IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. R.G. 661/2005 promossa da Morandi Beatrice contro il comune di Luino avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Con ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 2005 Morandi Beatrice proponeva ricorso, in qualita' di conducente dell'autovettura Peugeot 307 targata CT972VK, avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino n. 225/A del 10 novembre 2005 per violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., in quanto la velocita' tenuta dal predetto veicolo, rilevata a mezzo autovelox 104/C2, superava, detratta la tolleranza di legge, di km 12 il limite di velocita' previsto per quel tratto di strada. Si doleva, la ricorrente, che per aver superato di solo 2 km/h il limite di km/h 10 di cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142 era stato applicato il trattamento sanzionatorio del pagamento della somma di euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento fortemente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 contemplante, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di punti. All'udienza di comparizione la opponente assumeva che la sanzione inflitta col verbale impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa. Attribuiva tale sproporzione all'ampiezza dei limiti di velocita' contenuti nel comma 8 dell'art. 142, che vanno da oltre 10 km/h fino a non oltre 40 km/h, comportante, percio', una disparita' di trattamento di dubbia costituzionalita'. La suesposta situazione induce questo giudice a dubitare della legittimita' costituzionale sia della norma di cui al comma 8 dell'art. 142 del codice della strada sia della norma di cui al comma 9 dello stesso art. 142, per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe nonche' per l'evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell'illecito, con conseguente svilimento della finalita' rieducativa della pena. Cio' emerge dal. raffronto tra i commi 7 e 8 e tra i commi 8 e 9, non senza considerare che il comma 9 addirittura difetta della fissazione del limite massimo di velocita', cosi' assoggettando ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocita' di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita. Non vi e' chi non veda una palese violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, stante una macroscopica spoporzione, che in alcuni casi si verifica, tra il disvalore dell'illecito e le sanzioni edittali previste dalle norme dei suddetti due commi dell'art. 142 del codice della strada. Quanto ai limiti posti al sindacato del giudice delle leggi va rilevato che in relazione alla previsione dell'art. 28 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, secondo cui il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e, ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, la stessa Corte si e' in piu' occasioni pronunciata nel senso che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione esige che la sanzione sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato, sotto il profilo della legittimita' costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza. La Corte ha altresi' sostenuto essere necessario, purche' sia possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza appalesandosi come un uso distorto della discrezionalita' fino a raggiungere unasoglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di un eccesso di potere, di uno sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa (Cfr. Corte costituzionale n. 313/1995). Per di piu', laddove la sanzione non sia congrua, cioe' non proporzionata al disvalore dell'infrazione, non puo' neppure realizzarsi la sua finalita' rieducativa. In conclusione, per le argomentazioni di cui sopra, questo giudice ritiene utile sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione di costituzionalita' dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del codice della strada.