IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Premesso che Falso Giuseppe, nato a Prato il 26 marzo 1966 res. a
Prato,  in  data  4  gennaio  2006 ha avanzato istanza di sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge n. 207/2003;
    Premesso  che la Corte costituzionale con sentenza n. 278/2005 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 3,
lett. D, della legge n. 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole
disparita' di trattamento consistente nella preclusione del beneficio
nei  confronti  dei  soggetti ammessi alle misure alternative, semmai
ancor piu' «meritevoli» rispetto agli altri condannati;
    Senonche'  il  cancellato  comma  3 costituiva, altresi', la base
letterale   e   normativa   di   quell'indirizzo  interpretativo  che
precludeva  l'accesso  al  cd.  indultino  anche  a quei soggetti che
«erano  stati ammessi alla misura alternativa» poi pero' revocata per
fatto  colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il
verbo   al   passato  e  dalla  irrilevanza  quindi,  ai  fini  della
preclusione,     dei    fatti    successivi    all'ammissione,    sia
dall'irragionevole  disparita'  di trattamento tra soggetti in misura
alternativa  che  non  potevano  accedere  all'indultino e coloro che
invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta;
    Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo
interpretativo  e' rimasto privo di base testuale; il che comporta la
conseguenza  dell'ammissibilita'  del  beneficio  nei casi di recente
revoca  della  misura  alternativa,  come  nel caso di specie (confr.
posizione giuridica detentiva in atti).
    La  concessione  di  tale  beneficio  ad  un  soggetto  che si e'
mostrato  «immeritevole» di una misura alternativa, rispetto al quale
l'intervenuta   revoca  puo'  costituire  un  indice  di  accresciuta
pericolosita'  sociale,  appare irragionevole, fonte di irragionevole
disparita'  di trattamento in casi simili (si pensi alla comparazione
con la disciplina di cui all'art. 58-quater O.P.), causa di possibili
gravi  pregiudizi  ai beni della collettivita', esposti al ritorno in
liberta'  di  un  soggetto  in ipotesi piu' pericoloso, e soprattutto
manifestamente  contrario  al  principio rieducativo cui la pena e la
sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.