ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 116, commi 12
e  13, e 136, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della strada), promosso con ordinanza del 21 dicembre
2005  dal  giudice  di pace di Monza nel procedimento civile vertente
tra  Carlos  Manuel  Argueta  Mena e il comune di Sesto San Giovanni,
iscritta  al  n. 149  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 21,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Franco Gallo;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il giudice di pace
di Monza, con ordinanza depositata il 21 dicembre 2005, ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3  e 97 della Costituzione, questioni di
legittimita'  degli  articoli 136,  comma 6,  116,  comma 13,  e 116,
comma 12,  senza specificare quale sia la legge o l'atto avente forza
di legge di cui tali articoli fanno parte;
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva  che  le  norme  denunciate «appaiono [...] censurabili sotto
diversi  profili»,  nella  parte in cui prevedono: a) «l'applicazione
della  sanzione  accessoria del fermo del veicolo del soggetto che lo
affida  a  persona la cui patente straniera e' scaduta di validita' e
non  invece  al  soggetto  che  lo  affida  a  persona la cui patente
italiana e' scaduta di validita»; b) «misure sanzionatorie differenti
nel  caso in cui il veicolo venga affidato ad un soggetto con patente
straniera  scaduta  di  validita',  residente in Italia da meno di un
anno   ovvero  ad  un  soggetto  con  patente  straniera  scaduta  di
validita',  pero'  residente  in  Italia  da  piu'  di  un  anno»; c)
«l'applicazione  della  sanzione accessoria del fermo del veicolo sia
nel  caso  in cui il veicolo sia di proprieta' del conducente sia nel
caso in cui sia di proprieta' di soggetto diverso»;
        che, quanto alla rilevanza, il rimettente afferma che essa e'
evidente,   perche'   dalla   decisione   della   questione  «dipende
l'accoglimento o il rigetto del ricorso».
    Considerato   che   il  giudice  di  pace  di  Monza  dubita,  in
riferimento  agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimita'
degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13;
        che,  pur non specificando il rimettente quale sia la legge o
l'atto  avente  forza  di  legge di cui tali articoli fanno parte, e'
tuttavia   agevole   desumere  dal  contenuto  dell'ordinanza  e,  in
particolare,  dall'indicazione  numerica  degli  articoli  denunciati
nonche' dall'uso di termini quali «veicolo», «patente», «conducente»,
che  le  censure  riguardano  norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  il  giudice  a  quo  omette,  pero',  di  descrivere  la
fattispecie  e  di  motivare  sulla  rilevanza  e sulla non manifesta
infondatezza delle sollevate questioni;
        che  a  siffatte  omissioni  consegue,  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta inammissibilita' delle
questioni stesse (ex plurimis, l'ordinanza n. 339 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.