ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 123  (Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a  norma  dell'articolo 4,  comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997,  n. 59),  e  dell'art. 2,  comma 76,  della legge della Regione
Lombardia  5 gennaio  2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle
autonomie  in  Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Lombardia,  sul  ricorso
proposto  da  Meccano  System  s.r.l.  contro la Regione Lombardia ed
altri,  iscritta  al  n. 705 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004;
    Visto  l'atto  di  costituzione  della Regione Lombardia, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2006  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di Toritto per la Regione
Lombardia  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia,   con  ordinanza  del  17 marzo  2004,  ha  sollevato,  in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 5,  comma 3,  del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 123  (Disposizioni  per  la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a  norma  dell'articolo 4,  comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997,  n. 59),  e  dell'art. 2,  comma 76,  della legge della Regione
Lombardia  5 gennaio  2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle
autonomie  in  Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59)»;
        che l'ordinanza e' stata pronunciata nel giudizio promosso da
una  societa'  di  progettazione  e  costruzione  di  macchinari  nei
confronti    della    Regione    Lombardia    ed   altri,   ai   fini
dell'annullamento,   previa   sospensione,   del   provvedimento   di
esclusione  dal contributo regionale per la realizzazione di progetti
concernenti  la  diffusione  ed  il  consolidamento  dell'innovazione
tecnologica  presso le piccole e medie imprese, previsto dall'art. 6,
comma 1,  lettera  d-quater),  della  legge  della  Regione Lombardia
16 dicembre  1996,  n. 35 (Interventi per lo sviluppo regionale delle
imprese minori);
        che,  in  base a quanto esposto dal rimettente, il contributo
in  esame, in virtu' dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione
Lombardia  n. 1  del 2000, e' erogato in conformita' con la procedura
valutativa  a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123
del 1998;
        che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  dubita  della
ragionevolezza  del  combinato  disposto  dell'art. 5,  comma 3,  del
d.lgs.  n. 123  del  1998  e dell'art. 2, comma 76, della legge della
Regione  Lombardia  n. 1  del  2000,  nella  parte  in cui, dopo aver
previsto  che  nella  procedura  valutativa a sportello l'istruttoria
delle   agevolazioni   avviene   secondo   l'ordine   cronologico  di
presentazione  delle  domande, stabilisce che, «ove le disponibilita'
finanziarie  siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione  dell'intervento  e'  disposta secondo il predetto ordine
cronologico»;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  posto che, in presenza di
risorse  limitate  e  di  un'ampia  platea  di  aspiranti, le istanze
necessariamente  si concentrano in uno spazio temporale circoscritto,
l'ammissione  ai  contributi  regionali  dipenderebbe  da circostanze
imponderabili,   quali   la   velocita'   dell'operatore  addetto  al
protocollo,  la  scelta, da parte dei singoli interessati, della sede
di  registrazione  delle  domande  piu'  o meno affollata, la fila di
aspiranti presenti allo sportello;
        che,   secondo  il  Tribunale  amministrativo  regionale,  il
proprium del procedimento a sportello si sostanzia nell'esclusione di
una  valutazione  comparativa  ed implica che, in carenza di risorse,
accedano   all'ausilio   progetti,   dotati   di   requisiti   minimi
predeterminati, individuati con meccanismi obiettivi;
        che,  tuttavia,  il  criterio  di  prevalenza individuato dal
legislatore  per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non
garantirebbe  una  scelta  basata  su una casualita' pura, poiche' la
rilevazione  dell'ordine  cronologico  di presentazione delle domande
sarebbe «fortemente condizionata dall'intervento umano»;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita' si e' costituita la
Regione   Lombardia,   chiedendo  di  dichiarare  l'inammissibilita',
l'improcedibilita' ovvero l'infondatezza della questione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia  dubita  della  legittimita'  costituzionale  del combinato
disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123  (Disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di
sostegno  pubblico  alle  imprese,  a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera   c),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59)  e  dell'art. 2,
comma 76,  della  legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1,
recante   «Riordino   del   sistema  delle  autonomie  in  Lombardia.
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e  compiti  amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  ed agli enti
locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»,
in  riferimento  all'art. 3  della  Costituzione, nella parte in cui,
dopo  aver  previsto  che  nella  procedura  valutativa  a  sportello
l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico
di   presentazione   delle   domande,   stabilisce   che,   «ove   le
disponibilita'  finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande
presentate,  la  concessione  dell'intervento  e' disposta secondo il
predetto ordine cronologico»;
        che,  a  giudizio  del  rimettente, il criterio di prevalenza
individuato  dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse
disponibili  non  garantirebbe  una  scelta basata su una «casualita'
pura»,  in  quanto, consentendo l'accesso di un'impresa al contributo
regionale per il solo fatto che ha presentato l'istanza alcuni minuti
prima  delle  concorrenti,  farebbe  irragionevolmente  dipendere  la
selezione   da   circostanze   imponderabili,   quali   la  velocita'
dell'operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli
interessati,  della  sede  di registrazione delle domande piu' o meno
affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;
        che  le  circostanze evidenziate dal Tribunale amministrativo
regionale  come  rivelatrici dell'irrazionalita' della disciplina del
procedimento  valutativo  a sportello non derivano direttamente dalla
formulazione  delle  norme  denunciate,  ma  costituiscono  evenienze
strettamente connesse alle modalita' di fatto della loro attuazione;
        che,  secondo  la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
inconvenienti  fattuali  ed  abusi  applicativi delle norme impugnate
sono  insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalita' ed
attengono, piuttosto, a materia propria dell'osservazione dei giudici
di merito (v. sentenze n. 406 e n. 276 del 2005).