IL GIUDICE DEL LAVORO

    Visti  gli  atti  del  proc.  n. 42/05  R.G. promosso da Avanzini
Ilaria + altri (avv. Ziveri);
    Contro  Fondazione  Opera  Nazionale  Assistenza  Orfani Sanitari
Italiani  (O.N.A.O.S.I.)  (avv.  Bonura),  ha pronunciato la seguente
ordinanza.
    I   ricorrenti  hanno  sollevato  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 52, comma 23 delle legge n. 289 del 2002 in
applicazione  della  quale  normativa  e  del  nuovo  regolamento  di
attuazione dell'Ente convenuto sono stati assoggettati all'obbligo di
pagamento  del  contributo ONAOSI nella misura e secondo le modalita'
di cui alla documentazione in atti.
    Tale questione appare essere non manifestamente infondata.
    La  precitata  normativa  prevede  il  contributo obbligatorio di
tutti  i  sanitari  iscritti agli ordini professionali italiani anche
dei  farmacisti  (per  i  fini  che  qui  interessano)  nella  misura
stabilita  dal  consiglio  di amministrazione della fondazione che ne
fissa  misura  e  modalita' di versamento con regolamento soggetto ad
approvazione  dei  ministeri  vigilanti  ai  sensi dell'art. 3, comma
secondo   del   decreto   legislativo  30  giugno  1994,  n. 509.  Il
regolamento  di  riscossione  dei contributi volontari ed obbligatori
della Fondazione O.N.A.O.S.I. ha (v. art. 4) determinato l'entita' di
tale contributo obbligatorio in funzione della eta' del contribuente.
    La   questione   di  legittimita'  sollevata  appare  essere  non
manifestamente    infondata   con   riferimento   all'art. 23   della
Costituzione  atteso che la precitata norma di legge non determina in
via  preventiva e sufficientemente specificata i criteri direttivi di
base  e  le  linee  generali  di  disciplina del potere discrezionale
riconosciuto  al  consiglio  di  amministrazione  della Fondazione in
oggetto.
    Risulta essere affermazione ricorrente quella secondo la quale la
riserva di legge di cui all'art. 23 cost. pone al legislatore l'unico
obbligo  di  determinare preventivamente e sufficientemente i criteri
direttivi   di   base   e  le  linee  generali  di  disciplina  della
discrezionalita'  amministrativa  con  la conseguenza che deve essere
ritenuta sufficiente la semplice indicazione dei soggetti tenuti alla
prestazione,  l'oggetto  della  stessa,  i  criteri  per  la concreta
individuazione   dell'onere  ed  il  modulo  procedimentale  tale  da
escludere  la  possibilita'  di  scelte  arbitrarie  da  parte  della
amministrazione   (cfr.  Corte  cost.le  n. 105/2003;  Corte  cost.le
n. 341/2000).
    Proprio  sulla  base  di  tali principi si deve osservare come la
norma  in esame non contiene il benche' minimo riferimento ai criteri
per la concreta determinazione dell'onere nonche' al precitato modulo
procedimentale.
    E'  vero  che  risulta essere affermazione altrettanto ricorrente
quella  secondo  la  quale  la  riserva  relativa  di  legge  di  cui
all'art. 23  cost.  e'  rispettata  anche  in assenza di una espressa
indicazione  di  legge  dei  criteri,  dei  limiti  e  dei  controlli
sufficienti   a   delimitare   l'ambito   di  discrezionalita'  della
amministrazione  purche'  gli stessi siano in qualche modo desumibili
(ad  es.  composizione  o  funzionamento  dell'autorita'  competente;
destinazione  prestazione;  sistema  procedimentale  che  prevede  la
collaborazione   di   piu'   organi)   al  fine  di  evitare  che  la
discrezionalita' amministrativa si traduca sostanzialmente in un atto
sostanzialmente  «arbitrario»  (cfr.  Corte  cost.le n. 180 del 1996;
Corte cost.le n. 236/1994).
    Ma  anche  con  riferimento  a  tale  ulteriore principio non e',
pero',  dato  comprendere con sufficiente precisione come i precitati
criteri   e  limiti  possano  essere  disunite,  in  concreto,  dalla
procedura seguita e che ha portato alla determinazione del criterio -
oggetto  di  specifica  contestazione  -  secondo  il quale, in buona
sostanza  ed in sintesi, l'ammontare del c.d. contributo obbligatorio
oggetto di causa e' correlato esclusivamente alla eta' anagrafica dei
ricorrenti.
