LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza,  sull'appello  n. 1284/05
depositato  il  5  maggio 2005, avverso la sentenza n. 3/12/04 emessa
dalla   Commissione   tributaria   provinciale  di  Bologna  proposto
dall'ufficio:  Regione  Emilia-Romagna difeso da Pennesi avv. Andrea,
Strada  Maggiore, 47 - 40100 Bologna, controparte: Casadei avv. Evio,
via  della  Beverara,  101  -  40131  Bologna;  atti impugnati: altro
n. prot. 35266/03, tasse auto 2003.
    Il contribuente, Casadei Evio, in primo grado ricorreva contro il
mancato  accoglimento,  da  parte della Regione Emilia-Romagna, della
domanda  di  rimborso  (parziale) della tassa automobilistica, pagata
dall'istante  per  l'intero anno 2003 (Euro 206,40) per la vettura di
sua   proprieta'   targata  BO  E38783,  cancellata  dal  P.R.A.  con
annotazione del 10 marzo di quell'anno.
    La Regione non si costituiva in giudizio.
    La  Commissione  adita, con sentenza n. 3/12/04 pronunciata il 19
gennaio  2004,  accoglieva  la domanda del ricorrente, «alla luce del
d.l.  n. 953  del  1982»  per il quale sono tenuti al pagamento della
tassa  automobilistica  coloro  che  risultano,  dal  P.R.A.,  essere
proprietari  del veicolo con riferimento al periodo cui il tributo si
riferisce.
    Avverso la decisione dei giudici di prime cure, in data 11 aprile
2005,  l'Ufficio  proponeva  appello,  evidenziando come il pagamento
della tassa automobilistica per periodo fisso annuale non consentisse
il rimborso parziale di quanto gia' versato a quel titolo.
    Il contribuente, costituendosi in giudizio, presentava le proprie
controdeduzioni   sostenendo   che   la   legge,  tuttora  operativa,
stabilisce  che la tassa automobilistica e' dovuta in ragione di anno
solare  e  che le modalita' ministeriali stabilite per l'introito non
possono   trasformarla   in  tassa  fissa  annuale.  In  conclusione,
ancorche'  la  legge  non disciplini il rimborso della parte di tassa
non dovuta per il caso di pagamento anticipato che va oltre alla data
di  cancellazione,  cio'  non  significa  che  il  rimborso  non  sia
ugualmente  doveroso,  trattandosi  di  prelievo fiscale indebito, da
ripetere per essere venuta meno la causa debendi.
    Questa  Commissione  ritiene  di  promuovere preliminarmente - in
riferimento  agli  articoli  3  e 53 della Costituzione - giudizio di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5,  commi  32,  36  e  39 del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n. 953   (Misure  in  materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983,  n. 53,  «in  combinato  disposto con l'art. 1, lettera a), del
decreto  del  Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove
forme  di pagamento delle tasse automobilistiche), nella parte in cui
prevede   il   pagamento  della  tassa  automobilistica  in  un'unica
soluzione,  per  periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che
l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e'
protratto il possesso del veicolo.
    A   parere   di  questa  Commissione,  infatti,  la  disposizione
impugnata  si  pone  in  contrasto  sia con il principio di capacita'
contributiva,  (di  cui  al  richiamato  art. 53  della Costituzione)
obbligando  al pagamento anticipato dell'imposta per l'intero periodo
annuale  anche  nel  caso  in cui il presupposto impositivo (cioe' il
possesso dell'autovettura) venga meno nel corso del periodo medesimo,
sia  con  il principio di eguaglianza (come statuito all'art. 3 della
Carta)  in  quanto l'imposta risulta dovuta, in uguale misura, da chi
possiede  un'autovettura per l'intero anno e da chi la detiene per un
periodo  di  tempo  piu'  breve, diversamente da quanto stabilito, ad
esempio,  per  analoga  imposta  di  possesso  (ICI),  che  e' invece
riscossa   proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  nei  quali  si  e'
protratto il possesso dell'immobile.
    La questione proposta, dunque, appare evidentemente rilevante nel
giudizio   de  quo  (dovendosi  appunto  decidere  circa  la  debenza
dell'imposta)   e  non  manifestamente  infondata,  alla  luce  delle
valutazioni  sommariamente  espresse.  Deve, pertanto, sospendersi il
giudizio  in  corso ed ogni relativa pronuncia (in rito, nel merito e
sulle   spese   processuali)  e  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale per l'esame della questione prospettata.