IL TRIBUNALE Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 da Bhaumik Lopamudra, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Faraon, avverso il decreto del g.i.p. di rigetto dell'istanza di liquidazione delle sue competenze avendo svolto la funzione di interprete nell'interesse di Akter Yesmin, imputata nel proc. pen. n. 9235/04 R.G. G.i.p. del reato di omicidio ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato; O s s e r v a La predetta Bhaumik Lopamudra ha svolto la funzione di interprete della lingua Bangla fra l'imputata ed il suo difensore, traducendo anche in italiano delle lettere e delle audiocassette. Ha, quindi, richiesto al g.i.p. la liquidazione dei propri compensi in ragione del numero di vacazioni sia per l'accesso al carcere, sia per la sua presenza in tribunale, sia per le traduzioni delle lettere e delle audiocassette nonche' per l'accesso all'ospedale del figlio della Akter e per una sessione presso lo studio del legale con i parenti della Akter. Il g.i.p. ha respinto la richiesta facendo presente che il difensore avrebbe dovuto provvedere a nominare a suo tempo l'interprete quale consulente. Rileva questo giudice che nel testo unico citato che disciplina il patrocinio nel processo penale non e' in alcun modo previsto ne' la nomina di un interprete da parte dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario ne' tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato. E' previsto semplicemente che possano essere nominati un sostituto del difensore, un investigatore ed un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102, d.P.R. n. 15/2002). Oltretutto, l'art. 105 precisa che il g.i.p. liquida il compenso all'ausiliario del magistrato stesso e non ad altri e la lett. b) dell'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848, riguarda specificamente l'udienza, cioe' la trattazione del processo davanti al magistrato. Trattandosi di normativa assolutamente eccezionale - tanto piu' che pone delle spese a carico dell'Erario - non e' consentita un'applicazione analogica. Orbene, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato ha dato attuazione al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai «non abbienti» siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La Corte costituzionale ha evidenziato che la garanzia costituzionale non puo' soffrire soluzione di continuita', perche' la mancata assicurazione per i non abbienti dei «mezzi» per accedere ad una specifica tutela e' gia' essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24 (Corte costituz., sent. n. 194, 15/28 aprile 1992, Pres. Corasaniti, Est. Granata). Ne consegue che nel momento in cui e' stato previsto che anche gli stranieri possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve essere conseguentemente loro consentita con la dovuta efficacia l'esplicazione della loro tutela difensiva. Ed e' di tutta evidenza la esigenza di avvalersi dell'opera di un interprete per il soddisfacimento delle piu' elementari necessita' difensive consistenti non solo, come nel caso di specie, nella necessita' di tradurre alcuni documenti da produrre all'autorita' giudiziaria ma anche e soprattutto nella necessita' - primaria per un imputato - di poter conferire con il proprio difensore. Altrimenti, subisce una notevole riduzione il diritto difensivo della persona la quale ha la possibilita' che il proprio difensore venga retribuito dallo Stato in quanto non abbiente ma, a causa delle sue precarie condizioni economiche, non ha poi la possibilita' di consultarsi in alcun modo col legale. E' violato, quindi, l'art. 24 della Costituzione - ed indirettamente anche l'art. 3 - nel momento in cui non e' consentito allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato di poter esplicare appieno le proprie necessita' difensive a mezzo di un interprete, cioe' a mezzo di un soggetto naturalmente indicato per aiutare una persona di lingua non italiana. Del resto, la lettera n) dell'art. 3 dello stesso d.P.R. n. 115/2002 nel definire ausiliari del magistrato il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione equipara in un certo senso tali persone e le loro attivita'. L'omessa previsione di tale possibilita' per lo straniero ammesso al patrocinio non e' manifestamente infondata nei termini di cui sopra ed incide in maniera essenziale nella risoluzione del ricorso giacche' esso, altrimenti, deve essere respinto.