    Ne'  a tale riguardo appare rilevante il riferimento agli artt. 2
e  3  del decr. leg.vo n. 509 del 1994 in quanto tali norme attengono
alla  gestione  in  regime  di  autonomia  organizzativa  e contabile
dell'ente  ed  alla vigilanza da parte dei Ministeri interessati alla
detta  gestione,  senza  nulla  specificare  in  ordine ai criteri di
commisurazione ed alla misura in concreto dovuta dagli obbligati.
    Ugualmente non appare essere rilevante il riferimento all'art. 3,
comma  dodicesimo  legge  n. 335  del  1995  nella  parte  in  cui e'
stabilito  che  dagli  enti di previdenza privatizzati possono essere
adottati «provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione  dei  coefficienti  di rendimento..» dal momento che
tale  statuizione  lascia  intendere  che devono comunque preesistere
criteri  limite  per  la determinazione originaria dei contributi che
non  possono  essere  lasciati  alla  mera discrezionalita' dell'Ente
interessato.
    Il  criterio  sopra  adottato  neppure risulta dagli atti essere,
come    affermato,    il    risultato    di   un   complesso   studio
statistico-attuariale  e  cio'  in  quanto  il  documento al riguardo
prodotto  (v.  doc. 4 parte convenuta) risulta essere successivo alla
approvazione  del  regolamento  di  riscossione dei contributi di cui
sopra.  A  cio'  deve  aggiungersi che, se non si e' male inteso tale
atto,  tale documento conclude nel senso che sussistono le condizioni
di  equilibrio economico finanziario, per il periodo 2005-2024, anche
con  riferimento  ad  una aliquota contributiva ridotta e come meglio
specificata a pag. 4 di tale atto.
    Ed appare significativo che in tale atto, proprio per la concreta
determinazione  di  tale  aliquota  contributiva,  il  criterio  c.d.
anagrafico  viene  utilizzato  solo per la determinazione relativa al
contribuente con eta' superiore a 67 anni, viceversa indicando, per i
contribuenti  con  eta'  inferiore,  una aliquota contributiva per la
specificazione  della quale il criterio anagrafico viene strettamente
correlato  al  criterio  reddituale,  cosi'  discostandosi in maniera
radicale  dal  procedimento  utilizzato  dal  prec.  art. 4 del prec.
regolamento  che  ha,  come  detto, utilizzato il criterio anagrafico
come   unico   ed  esclusivo  parametro  per  la  determinazione  del
contributo  dovuto da tutti i contribuenti, prescindendo del tutto da
ogni riferimento al reddito degli stessi.
    Tale ulteriore elemento consente di ritenere fondata la difesa di
parte  ricorrente  quando  eccepisce anche una violazione dell'art. 3
cost.  posto  che  cosi' operando la stessa entita' del contributo, a
parita'  di anzianita' anagrafica, grava su tutti indistintamente gli
obbligati  indipendentemente  dal  loro singolo reddito, per cui - ad
esempio  e  con  riferimento  alla  situazione  dei ricorrenti - tale
contributo grava sia sul titolare di farmacia che sul suo dipendente,
senza alcuna considerazione dei diversi redditi percepiti.
    Cio' significa, in concreto, che ai fini della determinazione del
contributo  obbligatorio oggetto di causa,vengono trattati in maniera
del tutto uguale contribuenti che, pur rientrando nella stessa fascia
di  eta',  si  trovano  in  condizioni economiche ben diverse gli uni
dagli altri.
    La  questione  di cui sopra e' rilevante ai fini del decidere dal
momento che le somme richieste ai ricorrenti trovano causa ed origine
in  quanto  previsto  dal  precitato  regolamento a sua volta emanato
proprio  in  attuazione  della precitata norma della cui legittimita'
costituzionale  si dubita, nel contempo non apparendo la eccezione di
difetto  di  giurisdizione  sollevata dalla difesa di parte convenuta
idonea  a definire il giudizio con la conseguenza che la decisione al
riguardo puo' essere riservata all'esito del giudizio.