Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (delibera del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2006) per la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e gli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante «Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area» (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35) per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo, e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' dell'art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» e all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 25 agosto 2006, n. 18, istituisce una Fondazione regionale, denominata «Fondazione Aquileia», cui affida la gestione degli strumenti di valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale del comune di Aquileia. La legge regionale, che consta di nove articoli, abroga la l.r. 13 giugno 1988, n. 47 recante «Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia», la l.r. 10 agosto 1970, n. 33, recante «Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche», e la l.r. 12 maggio 1977, n. 25, recante «Modifiche ed integrazioni della l.r. 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il comune di Aquileia». Le disposizioni abrogate erano conformi all'assetto costituzionale delle competenze e all'art. 6 dello Statuto di autonomia. L'art. 1, dopo aver riconosciuto la citta' di Aquileia come «patrimonio culturale fondamentale per l'identita' del Friuli-Venezia Giulia», individua le finalita' che stanno alla base della costituzione della Fondazione tra le quali, in particolare, la realizzazione di un parco archeologico che possa inserirsi nel circuito dei musei e dei siti archeologici di rilievo nazionale. Tali finalita' sono realizzate «sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato». L'art. 2 stabilisce che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il comune di Aquileia e la Provincia di Udine possono partecipare alla Fondazione anche attraverso una propria rappresentanza negli organi della stessa. L'art. 3, comma 1, indica i compiti della Fondazione quali: la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs n. 42/2004 (Codice del beni culturali e del paesaggio); la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche; lo sviluppo del turismo culturale dell'area; il cofinanziarnento degli interventi nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. L'art. 3, comma 2, specifica poi che la Fondazione puo' costituire societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' acquistare e gestire partecipazioni a societa' che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dall'area aquileiese. L'art. 4 stabilisce che i soggetti fondatori, in conformita' ai rispettivi assetti ordinamentali, concorrono al sostegno dell'attivita' della Fondazione mediante conferimenti finanziari e dotazione di risorse umane e materiali. L'art. 5 prevede la promozione, da parte del Presidente della Fondazione, di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui all'art, 3, comma 1, lett. a). A tali interventi si applica, inoltre, la procedura accelerata prevista dal Capo V-bis della l.r. n. 46/1986. L'art. 6 stabilisce che, ai fini della valorizzazione turistica delle aree archeologiche, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo di cui all'art. 9 della l.r. n. 2/2002, nonche' contributi pluriennali ai comuni dell'area interessata. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione dei contributi pluriennali sono definiti con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (art. 6, commi 4 e 6). L'art. 7 prevede l'approvazione preliminare, da parte della Giunta regionale, degli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione. L'art. 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali n. 33/1970, n. 25/1977 e n. 47/1988. L'art. 9 detta disposizioni per far Fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge in oggetto. Tali disposizioni contrastano con il riparto delle competenze legislative fissato dalla Costituzione, nonche' con l'art. 6 dello statuto regionale e con il principio di leale collaborazione. 2. - Le disposizioni contenute negli articoli 3, lett, a), ed 1, 2 e 4 e gli articoli ad esse collegate eccedono dalla competenza legislativa c.d. «integrativa» riconosciuta alla regione dall'art. 6 dello Statuto speciale in materia di «antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna», ed eccedono altresi', applicando la clausola di maggior favore di cui all'art, 10 della legge cost. n. 3/2001, dalla competenza concorrente attribuita alle regioni in materia di valorizzazione di beni culturali dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 3. - L'art 3, lett. a), prevedendo che la Fondazione di Aquileia, istituita dalla regione per la valorizzazione di tale sito, predisponga i piani delle attivita' di ricerca archeologica nella zona stessa, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett, s) Cost. norma interposta relativamente alla ricerca archeologica e' l'art. 88 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) che riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali (art. 10) in qualunque parte del territorio nazionale. 4. - Gli articoli 1 (Finalita' ed ambito di intervento), 2 (Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale ed urbana di Aquileia), 4 (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali) e le disposizioni connesse attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico di Aquileia (artt. 1 e 2), e conferendo alla Fondazione di Aquileia «diritti d'uso su beni immobili di proprieta» (art. 4, lett. b) eccedono dalla competenza regionale violando il principio fondamentale contenuto nell'art. 112 del Codice dei beni culturali. La norma nazionale dispone che la valorizzazione dei beni culturali e' collegata alla proprieta' del bene («1) Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2) Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente») (c.d. principio della dominicale della valorizzazione) ed i siti archeologici non sono di proprieta' della regione in base al principio «dominicale della valorizzazione», ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2004. In base al principio «dominale della valorizzazione» la regione non e' competente a dettare disposizioni in materia di valorizzazione delle aree di interesse archeologico presenti in Aquileia, trattandosi di aree ascritte al demanio dello Stato. 5. - L'appartenenza al demanio dello Stato della quasi totalita' dei musei, delle aree e dei monumenti di interesse archeologico presenti in Aquileia, rende illegittima la disposizione contenuta nell'art 4, lett. b), della l.r. in rassegna che consente alla Fondazione «diritti d'uso sui beni immobili di proprieta», potendo disporre legittimamente in tal senso solo l'ente proprietario. 6. - L'art. 1, comma 1, prevede la promozione della valorizzazione archeologica di Aquileia sulla base di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» per la realizzazione di un parco archeologico, e attribuisce poi, al comma 2, alla regione l'iniziativa della costituzione di una Fondazione per la valorizzazione di Aquileia (aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti). La norma viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto provvede in via immediata ed unilaterale con legge, attraverso la Fondazione, alla valorizzazione di beni culturali appartenenti allo Stato senza che sia stata perfezionata l'intesa di cui al comma 1, la quale verrebbe in tal modo fortemente condizionata. Tali disposizioni violano altresi' il principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali secondo il quale «al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di valorizzazione del beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione».