IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  vertente  tra:  Conte  Roberto  -  72027 San Pietro
Vernotico, contro Prefettura di Brindisi - Uff. territ. del Governo -
72100   Brindisi,   avente   ad  oggetto:  Opposizione  ad  ordinanza
ingiunzione; ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  atto  depositato  in  cancelleria  il  5  ottobre 2004 Conte
Roberto  per  il  tramite  del suo procuratore avv. Carmela Pagano ha
proposto opposizione a questo giudice avverso ordinanza - ingiunzione
del  Prefetto  di  Brindisi n. 1440/04 del 7 agosto 2004 originata da
verbale  di contestazione n. 6589/S del 7 novembre 2003 redatto dalla
Polizia   municipale   di   Torchiarolo   (Brindisi)  dell'infrazione
dell'art.  142,  comma  8  del c.d.s. non contestata immediatamente e
rilevata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512.
    Il  ricorso  e'  motivato  dalla  omessa  contestazione immediata
dell'infrazione  che  non  ha  consentito  all'opponente  di svolgere
immediatamente   le  sue  difese  ed  accertare  direttamente  quanto
contestato   nella   immediatezza  del  fatto,  come  disposto  dagli
artt. 200 e 201 del c.d.s.
    Ha  inoltre evidenziato che se l'apparecchiatura, che consente la
determinazione  dell'illecito  in  tempo  successivo  al transito del
veicolo,   avrebbe  dovuto  indurre  la  p.a.  a  «prescegliere»  una
modalita'   operativa   diversa   da   quella  adottata,  essendo  la
contestazione  immediata  obbligatoria  e quella differita residuale,
non  potendo  in  concreto  la  p.a.  unilateralmente,  scegliere  di
precocostituirsi  un'ipotesi di impossibilita' a fermare i veicoli in
tempo  utile  e nei modi regolamentari come consentito dall'art. 201,
comma  l-bis,  lett.  e) del c.d.s. Da cio' ha sollevato questione di
illegittimita'  costituzionale  del  predetto articolo del c.d.s. che
questo giudice giudica non manifestamente infondata.
    La  questione  e'  contraddittoria,  perche' mentre l'ordinamento
pone agli artt. 200 e 201 del c.d.s. il principio della contestazione
immediata  dell'infrazione,  poi  all'art. 201, comma 1-bis, lett. e)
deroga   a   detto   principio   demandando  ad  una  apparecchiatura
elettronica  l'accertamento,  apparecchiatura che rileva l'infrazione
in  tempo  successivo al transito del veicolo, con cio' escludendo di
fatto  la  contestazione  immediata  dell'infrazione.  Si  tratta  di
apparecchi  che,  come  recita  l'art. 201,  comma  1-bis,  !ett. e),
«consentono  la  determinazione  dell'illecito  in  tempo  successivo
poiche'  il  veicolo  oggetto  del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento  o  comunque  nell'impossibilita'  di  essere fermato in
tempo  utile  o  nei modi regolamentari». Questo giudice si chiede se
puo'  la  p.a. precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio della
contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento che per
come e' fatto e per come funziona di fatto esclude il principio della
contestazione immediata.
    Da cio' il contrasto della norma, art. 201, comma 1-bis, lett. e)
sia con gli artt. 200 e 201 del c.d.s. sia con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione  perche'  lesivo  del  diritto  di  difesa  da parte del
cittadino/utente  per  disparita'  di trattamento. Lo stesso discorso
vale  per  l'art.  24  della Costituzione in quanto l'impugnata norma
impedisce  il  diritto  di agire immediatamente per la tutela del suo
diritto di difesa.