ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
4 febbraio    2004,   relativa   alla   insindacabilita'   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dall'on.  Stefano  Stefani  nei  confronti dell'on. Daniele
Apolloni,  promosso  con  ricorso  del  Tribunale di Roma, sezione IX
penale,  notificato  il  3 marzo  2006,  depositato in cancelleria il
17 maggio 2006 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2005, fase di merito;
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento penale nei confronti
del  deputato  Stefano  Stefani  -  imputato del reato di ingiuria ai
danni  dell'on.  Daniele  Apolloni - il Tribunale di Roma, sezione IX
penale, con ordinanza depositata in data 30 maggio 2005, ha sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera   dei  deputati,  in  relazione  alla  deliberazione,  assunta
dall'Assemblea  in data 4 febbraio 2004 (documento IV-quater, n. 65),
con  la  quale  e'  stato dichiarato che i fatti oggetto del processo
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
    Considerato,   in   via  preliminare,  che  l'atto  introduttivo,
notificato  alla  Camera  dei  deputati  il  3 marzo 2006, unitamente
all'ordinanza  che  lo  ha  dichiarato ammissibile, e' pervenuto alla
Corte,  ai  fini del deposito prescritto dall'art. 26, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il
17 maggio  2006,  vale  a dire oltre la scadenza del termine di venti
giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;
        che,  in  conformita'  alla costante giurisprudenza di questa
Corte  (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 325 del 2006, nn. 327, 326 e
308  del  2005,  n. 250  del  2004),  tale deposito deve considerarsi
tardivo, attesa la perentorieta' del relativo termine;
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.