IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2328, per l'anno 2005, vertente tra Stanzione Gaetanina e Marigliano Alessandra, elettivamente domiciliati in Portici (Napoli) al C.so Umberto I n. 32 presso lo studio dell'avv. Diana Palumbo che li rappresenta e difende giusta procura a lite in atti, attori e Farina Annunziata, residente a Napoli alla via Tarallo n. 6, convenuto, e «Fondiaria - SAI S.p.A.» in persona del legale rappr. pro tempore, con sede in Firenze alla p.zza della Liberta' n. 6, convenuto. Oggetto: Risarcimento danni. F a t t o Premesso: 1) che gli attori in epigrafe citavano in giudizio Farina Annunziata per accertare e dichiarare la responsabilita' di quest'ultima nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, nonche', per l'effetto, condannarla in solido alla Fondiaria - SAI al risarcimento danni patrimomali a favore degli istanti comprese le spese ed onorari di giudizio; 2) che l'atto di citazione veniva notificato a mezzo posta in data 30 marzo 2005 nelle mani del Portiere dello stabile di residenza della Farina Annunziata; 3) che nessun altro adempimento notificatorio veniva compiuto dall'agente postale; 4) che alla prima udienza di comparizione delle parti, la convenuta Farina Annunziata restava assente ne' risultava costituita in cancelleria e parte attorea chiedeva la prosecuzione del processo; 5) il giudice, rilevato che non appariva completata l'operazione di notifica alla predetta Farina Annunziata, si riservava. D i r i t t o Premessa la sussistenza dell'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. della Farina Annunziata in quanto citata in giudizio per acclarare proprie responsabilita' e per la condanna al risarcimento, si rendeva necessario verificare preliminarmente la regolarita' della notificazione, diversamente si sarebbe potuta avere una pronuncia affetta da nullita' poiche' assunta inaudita altera parte. Preso atto che la notifica dell'atto introduttivo si sarebbe perfezionata con la consegna al portiere dello stabile,giusta art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che avrebbe firmato l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (comma 4 stessa nonna), il giudice avrebbe dovuto procedere nella istruttoria del giudizio, senza alcuna altra formalita' preliminare. Rileva, pero', questo giudicante che ricorra una questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 7 della legge n. 890/1982 in quanto non appare manifenstamente infondata e, conseguentemente, va solleata d'Ufficio per i seguenti motivi: Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione per contrasto con la norma di cui al comma 4 dell'art. 139 c.p.c. L'art. 139 c.p.c., al comma 4, dispone: «Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo lettera raccomandata»; L'art. 7 della legge n. 890/1982 recita testualmente ai commi 3 e 4: «In mancanza delle persone suindicate, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero omissis» e «L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati omissis». E' evidente, a modesto avviso del rimettente, la disparita' di trattamento riservata al destinatario nelle due ipotesi. Nel primo caso, questi ricevera' successiva notizia della notifica dell'atto eseguita nelle mani del portiere, a mezzo di lettera raccomandata; nel secondo caso quest'ultima formalita' manca. Cio' non consente di ritenere certamente eseguita nello intero iter la notificazione dell'atto. Infatti, la notifica e' intesa, nell'accezione comune, quale operazione complessa che deve assolvere la funzione prevalente di portare il destinatario a conoscenza dell'atto e, a tal uopo, il legislatore ha predisposto una serie di precetti la cui inosservanza puo' portare alla nullita' della notificazione ex art. 160 c.p.c. Il fondamento della rigida imposizione dei precetti di notificazione deve ricarcarsi, tra l'altro, nella necessita' del legislatore di' assicurare al cittadino il diritto inviolabile di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. E tale garanzia la pone in essere attraverso la prescrizione di un'articolata attivita' notificatoria che va compiuta soltanto - e quindi non da altri - a mezzo di agenti all'uopo preposti ed individuati nel soggetto dell'ufficiale giudiziario (v. art. 137 c.p.c.). Poi, all'art. 139 c.p.c. prescrive che la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o omissis. Da cio' emergono chiaramente i tratti salienti ed essenziali dell'operazione notificatoria: a) che vada eseguita dall'ufficiale giudiziario; b) che vada eseguita nella casa di abitazione del destinatario. Orbene, quando essa notificazione viene eseguita mediante consegna al portiere, certamente viene interrotta nel suo iter formativo di consegna diretta dell'atto dall'ufficiale giudiziario al destinatario e la successiva consegna del plico, dalle mani del portiere al destinatario, degrada da operazione qualificata ex art. 137 c.p.c. a semplice consegna di corrispondenza effettuata da persona non qualificata, quale appunto il portiere. Se appare fondata tale argomentazione vi e' da condividere che l'operazione di notificazione effettuata con le modalita' art. 7 della legge n. 890/1982 non puo' produrre gli stessi effetti di garanzia ex art. 139 c.p.c. Altra considerazione ricorre dover fare. E' notorio che il portiere non custodisce ovvero non e' tenuto a custodire diervamente le varie tipologie di corrispondenza indirizzata ai condomini o inquilini; in un unica sistemazione vengono inserite lettere ordinarie, raccomandate, cartoline ed anche atti giudiziari per cui e' prevedibile una possibile distrazione nell'operazione di consegna del plico giudiziario, senza che gli si possano sollevare responsabilita' nel caso di ritardo ovvero mancata consegna del plico. Comunque, eventuali inadempienze del portiere, o addirittura di un semplice suo incaricato, mentre potrebbero avere rilevanza in un separato giudizio per sue responsabilita', certamente non avrebbero rilievo nell'istaurando giudizio in cui parte convenuta venisse dichiarata contumace con ogni conseguenza di legge. Orbene, come ha gia' egregiamente rilevato la S. C. C con sentenza n. 346/1998 in ipotesi di lesione del diritto di difesa del cittadino, se rientra nella discrezionalita' del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalita' e' rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, nel senso che deve escludersi che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime.