

                       Considerato in diritto

    1.  -  E'  all'esame  della  Corte  la  questione di legittimita'
costituzionale,  sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dell'art. 1,   comma 3,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 20  giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari
settori  e  altre  disposizioni)  -  che  ha  sostituito la rubrica e
l'art. 23,  comma 1,  della  legge  provinciale 23 aprile 1992, n. 10
(Riordinamento  della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma
di  Bolzano)  -  per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97,
primo e terzo comma, della Costituzione.
    La  disposizione  impugnata  prevede  che  il personale dirigente
nominato  a  tempo  determinato  per  chiamata dall'esterno - qualora
abbia  prestato  servizio  per  almeno  sei  anni,  svolgendolo  «con
particolare  successo»  -  possa  essere iscritto, con delibera della
Giunta  provinciale,  nella  sezione  A)  dell'albo  degli  aspiranti
dirigenti,  e  che  tale  iscrizione  comporta  la costituzione di un
rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, con inquadramento nella
qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per
l'incarico  dirigenziale  ricoperto.  Tale  norma  si  collega,  come
correttamente sottolinea il ricorrente, all'art. 14 della legge n. 10
del 1992, che consente la nomina, a tempo determinato (commi 1 e 3) e
con  possibilita'  di  rinnovo (comma 7), a direttore di ripartizione
(nella   misura  del  30%)  e  a  direttore  di  dipartimento  (senza
limitazioni),  ma  non  a  direttore  d'ufficio (comma 2), di persone
estranee  all'amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza
e  competenza,  in  possesso  del  diploma  di laurea e dei requisiti
prescritti   per   l'accesso   all'impiego  presso  l'amministrazione
provinciale, escluso il limite di eta'.
    Il  Governo  deduce  la  lesione del principio costituzionale del
concorso  pubblico  quale  metodo  ordinario  di  selezione tecnica e
neutrale  dei  piu'  capaci,  finalizzato alla provvista di personale
chiamato   ad   esercitare  le  proprie  funzioni  in  condizioni  di
imparzialita' e al servizio della Nazione. Deduce, inoltre, l'assenza
di  particolari situazioni, giustificate dalla ragionevole necessita'
di  assicurare  il  buon  andamento dell'amministrazione, che rendono
eccezionalmente possibile la deroga a tale principio.
    In   particolare,  in  violazione  dei  parametri  costituzionali
suddetti,  sarebbe  consentita  la  trasformazione  di un rapporto di
lavoro   temporaneo,  instaurato  da  un  organo  politico  con  atto
discrezionale e senza concorso, in rapporto a tempo indeterminato con
inserimento  nella  dotazione organica, sulla base di una valutazione
ampiamente discrezionale dello stesso organo politico, al di fuori di
una  qualsiasi  procedura  concorsuale  pubblica.  Ne'  la  deroga al
principio   del   concorso  troverebbe  fondamento  nell'esigenza  di
assicurare un miglior funzionamento dell'amministrazione, trattandosi
di   norma   a  regime  e  non  transitoria,  che  non  subordina  la
costituzione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato alla
accertata    ricorrenza    di    specifiche   necessita'   funzionali
dell'amministrazione,   ne'   alla   accertata   insufficienza  della
dotazione  organica.  Inoltre, sarebbero discriminati i dipendenti di
ruolo  assunti  con il pubblico concorso, atteso che per l'iscrizione
alla sezione A) dell'albo dei dirigenti, nell'ambito della quale sono
ordinariamente conferiti gli incarichi, sono previsti limiti numerici
globali e annuali.
    2.    -    Preliminarmente,    va    rigettata   l'eccezione   di
inammissibilita'  sollevata  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
essendo  evidente  che  le  censure  contenute  nel ricorso investono
unicamente  l'assunzione  a  tempo  indeterminato dei dirigenti, gia'
nominati  a  tempo  determinato  per  chiamata  dall'esterno (art. 1,
comma 3,  della  legge  prov.  n. 3  del  2005),  e  non  l'ordinaria
possibilita'   di   conferire   incarichi  dirigenziali  ad  esterni,
disciplinata dall'art. 14 della legge prov. n. 10 del 1992.
    3. - La questione e' fondata.
