ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, commi 9 e
10,  47,  comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo,
della   delibera   legislativa   approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana      il     25 marzo     2006     (disegno     di     legge
n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114),    recante    «Modifiche   ed
integrazioni  alla  legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16, "Riordino
della   legislazione   in   materia   forestale  e  di  tutela  della
vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le
erogazioni  in  agricoltura  -  A.R.S.E.A.»  promosso con ricorso del
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana, notificato il
1° aprile  2006,  depositato  in  cancelleria  l'11 aprile  2006,  ed
iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2006.
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  1° aprile  2006  e
depositato  l'11 aprile  2006,  il  Commissario  dello  Stato  per la
Regione    Siciliana    ha   proposto   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54,
55,  56  e  60,  comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa
approvata   dall'Assemblea   regionale  siciliana  il  25 marzo  2006
(disegno  di  legge  n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114),  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
"Riordino  della  legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le
erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.»;
        che  i  commi 9  e  10  dell'art. 44  del  disegno  di  legge
prevedono,  rispettivamente,  l'inserimento  degli  operai  che hanno
effettuato,  alle  dipendenze  dell'amministrazione forestale, almeno
centocinquantuno giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del
triennio  2002-2004,  nel contingente ad esaurimento istituito presso
ogni  singolo  distretto  ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge
della   Regione   Siciliana 6 aprile   1996,  n. 16  (Riordino  della
legislazione  in materia forestale e di tutela della vegetazione), ed
il  successivo inquadramento degli stessi nel contingente relativo ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 46, comma 1,
della medesima legge regionale n. 16 del 1996;
        che il Commissario dello Stato sostiene che tali disposizioni
si  porrebbero  in  contrasto con gli artt. 3, 81, quarto comma, e 97
della   Costituzione,   perche',   come   sottolineato  dalla  stessa
amministrazione   regionale   nei   chiarimenti   forniti   ai  sensi
dell'art. 3  del  d.P.R.  4  giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione
dello  statuto  della  Regione  Siciliana,  integrative  del  decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307,
concernente  il Commissario dello Stato), l'onere economico derivante
dall'applicazione  delle  disposizioni  impugnate non trova riscontro
nella   copertura  finanziaria  prevista  dall'art. 61  dello  stesso
disegno di legge;
        che,  ad  avviso  del  ricorrente,  l'art. 47,  comma 2,  del
disegno  di  legge  deve  considerarsi  lesivo  del principio di buon
andamento   della  pubblica  amministrazione  enunciato  dall'art. 97
Cost.,  poiche' prevede che tutti i lavoratori che abbiano effettuato
almeno  un  turno  di  lavoro  di  cinquantuno giornate lavorative in
qualunque periodo, anche remoto, alle dipendenze dell'amministrazione
forestale, siano inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter
della  legge reg. Sicilia n. 16 del 1996, in questa maniera ponendosi
in  contraddizione con la ratio dell'intero disegno di legge, diretto
a  ridurre  l'ambito  del  precariato e ad impedire l'introduzione di
meccanismi che ne favoriscano la formazione;
        che il Commissario dello Stato denuncia anche, in riferimento
agli artt. 3, 39, 51 e 97 Cost., l'illegittimita' degli artt. 52, 53,
54,  55  e 56 del disegno di legge, i quali, stabilendo una revisione
delle  qualifiche  e  delle  articolazioni  della  carriera del Corpo
forestale  regionale, violerebbero il «principio della contrattazione
collettiva  e  della  rappresentativita' sindacale», che escluderebbe
l'intervento autonomo del legislatore regionale in materia;
        che,  in  particolare, a parere del ricorrente, la riserva di
provvedere  con  legge  al  riordino della carriera del personale del
Corpo  forestale  regionale  e  del  personale amministrativo ad esso
collegato - stabilita nell'art. 5, comma 3, della legge della Regione
Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti
di  impiego  e  di  lavoro  alle  dipendenze della Regione Siciliana.
Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli enti locali. Istituzione
dello  Sportello  unico  per le attivita' produttive. Disposizioni in
materia  di  protezione  civile. Norme in materia di pensionamento) -
non  farebbe  venir  meno la necessita' del ricorso alle procedure di
concertazione  o  consultazione  delle  organizzazioni  sindacali  di
categoria   e,  inoltre,  le  norme  denunciate  procederebbero  agli
inquadramenti  ai livelli superiori, rinviando ad una successiva fase
l'adeguamento   delle   misure   organizzative   e   la   definizione
dell'organico, il quale, pertanto, dovra' tener conto, piu' che delle
esigenze  dell'amministrazione,  delle unita' di personale inquadrato
nelle varie qualifiche;
        che,  ad  avviso  del  Commissario dello Stato, l'art. 53 del
disegno   di   legge   sarebbe  affetto  da  un  ulteriore  vizio  di
illegittimita'     costituzionale,     poiche'     esso    stabilisce
l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale regionale
di  tutti  coloro  che prestano servizio presso gli uffici centrali e
periferici del dipartimento regionale delle foreste nonche' di quelli
temporaneamente   assegnati   all'Azienda   regionale  delle  foreste
demaniali  ed  attribuisce  loro la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in questa
maniera  violando l'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.,
che  riserva  al  legislatore  statale  la  competenza  in materia di
giurisdizione penale e di polizia di sicurezza;
        che,  secondo  il  ricorrente,  l'art. 60,  comma 9,  secondo
periodo,  del  disegno  di  legge,  laddove  prevede  che, scaduto il
quadriennio  di  durata in carica del collegio dei revisori dei conti
dell'Agenzia   della   Regione   siciliana   per   le  erogazioni  in
agricoltura,  i  poteri del collegio scaduto sono prorogati fino alla
nomina del nuovo collegio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e
97   Cost.,   perche'  finirebbe  per  rimettere  alla  volonta'  del
Presidente  della  Regione  -  autorita'  preposta  alla  nomina  dei
revisori  dei  conti  -  la  durata  della  permanenza  in carica del
precedente  collegio,  violando  cosi'  il principio della riserva di
legge   in   materia   di   organizzazione  amministrativa  e  quello
dell'imparzialita'    e    del    buon   andamento   della   pubblica
amministrazione.
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana  ha  proposto,  in  riferimento  agli  artt. 3, 39, 51, 81,
quarto  comma,  e  97  della  Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54,
55,  56  e  60,  comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa
approvata   dall'Assemblea   regionale  siciliana  il  25 marzo  2006
(disegno  di  legge  n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114),  recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
«Riordino  della  legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione». Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le
erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.»;
        che,  successivamente  all'impugnazione, la predetta delibera
legislativa   e'   stata   pubblicata   come   legge   della  Regione
Siciliana 14 aprile   2006,   n. 14,   con   omissione  di  tutte  le
disposizioni oggetto di censura;
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la  possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
        che  pertanto,  in  conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.