ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
25 maggio 2005 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore
Antonio  Domenico  Pasinato  nei  confronti  di  Stefano  De  Cecchi,
promosso  con  ricorso  del  giudice  di  pace di Bassano del Grappa,
depositato  in cancelleria il 25 maggio 2006 ed iscritto al n. 14 del
registro   conflitti   tra   poteri   dello   Stato   2006,  fase  di
ammissibilita'.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di  Bassano del Grappa, con
ordinanza  pronunciata  in  udienza  il  28 marzo  2006,  ha promosso
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato in relazione alla
deliberazione  adottata  dal Senato della Repubblica nella seduta del
25 maggio  2005,  secondo la quale i fatti per i quali e' in corso un
procedimento  penale  nei  confronti  del  senatore  Antonio Domenico
Pasinato  concernono  opinioni  espresse  da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione;
        che  il  giudice  di pace, «preso atto delle eccezioni svolte
dalle  parti,  nonche'  dell'istanza  di archiviazione proposta dalla
difesa dell'imputato», riferisce di aver trasmesso, con ordinanza del
25 gennaio  2005,  copia  degli  atti  del  giudizio  innanzi ad esso
pendente  al  Senato  della Repubblica, a norma dell'art. 3, comma 4,
della  legge  20  giugno 2003,  n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 68  della  Costituzione  nonche' in materia di processi
penali  nei  confronti delle alte cariche dello Stato) e che, in data
30 maggio  2005,  il  Senato  della  Repubblica  comunicava  di  aver
approvato  «la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari di dichiarare il fatto, oggetto del procedimento de quo,
concernente   opinioni   espresse   da   un   membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue funzioni e ricadente pertanto nell'ipotesi
di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione»;
        che,   cio'  premesso,  «solleva  conflitto  di  attribuzione
innanzi  alla Corte costituzionale», ritenendo che non sussista alcun
nesso   tra  le  dichiarazioni  oggetto  di  giudizio  e  l'attivita'
funzionale   del   parlamentare,   in   quanto,  come  gia'  indicato
nell'ordinanza    del    25 gennaio    2005,   «l'opinione   espressa
dall'imputato il 30.12.2002 extra moenia e' stata pronunciata durante
una  riunione del Consiglio comunale di Cassola, nell'esercizio delle
sue funzioni di Sindaco-Presidente del Consiglio comunale».
    Considerato  che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte e'
chiamata  a  delibare,  ai  sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto,
della  legge  11 marzo  1953,  n. 87  (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento   della  Corte  costituzionale),  l'ammissibilita'  del
ricorso,  valutando, senza contraddittorio, se sussistano i requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
        che  a tale fine non rileva la forma dell'ordinanza rivestita
dall'atto  introduttivo,  bensi'  la  sua  rispondenza  ai  contenuti
richiesti  dall'art. 37  della  legge  n. 87  del 1953 e dall'art. 26
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale  (sentenza  n. 315  del  2006  e  ordinanza n. 129 del
2005);
        che  l'atto introduttivo, in quanto privo di ogni riferimento
agli  specifici  fatti  per cui si procede e alla loro qualificazione
giuridica,  non  definisce la materia del conflitto (ordinanze n. 129
del 2005, n. 264 del 2000, n. 318 del 1999);
        che,  invero, non sono neppure riportate le dichiarazioni del
parlamentare  interessato  dalla deliberazione d'insindacabilita', il
cui nominativo e' peraltro desumibile solo dall'atto impugnato;
        che,  a  colmare  la  lacuna  della mancata descrizione della
fattispecie  oggetto  del giudizio penale, non possono soccorrere gli
atti del procedimento irritualmente trasmessi, in quanto e' nell'atto
introduttivo  e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono
essere  rinvenuti  gli  elementi identificativi della causa petendi e
del petitum (ordinanze n. 129 del 2005 e n. 140 del 2000);
        che  le  carenze  formali  e  sostanziali  sopra  evidenziate
impediscono  di  considerare  l'ordinanza del giudice di pace come un
valido  atto  di  promovimento  di  un  conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
        che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.