LA CORTE DI APPELLO
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Meloni
Valerio Antioco Adolfo, nato ad Alghero il 3 luglio 1969 ivi res. via
Cravellet, n. 6 dom. to ad Alghero, via Kennedy, n. 125 c/o Soggiu
Raffaellina.
Appellante: il p.m. c/o il Tribunale di Sassari.
Dalla sentenza 13 dicembre 2004 n. 587 del gup. Tribunale di
Sassari, con la quale v. gli artt. rubr., 52, 55 e 583, 590 c.p., 438
ss. 521 e 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di
Meloni Valerio Antioco Adolfo in ordine al delitto di lesioni colpose
gravi, cosi' modificato il capo di imputazione, perche' l'azione
penale non avrebbe dovuto essere iniziata per mancanza di querela.
Sassari, 13 dicembre 2004
Essendo Imputato
Delitto di cui agli artt. 56, 575, 577 c.p. per avere compiuto
atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della
sorella Meloni Chiara, avendola gettata nella tromba delle scale
interne del palazzo ove entrambi abitavano dal pianerottolo posto al
terzo piano, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla
sua volonta'.
In Alghero il 1° gennaio 2003.
Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a
seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46,
applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in
corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con
ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata,
dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso
inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di
giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto
fra gli artt. 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111
della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte
costituzionale;
Sentito il difensore dell' appellato che, sul punto, si e'
rimesso alla decisione della Corte;
O s s e r v a
I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore
generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della
Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel
processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non
soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri
principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio
pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della
possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le
sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto
all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione
nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole
disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio
della parita' delle parti nello svolgimento del processo.
Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non
confligge con le ripetute pronunce negative della Corte
costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere
d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p.,
essendo le disparita' derivanti da questa disposizione
ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con
il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarita' di questo. Il
risultato e' quello della rapida definizione dei processi penali
conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del
materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del
contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia
dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione
della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui
riservato in caso di affermazione di responsabilita'. E tuttavia, se
in un quadro siffatto e' parso ragionevole limitare la facolta' di
impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna
(e pertanto in relazione alla quantificazione della pena),
altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze
di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante
il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della
verita' (e quindi della responsabilita' dell'imputato che
dall'acclaramento della verita' possa risultare), come d'altro canto
dimostra il fatto che e' stata conservata al p.m. la facolta' di
appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo
del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre
appello contro le sentenza di proscioglimento conserva piena
validita' il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della
Repubblica alle Camere la' dove si osserva che «la soppressione
dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa si' che la
stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una
condizione di disparita' che supera quella compatibile con la
diversita' delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le
asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non
devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma
dell'art. 111 della Costituzione».
Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal
procuratore generale in risposta alle obbiezioni che potrebbero farsi
alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facolta'
d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento
risponderebbe ad esigenze di celerita' del processo, e sarebbe per
altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o
con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata
oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni
giustamente si e' ricordato che le esigenze di celerita' non hanno
impedito la conservazione della facolta' di cui all'art. 443.3
c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerita'
ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso
per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il
processo ritornera' in primo grado con la prospettiva della
celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna
dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il
fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere
solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza puo' trarsi da
esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato.
Quello per il quale la colpevolezza puo' essere affermata solo quando
sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo
caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la
inappellabilita' della sentenza con la quale un giudice abbia
pronunciato assoluzione poiche' l'eventuale successiva condanna non
potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe
altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un
giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di
un processo celebrato in condizioni di parita' delle parti, sarebbe
pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa
sicurezza la colpevolezza.
Che poi l'esclusione della appellabilita' delle sentenze di
proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente
all'esplicazione dei diritti della difesa e' stato giustamente
contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile
funzione del processo penale e' quello dell'accertamento della
verita', e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei,
piu' che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia
nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi
debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la
difesa nel processo e non gia' dal processo). Nessuno dubita che nel
giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno
dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma
non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del
giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa
compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si
appellasse al principio del favor rei, che pero' vale nei soli casi
in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato
ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).
A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa
Corte condivide e fa proprie, puo' aggiungersi che il contrasto delle
disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo
punto, all'art. 3) della Costituzione apparira' ancor piu' evidente
quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20
febbraio 2006 n. 46 alla parte civile e' stato invece conservato il
diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della
locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea
nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata
consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte
pubblica, portatrice degli interessi rilevantissimi su cui si
tornera' tra breve, e' stato del tutto ingiustificatamente riservato
un potere di impugnazione piu' ridotto che alle parti private e
questo dato, indubitabile, non puo' che far risaltare in maniera
ancor piu' evidente il vulnus subito, per effetto delle norme che
vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della
parita' delle parti.
Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla
constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono,
in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre
parti, compreso l'imputato (ed in realta', per quanto le ultime
riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il
riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del
p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione
di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli
interessi delle altre parti), puo' ancora osservarsi che sottrarre al
pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di
assoluzione o di proscioglimento significa rendere piu' difficoltosa
l'attuazione della ricerca della verita' e, quindi dell'istanza di
giustizia propria della collettivita', istanza che e' addirittura
pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile
convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano
tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario
interesse della collettivita' e' espressione la previsione dell'art.
112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda
del condannato sancita dal comma terzo dell'art. 27 della stessa
Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava
che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta
al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e
moralita', oltre che onerata anche della ricerca degli elementi
favorevoli all'imputato) non e' quello di ottuso persecutore degli
incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria
importanza si e' detto, di far si' che i soggetti devianti vengano
recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi
attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del
principio di parita' delle parti, si deve esplicare significa in
definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni
costituzionali ora richiamate.
La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio
l'ulteriore questione di legittimita' costituzionale sopra
illustrata, riconosciuta la impossibilita' di addivenire alla
decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente
dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme
denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il
possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna
dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso.