IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 33286 del r.g. aff. cont. per il 2005 con ad oggetto:
proprieta' industriale tra Sterilfarma S.r.l. elettivamente
domiciliata in Napoli, Riviera di Ghiaia 66, presso gli avv. G.
Giudice e M. Ferrante, attore; e Belmont S.r.l. elettivamente
domiciliata in Napoli, centro direzionale, isola E 5, presso gli avv.
M. Cini, S. Taurini, L. Parrella, convenuta.
I n f a t t o
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2005 la
Sterilfarma S.r.l. chiedeva:
1) accertarsi la contraffazione del proprio marchio
registrato UNICO da parte della convenuta Belmont S.r.l., mediante la
commercializzazione e promozione di prodotti contrassegnati con il
marchio E' UNICO e e' UNICO;
2) accertarsi i comportamenti di concorrenza sleale posti in
essere dalla societa' convenuta mediante la commercializzazione e
promozione di prodotti commercializzati con i marchi surrichiamati;
3) per l'effetto confermarsi i provvedimenti inibitori resi
dal g.d. di questo tribunale con ordinanza del 1° agosto 2005, con
condanna della convenuta ai danni subiti dalla societa' attrice, da
liquidarsi anche equitativamente, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione notificata il 14 dicembre 2005 la
convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.
Con istanza del 4 gennaio 2006 la societa' attrice chiedeva
fissarsi l'udienza, ex art. 8 d.lgs. n. 5/2003; l'istanza veniva
notificata a controparte il 29 dicembre 2005.
li' giudice designato dal presidente della sezione specializzata
in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, con decreto
del 25 gennaio 2006, ex art. 12 d.lgs. cit., fissava per la
discussione l'udienza del 30 marzo 2006. Il decreto veniva comunicato
alle parti, che depositavano comparse conclusionali.
All'esito dell'udienza surrichiamata il tribunale si riservava la
decisione del procedimento.
I n d i r i t t o
1) La domanda rientra nella competenza per materia di questa
sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale, vertendo in materia di contraffazione di marchio
registrato e di concorrenza sleale interferente con la tutela di
privative industriali, ex art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come
integrato e modificato dall'art. 134, comma 1, del Codice della
proprieta' industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Tale ultima disposizione espressamente prevede che «Nei
procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di
proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
U. E, la cui cognizione e' del giudice ordinario ed in generale in
materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese
quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si
applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo
III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
La norma e' divenuta operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore
del codice (quindi dal 19 settembre 2005), ai sensi dell'art. 245,
comma 1 cod. p.i.
Cosi' nella specie il giudizio e' stato introdotto e viene ora
all'esame del collegio secondo le prescrizioni del d.lgs. cit., c.d.
rito societario.
2) Il Tribunale dubita, come gia' indicato nel decreto di
fissazione d'udienza del 25 gennaio 2006 cit., della legittimita'
costituzionale dell'art. 134, comma 1 cod. p.i. cit., nonche' degli
arit. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per contrasto con
l'art. 76 Cost. (sotto il profilo dell'eccesso di delega ed
illegittimita' della delega stessa), per le ragioni che seguono.
3) L'art. 16 cit. ha conferito al Governo la delega per
l'adozione, entro sei mesi, di uno o piu' decreti legislativi
«diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei
procedimenti giudiziari» nelle materie indicate, attinenti a diritti
di proprieta' industriale ed intellettuale; tra i principi e criteri
direttivi indicati era prevista l'istituzione, presso dodici
tribunali e corti di appello, di sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale, tra cui quella presso il
tribunale di Napoli.
La delega trovava tempestiva attuazione con l'emanazione del
d.lgs. n. 168/2003 cit. e quindi non solo e' scaduta, ma ha anche
realizzato - pertanto esaurito - i suoi effetti.
Il d.lgs cit. non conteneva peculiari disposizioni di carattere
procedurale (salva - in conformita' alla delega - la previsione della
riserva di collegialita', comunque prevista dall'art. 50-bis, comma
1, 3) cod. proc. civ. e il rafforzamento delle attribuzioni del
presidente delle sezioni stesse).
Pertanto - innanzi alle sezioni specializzate - non poteva che
applicarsi integralmente il rito ordinario, di cui al codice di
procedura civile, ed in tal senso si e' concretamente operato.
Tale assetto e' stato radicalmente modificato dal codice della
proprieta' industriale, che - come detto - ha introdotto per tutte le
controversie innanzi alle sezioni specializzate (anche per quelle di
diritto d'autore, pure non regolato dal codice) il c.d. rito
societario. L'art. 134, primo comma cit. cod., tuttavia, innovando in
materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate
(nonche' in materia di competenza) si pone in contrasto con l'art. 76
Cost., in quanto si risolve nel nuovo esercizio di una delega - come
detto - ormai scaduta ed anzi attuata, quella dell'art. 16 cit., per
l'istituzione delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente,
sia ai profili organizzativi che a quelli procedurali).
