ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 25 marzo
2006  (disegno di legge n. 1037, art. 5), dal titolo «Istituzione del
Dipartimento  regionale  per  l'architettura  e l'arte contemporanea.
Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per  la  Regione siciliana notificato il 1 aprile 2006, depositato il
successivo 11 aprile ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2006.
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che,   con  ricorso  notificato  il  1 aprile  2006  e
depositato il successivo 11 aprile, il Commissario dello Stato per la
Regione  siciliana  ha  impugnato - per violazione degli artt. 3 e 97
della  Costituzione  -  l'art. 5 della delibera legislativa approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge
n. 1037),  dal  titolo  «Istituzione  del  Dipartimento regionale per
l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie»;
        che  la  norma  oggetto  di censura - autorizzando i relativi
capitoli  di  spesa  per gli esercizi finanziari - dispone che: «Alla
fine  del  comma 1  dell'articolo 6  della  legge regionale 15 maggio
2000,  n. 10,  e'  aggiunto  il seguente periodo: «Nella terza fascia
della  dirigenza  sono  inquadrati  altresi' i vincitori dei concorsi
pubblici  per  dirigenti,  di cui all'articolo 5, comma 3, a far data
dalla   effettiva  immissione  in  servizio.  Il  rinvio  al  decreto
legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29,  contenuto  all'articolo 1,
comma 2,  della  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si interpreta
nel  senso  che  trova  applicazione  il comma 2 dell'articolo 25 del
decreto  legislativo  medesimo  rimanendo  salvi gli effetti prodotti
fino alla data della sua abrogazione [...]»»;
        che  in  questo  modo,  secondo il ricorrente, il legislatore
siciliano   (attribuendo   efficacia   retroattiva   ai  benefici  in
questione)   intende  procedere  al  reinquadramento  ope  legis  dei
menzionati  dipendenti,  i quali pero' - non essendo in servizio alla
data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 10 del 2000
-  non  possono legittimamente aspirare all'inserimento nella attuale
terza  fascia  dirigenziale, in quanto non solo non hanno maturato il
requisito  minimo  di  anzianita'  nella  qualifica  per  accedere ai
concorsi  per  la  dirigenza,  ma  neppure  hanno  partecipato ad una
procedura  di  selezione  specifica  per  l'accesso  a tale carriera,
essendo  richiesto  nella  quasi  totalita'  dei bandi di concorso il
possesso del solo diploma di laurea, contrariamente a quanto previsto
dall'art. 28   del  d.lgs.  n. 29  del  1993,  che  richiedeva  anche
l'ulteriore requisito della provenienza dalla carriera direttiva;
        che  la  norma impugnata, quindi, si pone in contrasto con il
principio  costituzionale del pubblico concorso e con quello del buon
andamento   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto   anche
implementerebbe la dotazione organica dei dirigenti in assenza di una
puntuale  ricognizione  del  proprio  fabbisogno  in  relazione anche
all'organizzazione delle strutture interne dell'amministrazione;
        che,  successivamente  al  deposito  del ricorso, la delibera
legislativa  in  questione  e'  stata  promulgata e pubblicata (nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2006, n. 21,
parte   prima,   supplemento  ordinario)  come  legge  della  Regione
siciliana 14 aprile   2006,   n. 15   (Istituzione  del  Dipartimento
regionale  per  l'architettura  e  l'arte contemporanea. Disposizioni
varie), con omissione della disposizione oggetto di censura.
    Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte,
«l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente  in  modo  unitario  e  contestuale rispetto al testo
deliberato  dall'Assemblea  regionale,  preclude  definitivamente  la
possibilita'  che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione   acquistino  o  esplichino  una  qualsiasi  efficacia,
privando  di  oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale» (ex
multis, ordinanze n. 330, n. 309, n. 231 e n. 204 del 2006);
        che  si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia
del contendere.