LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 1284/05 depositato il 5 maggio 2005, avverso la sentenza n. 3/12/04 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna proposto dall'ufficio: Regione Emilia-Romagna difeso da Pennesi avv. Andrea, Strada Maggiore, 47 - 40100 Bologna, controparte: Casadei avv. Evio, via della Beverara, 101 - 40131 Bologna; atti impugnati: altro n. prot. 35266/03, tasse auto 2003. Il contribuente, Casadei Evio, in primo grado ricorreva contro il mancato accoglimento, da parte della Regione Emilia-Romagna, della domanda di rimborso (parziale) della tassa automobilistica, pagata dall'istante per l'intero anno 2003 (Euro 206,40) per la vettura di sua proprieta' targata BO E38783, cancellata dal P.R.A. con annotazione del 10 marzo di quell'anno. La Regione non si costituiva in giudizio. La Commissione adita, con sentenza n. 3/12/04 pronunciata il 19 gennaio 2004, accoglieva la domanda del ricorrente, «alla luce del d.l. n. 953 del 1982» per il quale sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultano, dal P.R.A., essere proprietari del veicolo con riferimento al periodo cui il tributo si riferisce. Avverso la decisione dei giudici di prime cure, in data 11 aprile 2005, l'Ufficio proponeva appello, evidenziando come il pagamento della tassa automobilistica per periodo fisso annuale non consentisse il rimborso parziale di quanto gia' versato a quel titolo. Il contribuente, costituendosi in giudizio, presentava le proprie controdeduzioni sostenendo che la legge, tuttora operativa, stabilisce che la tassa automobilistica e' dovuta in ragione di anno solare e che le modalita' ministeriali stabilite per l'introito non possono trasformarla in tassa fissa annuale. In conclusione, ancorche' la legge non disciplini il rimborso della parte di tassa non dovuta per il caso di pagamento anticipato che va oltre alla data di cancellazione, cio' non significa che il rimborso non sia ugualmente doveroso, trattandosi di prelievo fiscale indebito, da ripetere per essere venuta meno la causa debendi. Questa Commissione ritiene di promuovere preliminarmente - in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione - giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 32, 36 e 39 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si e' protratto il possesso del veicolo. A parere di questa Commissione, infatti, la disposizione impugnata si pone in contrasto sia con il principio di capacita' contributiva, (di cui al richiamato art. 53 della Costituzione) obbligando al pagamento anticipato dell'imposta per l'intero periodo annuale anche nel caso in cui il presupposto impositivo (cioe' il possesso dell'autovettura) venga meno nel corso del periodo medesimo, sia con il principio di eguaglianza (come statuito all'art. 3 della Carta) in quanto l'imposta risulta dovuta, in uguale misura, da chi possiede un'autovettura per l'intero anno e da chi la detiene per un periodo di tempo piu' breve, diversamente da quanto stabilito, ad esempio, per analoga imposta di possesso (ICI), che e' invece riscossa proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso dell'immobile. La questione proposta, dunque, appare evidentemente rilevante nel giudizio de quo (dovendosi appunto decidere circa la debenza dell'imposta) e non manifestamente infondata, alla luce delle valutazioni sommariamente espresse. Deve, pertanto, sospendersi il giudizio in corso ed ogni relativa pronuncia (in rito, nel merito e sulle spese processuali) e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione prospettata.