ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, e dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi con ordinanze del 20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Scicli, rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51, 52, 133 e 134 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 e 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il giudice a quo, peraltro, si limita - in ciascuno dei provvedimenti di rimessione - solo ad ipotizzare la «violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione», nonche' il contrasto delle norme impugnate con il «diritto alla proprieta' privata, tutelato dall'art. 42» della Carta fondamentale, null'altro precisando, in particolare, in ordine alle fattispecie sottoposte al suo vaglio; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel solo giudizio che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 134 del 2006, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonche' svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarieta' delle norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali. Considerato che il giudice di pace di Scicli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia; che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacche' si e' limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito; che le descritte omissioni, giacche' «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilita' della questione» sollevata (cosi', da ultimo, l'ordinanza n. 228 del 2006, ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del 2006 e n. 123 del 2005). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.