ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 4,
del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio
2005  dal  Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di M.
L., iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento penale, il Tribunale
di   Lecce,  con  ordinanza  del  3 maggio  2005,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 4, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso
del  giudizio,  possa  essere nominato, in sostituzione del difensore
dell'imputato  che  non  sia stato reperito, non sia comparso o abbia
abbandonato  la  difesa, soltanto un avvocato iscritto nell'elenco di
cui al comma 2 dello stesso articolo;
        che,  in  punto  di rilevanza, il rimettente rileva che, dopo
aver  constatato  l'assenza  in  aula  del  difensore  dell'imputato,
nonche'  di  altro  avvocato  iscritto  nell'elenco  di cui al citato
comma 2  dell'art. 97  cod.  proc.  pen.  presso il tribunale, si era
visto  costretto  a rinviare il processo ad una successiva udienza al
fine di non incorrere nella nullita' prevista dall'art. 178, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen.;
        che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene   che  la  norma  impugnata  determina  una  irragionevole  e
potenzialmente   irreversibile  stasi  del  processo,  in  quanto  e'
possibile  -  cosi' come e' avvenuto nel caso di specie - che in sedi
giudiziarie    di   piccole   dimensioni,   il   giudice   si   trovi
nell'impossibilita'  di  rintracciare immediatamente, quale sostituto
del  difensore dell'imputato, un avvocato iscritto nell'elenco di cui
al comma 2 dell'art. 97 cod. proc. pen., non essendo per quest'ultimo
previsto alcun obbligo di reperibilita';
        che,  a  parere  del  rimettente, la norma impugnata sarebbe,
altresi',  irragionevole  poiche' essa non troverebbe giustificazione
in alcuna esigenza processuale e, in particolare, in quella di tutela
del diritto di difesa, stante il carattere temporaneo della nomina di
un  avvocato  iscritto  nell'elenco citato, concretamente individuato
solo  in  considerazione  del suo immediato reperimento, senza alcuna
«valenza  di  presidio  del  diritto di difesa, se non da un punto di
vista esclusivamente apparente»;
        che  il  legislatore  non  ha  previsto  analoga procedura di
nomina  del  difensore  per  le fasi antecedenti (indagini ed udienza
preliminare)  o  susseguenti  (esecuzione)  al giudizio, fasi che non
possono essere considerate di minore importanza per l'imputato.
    Considerato  che  il Tribunale di Lecce dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale
nella  parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere
designato  come  sostituto  del  difensore  dell'imputato soltanto un
avvocato   iscritto  nell'elenco  di  cui  al  comma 2  dello  stesso
articolo;
        che  la  norma  -  ad  avviso del rimettente - si porrebbe in
contrasto  con  gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione,
in  quanto,  in  modo  irragionevole,  determinerebbe  una  stasi del
processo,  imponendo  il  rinvio del dibattimento ogni qual volta non
sia  possibile  reperire  immediatamente  un  avvocato  iscritto  nel
suddetto elenco;
        che  il rimettente, in altro procedimento, ha sollevato - sia
pure  sotto  profili  almeno  in  parte  diversi  - analoga questione
dichiarata  dalla Corte (sentenza n. 148 del 2005) in parte infondata
e in parte inammissibile;
        che,  in  particolare, la Corte, con l'indicata pronuncia, ha
affermato  che  l'art. 97,  comma 4,  cod.  proc.  pen.  non viola il
principio  della  ragionevole  durata  del processo, in quanto a tale
principio «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che
comportino  una  dilatazione  dei  tempi del processo non sorrette da
alcuna  logica  esigenza,  non  essendo  in  altro modo definibile la
durata   ragionevole   del   processo   se   non  in  funzione  della
ragionevolezza  degli  adempimenti  che  ne scandiscono il corso e ne
determinano  i  tempi»,  mentre  il  ritardo  che  puo',  in ipotesi,
derivare  dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla
norma  impugnata  e'  tutt'altro  che  ingiustificato,  essendo  tale
meccanismo   posto   a  presidio  di  un  diritto  costituzionalmente
garantito;
        che,   quanto   all'asserita   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  ora  prospettata  sotto un diverso profilo, l'art. 97,
comma 4,  cod.  proc.  pen.,  nel  prevedere  la  possibilita' per il
giudice  di  nominare,  quale  sostituto del difensore dell'imputato,
solo  un  avvocato iscritto nell'elenco di cui al precedente comma 2,
tende  ad  assicurare  all'imputato  una  difesa  dotata  di  livelli
qualitativi ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire
l'effettivita' del diritto di difesa;
        che,  pertanto,  la  questione  in  esame  e'  manifestamente
infondata  in  quanto  nessuno  dei parametri indicati dal rimettente
risulta violato dalla norma impugnata.