Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della
quale  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12,  domicilia  per  legge
(delibera   del  Consiglio  dei  ministri  19 ottobre  2006)  per  la
dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 3, lett. a), 1, 2
e   4  e  gli  articoli  ad  essi  collegati  della  legge  regionale
Friuli-Venezia  Giulia  25  agosto  2006, n. 18, recante «Istituzione
della  fondazione  per  la valorizzazione archeologica, monumentale e
urbana   di  Aquileia  e  finanziamenti  per  lo  sviluppo  turistico
dell'area»   (in   B.U.R.   30 agosto  2006,  n. 35)  per  violazione
dell'art. 117,  comma secondo,  lett.  s),  e  comma  terzo,  e degli
artt. 117  e  118 della Costituzione, nonche' dell'art. 6 della legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia»  e  all'art. 10  della  legge  cost.
n. 3/2001.

    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia con la legge 25 agosto
2006,   n. 18,   istituisce   una  Fondazione  regionale,  denominata
«Fondazione  Aquileia»,  cui  affida  la  gestione degli strumenti di
valorizzazione  del  patrimonio archeologico e monumentale del comune
di Aquileia.
    La  legge  regionale, che consta di nove articoli, abroga la l.r.
13 giugno  1988,  n. 47 recante «Interventi per la valorizzazione del
patrimonio  culturale,  storico  ed  ambientale di Aquileia», la l.r.
10 agosto  1970,  n. 33,  recante  «Interventi  straordinari  per  lo
sviluppo  sociale,  economico e turistico di Aquileia e provvedimenti
d'integrazione  della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia
e  la  valorizzazione  delle  sue  zone  archeologiche»,  e  la  l.r.
12 maggio  1977, n. 25, recante «Modifiche ed integrazioni della l.r.
10 agosto  1970,  n. 33,  concernente  interventi straordinari per il
comune di Aquileia».
    Le    disposizioni    abrogate    erano    conformi   all'assetto
costituzionale   delle  competenze  e  all'art. 6  dello  Statuto  di
autonomia.
    L'art. 1,  dopo  aver  riconosciuto  la  citta'  di Aquileia come
«patrimonio culturale fondamentale per l'identita' del Friuli-Venezia
Giulia»,   individua   le   finalita'  che  stanno  alla  base  della
costituzione  della  Fondazione  tra  le  quali,  in  particolare, la
realizzazione  di  un  parco  archeologico  che  possa  inserirsi nel
circuito dei musei e dei siti archeologici di rilievo nazionale. Tali
finalita'  sono realizzate «sulla base di un'intesa programmatica con
i competenti organi dello Stato».
    L'art. 2  stabilisce  che  il Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  il  comune  di  Aquileia  e la Provincia di Udine possono
partecipare    alla   Fondazione   anche   attraverso   una   propria
rappresentanza negli organi della stessa.
    L'art. 3,  comma 1,  indica  i compiti della Fondazione quali: la
predisposizione   di   piani   a  carattere  pluriennale  delle  zone
sottoposte  a  vincolo ai sensi del d.lgs n. 42/2004 (Codice del beni
culturali e del paesaggio); la predisposizione di piani strategici di
sviluppo  culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale
finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche; lo sviluppo
del turismo culturale dell'area; il cofinanziarnento degli interventi
nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
    L'art. 3,   comma   2,  specifica  poi  che  la  Fondazione  puo'
costituire  societa'  a  prevalente  partecipazione pubblica, nonche'
acquistare  e  gestire  partecipazioni  a  societa'  che  abbiano per
oggetto  la  valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  dall'area
aquileiese.
    L'art. 4  stabilisce  che i soggetti fondatori, in conformita' ai
rispettivi    assetti    ordinamentali,    concorrono   al   sostegno
dell'attivita'  della  Fondazione  mediante conferimenti finanziari e
dotazione di risorse umane e materiali.
    L'art.  5  prevede  la  promozione, da parte del Presidente della
Fondazione,  di  appositi  accordi  di  programma  per  assicurare il
coordinamento  delle  azioni degli enti coinvolti nella realizzazione
degli  interventi  di  cui  all'art, 3,  comma 1,  lett.  a).  A tali
interventi  si applica, inoltre, la procedura accelerata prevista dal
Capo V-bis della l.r. n. 46/1986.
    L'art. 6  stabilisce  che, ai fini della valorizzazione turistica
delle  aree archeologiche, l'amministrazione regionale e' autorizzata
a  concedere  finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del
turismo  di  cui  all'art. 9 della l.r. n. 2/2002, nonche' contributi
pluriennali  ai comuni dell'area interessata. I criteri, le procedure
e  le  modalita'  di  concessione  dei  contributi  pluriennali  sono
definiti  con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge in esame (art. 6, commi 4 e 6).
    L'art. 7  prevede  l'approvazione  preliminare,  da  parte  della
Giunta  regionale, degli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto
della Fondazione.
