IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. R.G. 661/2005 promossa da Morandi Beatrice contro il comune di
Luino avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
    Con  ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 2005 Morandi
Beatrice    proponeva    ricorso,    in    qualita'   di   conducente
dell'autovettura  Peugeot  307 targata CT972VK, avverso il verbale di
contestazione  della Polizia locale di Luino n. 225/A del 10 novembre
2005  per violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., in quanto la
velocita'  tenuta  dal  predetto  veicolo, rilevata a mezzo autovelox
104/C2, superava, detratta la tolleranza di legge, di km 12 il limite
di  velocita'  previsto  per  quel  tratto  di  strada. Si doleva, la
ricorrente, che per aver superato di solo 2 km/h il limite di km/h 10
di  cui  al  precedente  comma  7  dello  stesso  art.  142 era stato
applicato  il  trattamento sanzionatorio del pagamento della somma di
euro  143,00  e  la decurtazione di due punti dalla patente di guida,
trattamento  fortemente  deteriore  rispetto  a  quello  previsto dal
predetto  comma  7  contemplante, invece, il pagamento di appena euro
33,60 e nessuna decurtazione di punti.
    All'udienza di comparizione la opponente assumeva che la sanzione
inflitta  col  verbale  impugnato non era assolutamente proporzionata
alla  violazione  commessa. Attribuiva tale sproporzione all'ampiezza
dei  limiti  di  velocita'  contenuti  nel comma 8 dell'art. 142, che
vanno  da  oltre  10  km/h  fino  a  non  oltre 40 km/h, comportante,
percio', una disparita' di trattamento di dubbia costituzionalita'.
    La  suesposta  situazione  induce questo giudice a dubitare della
legittimita'  costituzionale  sia  della  norma  di  cui  al  comma 8
dell'art. 142 del codice della strada sia della norma di cui al comma
9   dello   stesso   art.   142,  per  manifesta  irragionevolezza  e
ingiustificata   disparita'  di  trattamento  rispetto  a  situazioni
analoghe  nonche'  per  l'evidente  sproporzione tra la sanzione e il
disvalore  dell'illecito,  con conseguente svilimento della finalita'
rieducativa  della pena. Cio' emerge dal. raffronto tra i commi 7 e 8
e tra i commi 8 e 9, non senza considerare che il comma 9 addirittura
difetta  della  fissazione  del  limite  massimo  di velocita', cosi'
assoggettando ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1
km/h  del  limite  di  velocita'  di  40  km/h ivi previsto quanto il
superamento  di  tale  limite in misura indefinita. Non vi e' chi non
veda  una  palese  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza e di
uguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo  comma, della Costituzione,
stante  una macroscopica spoporzione, che in alcuni casi si verifica,
tra  il disvalore dell'illecito e le sanzioni edittali previste dalle
norme dei suddetti due commi dell'art. 142 del codice della strada.
    Quanto  ai  limiti  posti al sindacato del giudice delle leggi va
rilevato  che  in  relazione alla previsione dell'art. 28 della legge
n. 87  dell'11  marzo  1953, secondo cui il controllo di legittimita'
della  Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di
legge  esclude  ogni valutazione di natura politica e, ogni sindacato
sull'uso  del potere discrezionale del Parlamento, la stessa Corte si
e'  in  piu'  occasioni  pronunciata  nel  senso  che il principio di
uguaglianza  di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione esige
che  la  sanzione  sia  proporzionata al disvalore del fatto illecito
commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo,
alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali. Le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito
del  potere  discrezionale  del  legislatore,  il  cui esercizio puo'
essere censurato, sotto il profilo della legittimita' costituzionale,
soltanto  nei  casi  in  cui non sia stato rispettato il limite della
ragionevolezza.  La  Corte  ha  altresi' sostenuto essere necessario,
purche'  sia possibile operare uno scrutinio che direttamente investa
il  merito  delle  scelte  sanzionatorie operate dal legislatore, che
l'opzione  normativa  contrasti in modo manifesto con il canone della
ragionevolezza    appalesandosi    come   un   uso   distorto   della
discrezionalita'  fino  a  raggiungere  unasoglia di evidenza tale da
atteggiarsi  alla  stregua  di un eccesso di potere, di uno sviamento
rispetto  alle  attribuzioni  che l'ordinamento assegna alla funzione
legislativa  (Cfr.  Corte  costituzionale  n. 313/1995). Per di piu',
laddove  la  sanzione  non  sia  congrua,  cioe' non proporzionata al
disvalore  dell'infrazione,  non  puo'  neppure  realizzarsi  la  sua
finalita' rieducativa.
    In  conclusione,  per  le  argomentazioni  di  cui  sopra, questo
giudice   ritiene   utile   sottoporre   al   giudizio   della  Corte
costituzionale,  per  le  valutazioni  di competenza, la questione di
costituzionalita'  dei  commi  8  e  9 dell'art. 142 del codice della
strada.