    La  disposizione  impugnata  consente  che  la Giunta provinciale
iscriva  nella  sezione  A)  del menzionato albo i dirigenti chiamati
dall'esterno   in  possesso  di  determinati  requisiti,  attribuendo
espressamente a tale iscrizione l'effetto della costituzione nei loro
confronti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Destinatari
sono  i  dirigenti  cui  l'incarico  e'  stato conferito dalla stessa
Giunta,   scegliendo   tra   persone   estranee   all'amministrazione
provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del
diploma   di   laurea   e  dei  requisiti  prescritti  per  l'accesso
all'impiego  presso  la  Provincia,  escluso  il  limite  di eta'. Le
condizioni   richieste   sono   due:  almeno  sei  anni  di  servizio
dirigenziale   presso   l'amministrazione,  come  dirigente  nominato
dall'esterno;  l'aver  svolto  con  particolare  successo  i  compiti
dirigenziali affidati.
    La  norma  impugnata dispone una deroga al principio del pubblico
concorso.  La  circostanza che essa sia stata introdotta da una legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  competenza legislativa
primaria  in  materia  di ordinamento degli uffici e del personale ad
essi  addetto, non incide sui termini della questione. Tale potesta',
infatti,  deve  essere  esercitata  in  armonia  con  la Costituzione
(artt. 8  e  4  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n. 670,  contenente  «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»).
    Il  concorso  pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione
tecnica e neutrale dei piu' capaci sulla base del criterio del merito
-  costituisce  la  forma generale e ordinaria di reclutamento per le
pubbliche amministrazioni. Esso e' posto a presidio delle esigenze di
imparzialita'   e   di   efficienza  dell'azione  amministrativa.  Le
eccezioni  a  tale  regola  consentite  dall'art. 97  Cost.,  purche'
disposte  con  legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie
esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti
la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu'
o  meno  ampie  di  persone  (sentenza  n. 205 del 2006). Perche' sia
assicurata la generalita' della regola del concorso pubblico disposta
dall'art. 97  Cost.,  l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata
in modo rigoroso.
    Si   tratta   di  verificare  se  sussistano  le  condizioni  per
riconoscere  come  legittima  la  deroga che la legge della Provincia
autonoma di Bolzano introduce al principio del pubblico concorso.
    La  deroga  sarebbe volta - secondo la difesa della Provincia - a
perseguire   l'interesse   dell'amministrazione   a   non  disperdere
professionalita'  difficili  da  reperire,  anche in riferimento alla
necessaria  conoscenza  delle tre lingue (italiano, tedesco e ladino)
riconosciute  dallo  statuto,  alla particolarita' del territorio (in
prevalenza montuoso), alla proporzionale etnica.
    La  disposizione  impugnata conferisce alla Giunta provinciale il
potere  -  ordinario  nel  tempo,  illimitato nei presupposti e nelle
modalita'   di   esercizio  -  di  immettere  stabilmente  nei  ruoli
dell'amministrazione i dirigenti che la stessa Giunta aveva assunto a
tempo  determinato  senza  concorso,  alla duplice condizione che gli
stessi   abbiano  prestato  servizio  per  almeno  sei  anni  e  «con
particolare  successo».  In  essa  non  c'e'  traccia  delle  ragioni
giustificatrici che legittimerebbero la deroga.
    In particolare, non sono delimitati i presupposti per l'esercizio
del  potere  di  assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato non e' subordinata all'accertamento di specifiche
necessita'  funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze di
organico,  alla conoscenza delle lingue o ad altre specificita' della
Provincia.  Conseguentemente,  l'organo politico potrebbe decidere di
assumere   senza  concorso  un  numero  di  dirigenti  non  definito,
scegliendoli tra quelli gia' utilizzati a tempo determinato.
    Non  sono,  inoltre, previste procedure imparziali e obiettive di
verifica  dell'attivita'  svolta,  per la valutazione di idoneita' ad
altri  incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei
migliori.  A  tal  fine,  non e' utile il riferimento al «particolare
successo» conseguito nello svolgimento del precedente incarico.
    Infine,  dall'esercizio  di  tale  potere  sarebbero pregiudicati
proprio  i dipendenti di ruolo dell'amministrazione ammessi in base a
concorso,  che  vedrebbero  diminuite  le  possibilita'  di  accedere
all'albo  dei  dirigenti  secondo  le  procedure ordinarie, stanti il
numero  chiuso  della  sezione  A)  dell'albo  e  i limiti annuali di
accesso ad esso.
    Per  le  ragioni  suddette,  assorbito  ogni  ulteriore e diverso
profilo,   la   disposizione  impugnata  dal  Governo  va  dichiarata
costituzionalmente illegittima.