    L'art. 8  prevede l'abrogazione delle leggi regionali n. 33/1970,
n. 25/1977 e n. 47/1988.
    L'art. 9  detta disposizioni per far Fronte agli oneri finanziari
derivanti  dall'attuazione  della legge in oggetto. Tali disposizioni
contrastano con il riparto delle competenze legislative fissato dalla
Costituzione,  nonche'  con l'art. 6 dello statuto regionale e con il
principio di leale collaborazione.
    2.  - Le disposizioni contenute negli articoli 3, lett, a), ed 1,
2  e  4  e  gli  articoli ad esse collegate eccedono dalla competenza
legislativa  c.d. «integrativa» riconosciuta alla regione dall'art. 6
dello Statuto speciale in materia di «antichita' e belle arti, tutela
del  paesaggio,  della  flora  e  della fauna», ed eccedono altresi',
applicando  la  clausola  di  maggior favore di cui all'art, 10 della
legge  cost.  n. 3/2001, dalla competenza concorrente attribuita alle
regioni in materia di valorizzazione di beni culturali dall'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
    3. - L'art 3, lett. a), prevedendo che la Fondazione di Aquileia,
istituita   dalla   regione  per  la  valorizzazione  di  tale  sito,
predisponga  i  piani  delle  attivita' di ricerca archeologica nella
zona stessa, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia
di  tutela  dei  beni  culturali, di cui all'art. 117, secondo comma,
lett,   s)   Cost.   norma   interposta  relativamente  alla  ricerca
archeologica  e'  l'art. 88  del  d.lgs  n. 42/2004  (Codice dei beni
culturali)  che  riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in
genere,  le opere per il ritrovamento dei beni culturali (art. 10) in
qualunque parte del territorio nazionale.
    4.  -  Gli  articoli 1  (Finalita'  ed  ambito  di intervento), 2
(Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale ed urbana
di  Aquileia),  4  (Conferimenti  e  dotazione  di  risorse  umane  e
materiali)  e  le  disposizioni  connesse  attinenti  alla  tutela  e
valorizzazione  dei beni culturali, promuovendo la valorizzazione del
patrimonio  monumentale  e  archeologico di Aquileia (artt. 1 e 2), e
conferendo  alla  Fondazione  di  Aquileia  «diritti  d'uso  su  beni
immobili  di  proprieta»  (art. 4, lett. b) eccedono dalla competenza
regionale  violando il principio fondamentale contenuto nell'art. 112
del Codice dei beni culturali.
    La  norma  nazionale  dispone  che  la  valorizzazione  dei  beni
culturali  e'  collegata  alla  proprieta' del bene («1) Lo Stato, le
regioni,   gli   altri   enti  pubblici  territoriali  assicurano  la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'art. 101,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali fissati dal
presente  codice. 2) Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,
la  legislazione  regionale  disciplina  la  valorizzazione  dei beni
presenti  negli  istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo  Stato  o  dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita'
sulla base della normativa vigente») (c.d. principio della dominicale
della  valorizzazione)  ed i siti archeologici non sono di proprieta'
della regione in base al principio «dominicale della valorizzazione»,
ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2004.
    In  base  al principio «dominale della valorizzazione» la regione
non e' competente a dettare disposizioni in materia di valorizzazione
delle   aree   di   interesse   archeologico  presenti  in  Aquileia,
trattandosi di aree ascritte al demanio dello Stato.
    5.  - L'appartenenza al demanio dello Stato della quasi totalita'
dei  musei,  delle  aree  e  dei  monumenti di interesse archeologico
presenti  in  Aquileia,  rende  illegittima la disposizione contenuta
nell'art  4,  lett.  b),  della  l.r.  in  rassegna che consente alla
Fondazione  «diritti  d'uso  sui beni immobili di proprieta», potendo
disporre legittimamente in tal senso solo l'ente proprietario.
    6.   -   L'art. 1,   comma 1,   prevede   la   promozione   della
valorizzazione  archeologica  di  Aquileia  sulla  base di «un'intesa
programmatica   con   i   competenti   organi  dello  Stato»  per  la
realizzazione  di  un parco archeologico, e attribuisce poi, al comma
2, alla regione l'iniziativa della costituzione di una Fondazione per
la  valorizzazione  di  Aquileia  (aperta  alla  partecipazione delle
istituzioni  pubbliche  competenti).  La  norma viola il principio di
leale  collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione,
in  quanto  provvede  in  via  immediata  ed  unilaterale  con legge,
attraverso  la  Fondazione,  alla  valorizzazione  di  beni culturali
appartenenti  allo Stato senza che sia stata perfezionata l'intesa di
cui   al   comma 1,   la   quale  verrebbe  in  tal  modo  fortemente
condizionata.
    Tali  disposizioni  violano altresi' il principio fondamentale di
cui  all'art. 112,  comma 4  del Codice dei beni culturali secondo il
quale  «al  fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita'
di  valorizzazione  del beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica,  lo  Stato,  per il tramite del Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale,
al  fine  di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalita'
di attuazione».