IL TRIBUNALE O s s e r v a 1. - Nel ambito di un'indagine per i delitti ex artt. 612 comma 1 c.p. e 615-bis c.p. - iniziata su querela della persona offesa - il pubblico ministero disponeva la perquisizione dello studio professionale e di altri luoghi nella disponibilita' dell'indagato, con sequestro di quanto fosse stato rinvenuto di utile per l'accertamento dei fatti. Contro il decreto era proposta richiesta di riesame, e in limine all'udienza in camera di consiglio il pubblico ministero eccepiva l'illegittimita' costituzionale - in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 324 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che per i reati perseguibili a querela venga dato avviso dell'udienza camerale al difensore della persona offesa»; i difensori dell'indagato chiedevano dichiararsi la questione manifestamente infondata. 2. - E' pacifico che l'art. 324 c.p.p., che regola il procedimento di riesame anche per il sequestro probatorio in virtu' del richiamo operato dall'art. 257 c.p.p., ignora la persona offesa e il suo difensore; il dubbio, se la lacuna non violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione non puo' dirsi privo ictu oculi di ogni fondamento. 3. - Nell'udienza ex art. 324 c.p.p. si discute della sorte di un vicolo reale, imposto per impedire la dispersione di fonti di prova, cio' che risponde, in tutta evidenza, anche all'interesse della persona offesa, alla qua1e tuttavia, e' negato - non essendo previsto per lei alcun avviso - anche il concreto esercizio di quella minima facolta' di intervento che le garantisce, in generale, l'art. 90 c.p.p. ll diritto di difesa - che l'art: 24 vorrebbe inviolabile in ogni stato e grado del procedimento - e' non tanto limitato, quanto escluso, senza alcuna apprezzabile ragione; l'irrazionalita' del sacrificio porta la scelta del legislatore ordinario a violare, nello stesso tempo, gli artt. 24 e 3 della Costituzione. 4. - Ma l'art. 3 della Costituzione viene in considerazione anche sotto il profilo dell'ingiustificata, e ingiustificabile, disparita'. di trattamento, apprezzabile nel confronto sia fra la persona offesa e gli altri soggetti del processo, sia con la disciplina di altre attivita' della stessa persona offesa. La quale, anzitutto, a differenza degli altri soggetti del processo, che hanno piena facolta' di intervento, nei termini dell'art. 324 c.p.p. non puo' far sentire nemmeno la flebile voce che le presta l'art. 90 c.p.p.; e che, poi, mentre puo' promuovere, ex art. 368 c.p.p., l'adozione del vincolo reale, non puo' poi, del tutto irrazionalmente, contribuire a difenderlo, nemmeno con le memorie ex art. 90 c.p.p., quando venga posto in discussione. 5. - La questione e' percio' non manifestamente infondata. Delle due limitazioni, che il pubblico ministero vorrebbe le fossero apposte, una e' ingiustificata, perche' l'interesse della persona difesa si atteggia negli stessi termini per di delitti procedibili a querela e per quelli ad iniziativa officiosa; condivisibile e' invece l'altra, perche' solo l'offeso che abbia nominato un difensore ha effettivamente manifestato quell'interesse alla sorte del procedimento, che la legge processuale gli riconosce in astratto (senza contare che solo la domiciiazione legale ex art. 33 disp. ati. c.p.p. consente di risolvere gli altrimenti irrisolvibili problemi pratici di notifica). 6. - La rilevanza della questione appare ovvia, perche' quella dell'integrita' del contraddittorio - che qui si assume non integro per il vizio di costituzionalita' della norma - e' la prima verifica cui e' chiamato il giudice del riesame, come del resto ogni altro giudice.