Ne' la delega in oggetto rientra in quella per l'emanazione del
codice.
Infatti l'art. 15, legge n. 272/2002 cit. si limitava a delegare
al Governo l'adozione di uno o piu' decreti legislativi «per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta'
industriale».
I principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro, la
«ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica» (a) e «adeguamento della
normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta»
(b).
La delega doveva essere esercitata (in forza di due successive
proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con
l'emanazione del codice.
Tra le disposizioni interessate al «riassetto» ve ne erano non
poche di carattere procedurale (il riferimento e' qui,
essenzialmente, agli artt. 70 - 89 della legge invenzioni e 52-67
della legge marchi).
Sicuramente pero', tra le norme interessate al riassetto, non
rientravano quelle sulle sezioni specializzate.
Cio' per l'esaustiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime
sono state previste dalla stessa legge n. 273/2002, che - come piu'
volte ricordato - ha conferito altra e distinta delega al Governo,
all'art. 16, appunto per l'istituzione delle sezioni in parola,
ottemperata con il d.lgs. n. 168/2003 cit.
La Relazione al Codice si limita ad osservare, anodinamente, che
«l'art. 134 del codice.. .attua ed integra le prescrizioni della
legge n. 273/2002, nella parte in cui delega il Governo per
l'istituzione di sezioni specializzate».
Di contro appare assai dubbio che la pur piu' ampia delega
dell'art. 15 cit. ricomprenda quella dell'art. 16, cosi' prorogandone
- implicitamente - la durata.
La stessa Relazione al Codice cit., d'altronde, non nasconde
affatto che il codice abbia inteso innovare le previsioni del d.leg.
n. 168/2003 cit.
Se poi e' vero che il Parere del Consiglio di Stato 25 ottobre
2004, n. 2/04, tace del tutto sui profili di eccesso di delega, va
segnalato che perplessita' al riguardo sono state espresse dal parere
reso dalla commissione competente della Camera dei deputati, seduta
del 13 dicembre 2004.
4) Il tribunale reputa poi, in ogni caso, che la delega -
art. 16, legge n. 273/2002 cit. (ma si tratta di considerazioni
valide a maggior ragione anche per la delega contenuta nell'art. 15)
- era comunque estremamente generica, in violazione dei precetti di
cui all'art. 76 Cost. cit., sicche' non poteva legittimamente
fondarsi, su di essa, l'estensione alle sezioni specializzate del
rito societario (d'altronde in dottrina si e' sostenuto che la delega
riguardasse solo i profili di competenza, non anche quelli di rito,
esclusi i profili espressamente indicati).
E' infatti vero che la legge di delegazione puo' riconoscere al
legislatore delegato un potere di scelta in ambiti alternativi
offertigli, e che - fino a che e' possibile - le norme delegate vanno
lette in senso compatibile con i principi della delega (Corte cost. 5
febbraio 1989, n. 15; 27 dicembre 1996, n. 418; 17 luglio 2000,
n. 292), tuttavia, nella specie, l'art. 16 cit. - se davvero contiene
una delega anche quanto al rito da introdursi innanzi alle sezioni
specializzate - attribuisce al legislatore delegato una potesta' non
discrezionale, ma del tutto incontrollabile.
Non vi e' infatti, nella norma surrichiamata, alcuna
determinazione di principi e criteri direttivi, per oggetti definiti;
in particolare l'art. 16, come detto, si limita a prevedere
l'emanazione di decreti legislativi «diretti ad assicurare una piu'
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari».
Pertanto non trova alcun riscontro obiettivo, nell'art. 16 cit.
l'estensione alle sezioni specializzate, di un rito, quello delineato
dal d.lgs. n. 5/2003, che non e' affatto semplificato rispetto a
quello ordinario, ma anzi e' alternativo a quest'ultimo, fondato su
principi e presupposti del tutto diversi.
Ne' ha apportato elementi di novita' l'art. 70-ter disp. att.
cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 80/2005) che ha si'
generalizzato l'applicazione del d.lgs. n. 5/2003, ma solo a seguito
di concorde scelta delle parti, nelle forme indicate dalla norma cit.
Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sopra
delineata si presenta non manifestamente infondata, ed e' rilevante,
atteso che il presente giudizio non puo evidentemente essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa
(investendo lo stesso rito applicabile), sicche' va sollevata
d'ufficio innanzi alla Corte costituzionale, ex art. 1, legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Ne segue la sospensione del giudizio.