IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza, nella causa iscritta al
n. 983/05  del R.G. SA. tra Gallo Arturo elettivamente domiciliato in
Torre  Annunziata  c/o  Io studio dell'avv. Massimo Pellegrino in via
Unione  n. 1,  che  lo  rappresenta e difende, in virtu' di procura a
margine dell'atto di opposizione; opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro, legale
rappresentante  pro  tempore,  domiciliato per la carica in Roma, e/o
Ministero dell'interno; opposto; e Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura  di Napoli, in persona del Prefetto, legale rappresentante
pro  tempore,  domiciliato  in  Napoli, Palazzo del Governo, opposto;
(per   conoscenza)   Comando   Regione   Carabinieri  Campania  Torre
Annunziata.
    Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.
                              Narrativa
    Con  ricorso  depositato  nei termini di cui all'art. 204-bis del
d.lgtv.  30 aprile 1992, n. 285, Gallo Arturo ha proposto opposizione
avverso  il  verbale  di  contestazione  n. 476407813, serie 2004-bis
n. 2651578,  elevato il 10 settembre 2005, alle ore 13, nel comune di
Torre  Annunziata,  in localita' Giardinetti dalla Stazione dell'Arma
dei  Carabinieri  di  Torre Annunziata, per violazione dell'art. 171,
commi  1,2.  del  c.d.s.,  in suo danno, e relativi al motociclo tipo
Aprilia  ES  125  tg.  BM29064,  di cui e' proprietario, con il quale
veniva   effettuato   il  sequestro  del  predetto  ciclomotore,  che
circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso.
    Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione,
                           Preliminarmente
    L'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 171,  commi  1  e  2
c.d.s.:  e  213,  comma  2-sexies, cosi' come modificati dal d.-l. 30
giugno   2005,   conv.   in  legge  17  agosto  2005  n. 168  recante
«disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione. Disposizioni in materia di organico
del  personale  della  carriere  diplomatica,  delega  al Governo per
l'attuazione  della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per
violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;

                             Nel merito

    Che il conducente era privo di casco protettivo.
    Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
    Cio'  premesso  il  giudicante  aderisce  all'eccezione formulata
dall'opponente per i seguenti motivi:
        1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione;
        2)  Violazione  dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente
sproporzione   tra  violazione  e  sanzione  e  relative  conseguenze
economiche;
        3)  Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto
la  norma  in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra
il  conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli
altri veicoli;
        4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
    La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi  legittimi.  In  vero  la
disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo
la  comminatoria  di  una  sanzione,  ancorche' amministrativa di una
gravita'  economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di
sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.