ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 3,
lettera a),  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), promosso con due ordinanze
del 31 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, sui ricorsi proposti da
B. Z.  e  da C. C. M. D. J. contro la Questura di Genova, iscritte ai
numeri  131  e  132  del  registro  ordinanze 2006 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 19,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, entrambe depositate in
data  31 dicembre  2005, di analogo tenore, il Tribunale di Genova ha
sollevato,   in   riferimento   agli   artt. 2,  3,  29  e  31  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29,
comma 3,  lettera a),  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), nella
parte   in   cui,  nel  disciplinare  i  requisiti  per  ottenere  il
ricongiungimento    familiare    «prevede    che   l'alloggio   nella
disponibilita'  dello  straniero debba rientrare nei parametri minimi
previsti   dalla   legge   regionale  per  gli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica»;
        che  il  giudice  a quo riferisce di essere investito, in due
distinti  giudizi, dei ricorsi avverso i provvedimenti con i quali la
Questura  di Genova ha, in un caso, respinto la richiesta di rilascio
della  carta di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti di una
cittadina  di  nazionalita'  kosovara,  del  marito di lei e dei suoi
cinque  figli  minori;  nell'altro caso, negato, nei confronti di una
cittadina  ecuadoriana,  il  nulla  osta  al  ricongiungimento con il
figlio minore;
        che  i  provvedimenti  impugnati si fondano sulla circostanza
che  gli alloggi nella disponibilita' dei ricorrenti non rispettano i
parametri  fissati  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, cui l'art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs.
n. 286 del 1998, fa espresso rinvio;
        che, sempre in punto di fatto, il rimettente premette di aver
disposto,  in  entrambi i giudizi, apposite consulenze tecniche dalle
quali  e' emersa l'inidoneita' degli alloggi in questione ad ospitare
i  familiari  per  i quali si richiede il ricongiungimento, in quanto
non  conformi  ne'  ai  parametri  fissati  dalle  norme regionali in
materia   di   edilizia   residenziale   pubblica  -  e  segnatamente
dall'art. 25,  comma 6,  della  legge della Regione Liguria 23 aprile
1982,  n. 22  (Norme  per  la  scelta  dei  soggetti  attuatori degli
interventi  di  edilizia  agevolata)  -, ne' a quelli stabiliti dalla
normativa  nazionale  in  materia di igiene e di suolo pubblico negli
aggregati  urbani,  specificati  dall'art. 2 del decreto ministeriale
5 luglio   1975   (Modificazioni   alle  istruzioni  ministeriali  20
giugno 1896   relativamente   all'altezza   minima  ed  ai  requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);
        che,  sempre  dalle  consulenze  disposte,  e' risultato che,
sotto   il   profilo   igienico-sanitario,  valutato  alla  luce  del
Regolamento  di igiene del suolo e dell'abitato del comune di Genova,
entrambi  gli  alloggi  dei ricorrenti risulterebbero sostanzialmente
idonei ad ospitare i rispettivi nuclei familiari;
        che  il  rimettente  ritiene  di  non dover fare applicazione
dell'art. 6,  comma 1,  lettera c), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
d.lgs.  25 luglio  1998, n. 286), in quanto esso, seppure prevede, in
alternativa  al criterio stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera a),
del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  il  rilascio  di  un  certificato di
idoneita' igienico-sanitaria da parte della competente Azienda unita'
sanitaria  locale, non puo' prevalere sulla norma impugnata in quanto
di rango inferiore;
        che,  pertanto,  il rimettente ritiene che l'art. 29 comma 3,
lettera a),  del  d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel rinviare, per la
valutazione  della  sussistenza  di  uno  dei requisiti necessari per
l'esercizio  del  diritto  al ricongiungimento, alla legge regionale,
violi gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione;
        che, in particolare, da un lato, risulterebbe leso il diritto
fondamentale  all'unita' familiare dello straniero, pur in assenza di
preminenti  esigenze  di  ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
dall'altro,  sarebbe  violato il diritto di uguaglianza fra cittadini
italiani e stranieri, essendo subordinata, solo per questi ultimi, la
realizzazione  di  tale  diritto  fondamentale al rispetto dei rigidi
parametri fissati dalla legge regionale, senza, peraltro, tener conto
dell'eventuale     rispondenza     dell'immobile     ai     requisiti
igienico-sanitari;
        che,  infine,  la  norma  impugnata  si porrebbe in contrasto
anche  con  l'art. 31  della Costituzione «potendo considerarsi nella
specie  violato  il  precetto costituzionale che tutela l'adempimento
dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose».
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Genova, con due ordinanze di
contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2,  3,  29  e  31 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 29,   comma 3,   lettera a),  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  nella  parte in cui, nel disciplinare i requisiti
per  ottenere  il  ricongiungimento familiare «prevede che l'alloggio
nella  disponibilita'  dello  straniero debba rientrare nei parametri
minimi  previsti  dalla  legge  regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica»;
        che,  attesa  l'identita'  delle  questioni  sollevate,  deve
essere   disposta  la  riunione  dei  giudizi  affinche'  esse  siano
unitariamente definite;
        che  il  rimettente,  da  un  lato, dubita della legittimita'
costituzionale  della  norma nella parte in cui individua i requisiti
che devono possedere gli alloggi nella disponibilita' degli stranieri
ai  fini  del  ricongiungimento,  dall'altro,  si  limita  a invocare
l'adozione di requisiti diversi;
        che  l'accoglimento  delle  questioni poste dal giudice a quo
presupporrebbe l'esercizio di una discrezionalita' estranea ai poteri
della  Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la
valutazione   positiva   del  requisito  inerente  la  disponibilita'
dell'alloggio, quale condizione oggettiva per l'esercizio del diritto
al ricongiungimento;
        che   le   questioni  cosi'  come  sollevate  devono  essere,
pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.