IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 845/2006 proposto dalla societa' Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Montanaro, domidiiatario in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine del ricorso; Contro il comune di Ghiffa, in persona del sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 5 luglio 2006, n. 74 ed in tale qualita' rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi n. 44, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio; e nei confronti di Tradati Carla Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vittorio Barosio e dall'av. Teodosio Pafundi, domidiiatari in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del responsabile del Servizio urbanistica - Edilizia privata del comune di Ghiffa in data 20 aprile 2006, recante annullamento d'ufficio del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di autorizzazione finalizzata all'installazione di impianti radioelettrici presentata in data 1° luglio 2005, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Ghiffa e di Tradati Carla Lucia; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 20 luglio 2006 l'avv. Raffaele Ingicco in sostituzione dell'avv. Riccardo Montanaro per la societa' ricorrente, l'avv. Giorgio Santilli per il comune di Ghiffa e l'avv. prof. Vittorio Barosio nonche' l'avv. Teodosio Pafundi per la controinteressata; Vista l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati; Visto l'art. 21, comma 9, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205; Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata; Considerato che il provvedimento impugnato ha disposto, su esposto dell'odierna controinteressata, l'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso ex art. 87, comma 9, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 formatosi sulla denuncia di inizio attivita' precedentemente presentata dalla ricorrente per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare; Considerato che il provvedimento e' stato motivato sul rilievo che «la denuncia non e' stata a suo tempo, da parte dello sportello locale competente (Servizio edilizia privata) adeguatamente pubblicizzata, configurandosi tale carenza come violazione degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e all'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259»; Considerato che il provvedimento e' stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento e che la societa' ricorrente era intervenuta in quest'ultimo, deducendo con apposita memoria che la pubblicita' di cui alle norme sopra citate sarebbe obbligatoria solo per le domande di autorizzazione previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, ma non anche per le denunce di inizio attivita', ove ammesse; Considerato che, con il primo motivo la ricorrente sostiene innanzi tutto che il provvedimento non terrebbe in alcun conto il contenuto delle riferite deduzioni; Considerato che la controinteressata replica, osservando che, per altra parte (l'errata indicazione del numero civico del caseggiato su cui la stazione radio-base dovrebbe essere installata), le difese della ricorrente sono state accolte: cio' che dimostrerebbe che il comune le ha esaminate, senza percio' essere tenuto a confutarle analiticamente; Ritenuto che, in effetti, l'amministrazione, pur dovendo tenere conto delle osservazioni presentate dalle parti intervenute nel procedimento, se non intende condividerle, non deve necessariamente respingerle punto per punto, essendo a tale scopo sufficiente una motivazione che renda conto del loro avvenuto esame; Ritenuto che la parziale condivisione di quanto osservato dalla ricorrente e' conferma sufficiente dell'avvenuto esame della memoria da essa presentata; Ritenuto che la prima censura deve essere quindi disattesa; Considerato che la ricorrente denuncia poi violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241, sul rilievo che il comune non avrebbe esternato le ragioni di pubblico interesse attuale per le quali ha disposto l'autotutela, non avrebbe ponderato gli interessi in conflitto ed avrebbe omesso di valutare la possibilita' di convalidare ex post il silenzio annullato; Ritenuto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto le norme di cui la ricorrente denuncia violazione, il contenuto della motivazione dell'atto di autotutela varia in funzione del grado di affidamento che si e' ragionevolmente consolidato in capo al suo destinatario circa la legittimita' del provvedimento annullato (Tribunale amministrativo regionale Campania - Salerno, I, 7 marzo 2006, n. 251); Ritenuto che nei casi in cui, come in quello in esame, l'annullamento intervenga a breve distanza dall'adozione dell'atto annullato e quest'ultimo non abbia neppure ancora avuto esecuzione integrale (i lavori di installazione della stazione radio base sono tuttora in corso), la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento e la sua prevalenza su quello del destinatario dell'atto sono in re ipsa, per cui non e' necessaria nessuna specifica motivazione circa la sua attualita' e prevalenza; Ritenuto poi che l'amministrazione non ha nessun obbligo di valutare la possibilita' di convalidare i propri atti annullabili, essendo il relativo potere latamente discrezionale; Ritenuto che il primo motivo deve quindi essere respinto per infondatezza in ogni sua parte; Considerato che, con il secondo mezzo, la ricorrente ripropone la sua tesi, secondo la quale le norme di legge citate nel provvedimento imporrebbero la pubblicita' delle sole domande di autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione, ma non anche delle denunce di inizio attivita'; Considerato che sia l'art. 84, comma 7, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamato dall'art. 1, legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e riprodotto (per cio' che qui interessa) dall'art. 5, deliberazione g.r. 5 settembre 2005, n. 16-757, nella parte in cui detta disposizioni circa la pubblicita', menziona in effetti soltanto le domande di autorizzazione (necessaria per gli impianti di potenza superiore a 20W), mentre ignora le denunce di inizio attivita' (sufficienti per gli impianti di potenza inferiore); Considerato che la controinteressata eccepisce che, poiche' la legge regionale in questione si applica a tutti gli impianti di telefonia commerciale senza distinzione di potenza e l'art. 7 stabilisce che ai comuni spetta il potere «di rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione (...)», se ne dovrebbe dedurre che, nell'ambito della Regione Piemonte l'autorizzazione sarebbe necessaria per tutti i tipi di impianti, compresi quelli che la legge statale assoggetta a sola denuncia di inizio attivita'; Ritenuto che l'eccezione e' infondata, atteso che la lettera dell'art. 7 sopra citata si spiega con il semplice rilievo che il rilascio e' previsto appunto per le sole autorizzazioni, mentre quello che si forma a seguito di silenzio-assenso e' un provvedimento tacito, in cui il comune resta inerte; Ritenuto quindi che la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 non deroga in nulla al regime dei titoli abilitativi previsti dalla legge statale per gli impianti di telecomunicazione; Ritenuto che, per tale ragione, anche in Piemonte, per l'installazione e la modifica di impianti, di potenza inferiore ai 20W (com'e' quello di specie) e' sufficiente la denuncia di inizio attivita'; Ritenuto che anche l'ulteriore eccezione, sollevata in via subordinata, secondo cui l'obbligo di pubblicita' di cui all'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 riguarderebbe anche le denunce di inizio attivita' deve essere respinta, atteso che nulla autorizza tale interpretazione estensiva, peraltro contrastante con il dato letterale, necessariamente prevalente; Ritenuto tuttavia che la mancata previsione della pubblicita' per le denunce di inizio attivita' suscita dubbi in ordine alla legittimita' costituzionale del citato art. 87, comma 4 decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la diversa potenza degli impianti rispettivamente soggetti a denuncia e ad autorizzazione non pare sufficiente a giustificare un regime differenziato quanto alla partecipazione (e/o partecipabilita) al procedimento da parte degli abitanti della zona, che pur restano sempre soggetti all'esposizione ad un campo magnetico (anche se di potenza inferiore nel primo caso) ed ugualmente interessati alla costruzione sotto il profilo urbanistico ed edilizio; Ritenuto che la questione come sopra sollevata appare al Collegio non manifestamente infondata per le riferite ragioni e comunque rilevante, atteso che dalla sua definizione dipende l'esito del presente giudizio;