LA CORTE DI APPELLO Nel procedimento d'appello avversa la sentenza n. 347/04 del Tribunale di Bolzano, promosso da Garber Ingrid in Obermair e da Garber Sighard rappresentati e difesi dagli avv. H. Pobitzer ed A. Gasser di Bolzano, appellanti; Contro Garber Martina in Illmer e Garber Sigund in Marsoner, rappresentati e difesi dagli avv. S. Thurin, G. Vinatzer e K. Zeller di Merano; Golser Josef di Tscherms (BZ), Garber Norbert rappresentati e difesi dagli avv.ti I. Wielander e L. Bartolini di Merano, appellati, giusta citazione in appello dd. 29 settembre 2004. Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 347/04 del 26 marzo 22 aprile 2004: accertamento di donazione simulata oppure indiretta - azione di riduzione - divisione ereditaria suppletoria. Premesso che la presente causa e' stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 giugno 2005, udienza alla quale sono stati concessi alle parti i termini per il deposito delle scritture difensive, la Corte ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che, con l'atto di citazione dd. 15 maggio 2001, notificato il 18 maggio 2001, gli appellanti Garber Ingrid e Garber Sighart hanno proposto azione di accertamento di una simulazione, rispettivamente di donazione indiretta, di riduzione delle disposizioni testamentarie e di divisione ereditaria suppletoria, il tutto con riferimento alla successione in morte di Laimer Mathilde, madre degli odierni contendenti Garber, deceduta in data 20 ottobre 1996; Rilevato che, tra gli altri beni, e' caduto in successione anche il maso chiusa «Seidl» in P.T. 70/I C.C. Tscherms; Rilevato inoltre che Garber Martina in data 28 luglio 2000, quindi nel decennio successivo all'apertura della successione, assuntrice del maso chiuso sopra indicato, ha venduto a certo Golser Josef, al prezzo di L. 685.035.000, la p.f. 975 C.C. Tscherms, p.f. che gia' faceva parte del maso chiuso all'epoca dell'apertura della successione, cosicche', nel caso di specie, trova applicazione l'art. 29 del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano dd. 22 dicembre 1978, n. 32 e successive modificazioni (attualmente l'istituto del «maso chiuso» e' regolato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, ma tale normativa e' entrata in vigore successivamente all'avvio della presente causa); Ritenuto quindi che, tra le domande, proposte nel presente procedimento, rientrino «domande relative all'ordinamento dei masi chiusi», domande proponibili solo previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il tutto come previsto dall'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000 n. 340; Rilevato che siffatto tentativo di conciliazione non e' stato proposto, il che', per giurisprudenza costane, comporta la dichiarazione di improponibilita' dell'intera domanda (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 2509, nonche' Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2005, n. 13964), atteso che la Corte non ritiene di poter trattare separatamente le altre domande delle parti, che non riguardano il maso chiuso, siccome si tratta di una vertenza giuridicamente unitaria e che la questione, relativa al maso chiuso caduto in successione, appare comunque prevalente sulle altre questioni, sottoposte all'esame della Corte; Rilevato che l'intera materia, relativa all'istituto del «maso chiuso», a norma dell'art. 8, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 670 (norma che ripete quanto gia' stabilito dall'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), e' demandata in via esclusiva alla Provincia autonoma di Bolzano e che vi e' riserva di legge a favore della provincia anche sotto il profilo processuale (cfr. C. cost. 15-25 giugno 1956, n. 4, nonche' C. cost. 09 - 23 giugno 1964, n. 55), cosicche' la norma sopraindicata appare viziata di incostituzionalita' per violazione della potesta' legislativa primaria ed esclusiva della Provincia in materia di ordinamento dei masi chiusi; Ritenuto che, se siffatta norma dovesse esser ritenuta costituzionalmente legittima, questa Corte sarebbe tenuta a dichiarare l'improponibiita' della domanda, cosicche' la prospettata questione di legittimita' costituzionale, in ordine al presente giudizio, appare senz'altro rilevante; Ritenuto quindi di dover sollevare d'ufficio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000 n. 340, in relazione all'art. 116 Cost., nonche' all'art. 8, n. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).