LA CORTE DI APPELLO

    Nel  procedimento  d'appello  avversa  la  sentenza n. 347/04 del
Tribunale  di  Bolzano,  promosso  da  Garber Ingrid in Obermair e da
Garber  Sighard  rappresentati  e difesi dagli avv. H. Pobitzer ed A.
Gasser di Bolzano, appellanti;
    Contro  Garber  Martina  in  Illmer  e Garber Sigund in Marsoner,
rappresentati  e difesi dagli avv. S. Thurin, G. Vinatzer e K. Zeller
di   Merano;   Golser   Josef   di   Tscherms  (BZ),  Garber  Norbert
rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti I. Wielander e L. Bartolini di
Merano, appellati, giusta citazione in appello dd. 29 settembre 2004.
    Oggetto:  appello  avverso  la  sentenza del Tribunale di Bolzano
n. 347/04  del  26  marzo  22  aprile 2004: accertamento di donazione
simulata   oppure   indiretta  -  azione  di  riduzione  -  divisione
ereditaria suppletoria.
    Premesso  che  la presente causa e' stata trattenuta in decisione
all'udienza  del  28  giugno  2005,  udienza  alla  quale  sono stati
concessi  alle  parti  i  termini  per  il  deposito  delle scritture
difensive, la Corte ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato  che,  con  l'atto  di  citazione  dd.  15  maggio 2001,
notificato  il  18 maggio 2001, gli appellanti Garber Ingrid e Garber
Sighart  hanno  proposto  azione  di accertamento di una simulazione,
rispettivamente   di   donazione   indiretta,   di   riduzione  delle
disposizioni  testamentarie e di divisione ereditaria suppletoria, il
tutto  con  riferimento alla successione in morte di Laimer Mathilde,
madre  degli  odierni contendenti Garber, deceduta in data 20 ottobre
1996;
    Rilevato  che, tra gli altri beni, e' caduto in successione anche
il maso chiusa «Seidl» in P.T. 70/I C.C. Tscherms;
    Rilevato  inoltre  che  Garber  Martina  in  data 28 luglio 2000,
quindi   nel  decennio  successivo  all'apertura  della  successione,
assuntrice  del maso chiuso sopra indicato, ha venduto a certo Golser
Josef,  al  prezzo di L. 685.035.000, la p.f. 975 C.C. Tscherms, p.f.
che  gia'  faceva parte del maso chiuso all'epoca dell'apertura della
successione,  cosicche',  nel  caso  di  specie,  trova  applicazione
l'art. 29  del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi
chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale
di  Bolzano  dd.  22  dicembre 1978, n. 32 e successive modificazioni
(attualmente  l'istituto  del  «maso  chiuso» e' regolato dalla legge
provinciale  28 novembre 2001, n. 17, ma tale normativa e' entrata in
vigore successivamente all'avvio della presente causa);
    Ritenuto  quindi  che,  tra  le  domande,  proposte  nel presente
procedimento,  rientrino  «domande  relative all'ordinamento dei masi
chiusi», domande proponibili solo previo esperimento del tentativo di
conciliazione  ai  sensi  dell'art. 46  della  legge  3  maggio 1982,
n. 203,  il tutto come previsto dall'art. 35, comma 2, della legge 24
novembre 2000 n. 340;
    Rilevato  che  siffatto  tentativo  di conciliazione non e' stato
proposto,   il   che',   per   giurisprudenza  costane,  comporta  la
dichiarazione  di  improponibilita'  dell'intera  domanda (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 2509, nonche' Cass. civ. sez. III,
30  giugno  2005, n. 13964), atteso che la Corte non ritiene di poter
trattare   separatamente  le  altre  domande  delle  parti,  che  non
riguardano  il  maso  chiuso,  siccome  si  tratta  di  una  vertenza
giuridicamente  unitaria  e che la questione, relativa al maso chiuso
caduto   in  successione,  appare  comunque  prevalente  sulle  altre
questioni, sottoposte all'esame della Corte;
    Rilevato  che  l'intera  materia, relativa all'istituto del «maso
chiuso»,  a norma dell'art. 8, n. 8, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1972,  n. 670  (norma  che  ripete quanto gia'
stabilito  dall'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5), e' demandata in via esclusiva alla Provincia autonoma di
Bolzano  e  che vi e' riserva di legge a favore della provincia anche
sotto  il profilo processuale (cfr. C. cost. 15-25 giugno 1956, n. 4,
nonche'  C.  cost.  09  -  23 giugno 1964, n. 55), cosicche' la norma
sopraindicata  appare  viziata  di incostituzionalita' per violazione
della  potesta'  legislativa primaria ed esclusiva della Provincia in
materia di ordinamento dei masi chiusi;
    Ritenuto   che,   se   siffatta   norma  dovesse  esser  ritenuta
costituzionalmente   legittima,   questa   Corte   sarebbe  tenuta  a
dichiarare  l'improponibiita' della domanda, cosicche' la prospettata
questione  di  legittimita'  costituzionale,  in  ordine  al presente
giudizio, appare senz'altro rilevante;
    Ritenuto  quindi  di  dover  sollevare  d'ufficio la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 35, comma 2, della legge 24
novembre  2000  n. 340,  in  relazione  all'art. 116  Cost.,  nonche'
all'art. 8,  n. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).