ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 4 e 8 del
decreto   legislativo   17 gennaio   2003,   n. 5   (Definizione  dei
procedimenti  in  materia  di diritto societario e di intermediazione
finanziaria,  nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12  della  legge  3 ottobre  2001, n. 366) e successive
modificazioni,  promosso  dal  Tribunale  di Torino, nel procedimento
civile  instaurato  da  P.  C.  nei  confronti della Fintur s.p.a. ed
altri,  con  ordinanza  del  1° ottobre  2004,  iscritta al n. 15 del
registro  ordinanze  2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice
relatore Francesco Amirante;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Torino,  con  ordinanza in data
1° ottobre  2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma,  e  111,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'  costituzionale:  a) dell'art. 4 del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n. 5  (Definizione  dei procedimenti in materia di
diritto  societario  e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche' in
materia  bancaria  e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della
legge  3 ottobre  2001,  n. 366),  «nella  parte  in  cui non prevede
l'obbligatorieta'  della  notifica,  da  parte  del  convenuto, della
comparsa  di  risposta  anche  agli  altri  co-convenuti,  i quali si
trovano,  pertanto, privati della possibilita' di conoscere le difese
svolte  dal  convenuto,  di  replicare ad esse e di dedurre eventuali
mezzi  istruttori,  con  conseguente  lesione  del  diritto  al pieno
contraddittorio, lesione che risulta ancora piu' evidente allorquando
i  co-convenuti si trovino in posizione antitetica e confliggente tra
di  loro»;  b)  dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, «nella
parte  in  cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare
alla  modifica  delle  domande  svolte  dall'attore,  a  fronte della
notifica  dell'istanza  di  fissazione  di  udienza ad opera di altro
convenuto», con conseguente lesione del loro diritto di difesa;
        che,   quanto   alla   prima  delle  suddette  questioni,  il
remittente  chiarisce come la rilevanza derivi dalla circostanza che,
nella specie, l'attore, assumendosi mandatario di alcuni soggetti, li
ha   convenuti   in   giudizio,   unitamente   al   suo   sostanziale
contraddittore,  in  qualita'  di coobbligati in solido rispetto alla
propria  pretesa creditoria, per vedere loro estesi gli effetti della
richiesta  sentenza, con il conseguente verificarsi di una situazione
in  cui alcuni convenuti si trovano in una posizione contrastante non
solo  con  quella  dell'attore,  ma  anche  con  quella  di una parte
chiamata in giudizio insieme con loro;
        che, con riferimento alla seconda questione, il giudice a quo
desume la rilevanza dal fatto che, a fronte dell'intervenuta modifica
della   domanda  da  parte  dell'attore  e  del  tempestivo  deposito
dell'istanza  di  fissazione  dell'udienza collegiale da parte di uno
dei  convenuti, gli altri convenuti sono stati privati della facolta'
di replicare al suddetto mutamento della domanda;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' o di manifesta
infondatezza delle questioni.
    Considerato  che  il  Tribunale  di Torino dubita, in riferimento
agli   artt. 24,   secondo   comma,   e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione,   della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  del
decreto   legislativo   17 gennaio   2003,   n. 5   (Definizione  dei
procedimenti  in  materia  di diritto societario e di intermediazione
finanziaria,  nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'articolo 12  della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in
cui  non  prevede  che, nel processo con pluralita' di parti, ciascun
convenuto  debba  notificare  la propria comparsa di risposta a tutti
gli altri convenuti, e dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003,
il  quale,  nell'ipotesi  in  cui  uno dei convenuti abbia notificato
l'istanza   di  fissazione  dell'udienza,  non  consente  agli  altri
convenuti   di   replicare   alla   modifica   delle  domande  svolte
dall'attore;
        che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto
legislativo  28 dicembre 2004, n. 310 (Integrazioni e correzioni alla
disciplina  del  diritto  societario  ed  al  testo  unico in materia
bancaria  e  creditizia)  ha  apportato  significative innovazioni al
d.lgs.  n. 5 del 2003 proprio con riguardo al processo con pluralita'
di  parti,  modificando,  fra  l'altro,  anche  l'art. 8  attualmente
censurato;
        che,  pertanto,  appare  opportuno  restituire  gli  atti  al
giudice  remittente  per  una  nuova valutazione delle questioni alla
luce dell'intervenuta modifica legislativa.