ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
12 aprile  2005 relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Marcello  Dell'Utri  nei  confronti  del  dott. Gian Carlo Caselli ed
altri,  promosso  con ricorso del giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale di Milano, notificato il 25 maggio 2006, depositato in
cancelleria  il  12  giugno 2006  ed  iscritto  al n. 41 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;
    Visto  l'atto  di costituzione della Camera dei deputati, nonche'
l'atto  di intervento, fuori termine, del dott. Gian Carlo Caselli ed
altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 dicembre  2006  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  il  ricorso  indicato  in epigrafe, il Giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano  -  nel corso di un
procedimento  penale  a carico del deputato Marcello Dell'Utri per il
reato  di  diffamazione  a  mezzo  stampa - ha sollevato conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati,  in relazione alla deliberazione adottata il 12 aprile 2005
(Doc. IV - quater, n. 44), con cui si e' dichiarato che i fatti per i
quali  e' in corso l'indicato procedimento penale concernono opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  con  conseguente  insindacabilita'  ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    Il   giudice   per  le  indagini  preliminari  riferisce  che  il
procedimento  penale  in  questione,  promosso  a  seguito di querela
proposta il 9 giugno 1999 (ed altra, non indicata dal ricorrente, del
21 luglio  1999)  dall'allora  Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale  di Palermo dott. Giancarlo Caselli e dai sostituti dottori
Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia
Sava ed Umberto De Giglio, ha ad oggetto le affermazioni del deputato
Dell'Utri  contenute in due interviste pubblicate, il 10 marzo 1999 e
il  15 luglio  1999,  dal  quotidiano  «La  Stampa»  a  seguito delle
richieste  di  custodia  cautelare  e  di  utilizzazione dei tabulati
telefonici   formulate   nei   suoi  confronti  dalla  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
    In  particolare, nel corso delle indicate interviste, il deputato
Dell'Utri avrebbe offeso la reputazione delle costituite parti civili
affermando: «mi negano il diritto di difesa, da Caselli in giu' hanno
un  atteggiamento  minaccioso  ed intimidatorio; alle richieste della
mia  difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa
paranoia,  con  deliri  di onnipotenza ed arroganza [...] lo vede che
sono paranoici [...] vede la malafede» e, rispondendo alla domanda se
era  in  atto un complotto con finalita' politiche, avrebbe precisato
che:   «io   il  mezzo,  Berlusconi  il  fine»,  ed  ancora,  «quanto
all'inquinamento  delle prove, sono proprio loro (le costituite parti
civili)  a  truccare  e  a  falsificare  le  carte  [...] ci sono dei
fotogrammi  [...]  che  sono  stati manomessi [...] sono io o loro ad
inquinare?  [...]  sono  stati  scorretti sino alla frode processuale
[...] Ingroia e' un folle che mente sapendo di mentire».
    La  Camera  dei  deputati,  con  delibera in data 12 aprile 2005,
approvando   la   proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere,  ha  dichiarato  che  i  fatti per i quali era in corso il
procedimento penale nei confronti del deputato Dell'Utri concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni  e ricadevano, pertanto, nella previsione dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    Ad  avviso  del giudice per le indagini preliminari, diversamente
da  quanto  sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero i
presupposti  per poter considerare le dichiarazioni rese dal deputato
Dell'Utri   direttamente   connesse   all'esercizio   delle  funzioni
parlamentari,  essendo  tali  dichiarazioni  collegate esclusivamente
alle  vicende  processuali  di  quest'ultimo, cioe' alle richieste di
custodia   cautelare  e  di  utilizzazione  dei  tabulati  telefonici
avanzate  nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo.
    In   proposito,   il  ricorrente,  riportando  la  giurisprudenza
costituzionale,  osserva  che  l'insindacabilita' delle dichiarazioni
rese  extra  moenia puo' essere riconosciuta solo ove sia riscontrata
la  sussistenza  del  nesso  funzionale e cioe' vi sia corrispondenza
sostanziale   tra   le   stesse   e   quelle   espresse   nell'ambito
dell'attivita' tipica del parlamentare.
    2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con ordinanza n. 195 dell'11 maggio 2002.
    3.  -  Il  ricorso,  unitamente  all'ordinanza suddetta, e' stato
notificato il 25 maggio 2006 e depositato il 12 giugno 2006.
    4.  -  Con  memoria del 13 giugno 2006 si e' costituita la Camera
dei  deputati,  in  persona  del  suo Presidente giusta deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 6 giugno 2006.
    4.1.  - La difesa della Camera, in via preliminare, chiede che il
conflitto  sia  dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non
ha  indicato  le  ragioni  per  le  quali  non  ricorrerebbe il nesso
funzionale  tra  le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  dal deputato
Dell'Utri  e la sua attivita' di parlamentare, non essendo a tal fine
sufficiente  l'affermazione  secondo  cui  esse  risultano  collegate
esclusivamente alle vicende processuali di quest'ultimo.
    5.  -  Nel  merito, la Camera dei deputati ritiene che il ricorso
sia  infondato  avendo  la  Corte,  con  la sentenza n. 223 del 2005,
rigettato  analogo  conflitto  avente ad oggetto dichiarazioni simili
rilasciate a una diversa fonte di informazione dal deputato Dell'Utri
nell'ambito   della   medesima  vicenda  processuale  che  lo  vedeva
coinvolto.  Nell'indicata pronuncia la Corte ha ritenuto rilevante la
circostanza   che  l'intervista  rilasciata  dal  deputato  Dell'Utri
concerneva   un  processo  che  lo  riguardava  direttamente  ed  era
intervenuta  nella  pendenza  del procedimento di autorizzazione alla
richiesta  di arresto avanzata nei suoi confronti dalla Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale di Palermo; procedimento, nel corso
del  quale,  nella  seduta  della  Giunta  per  le autorizzazioni del
6 aprile  1999 e nella seduta della Camera dei deputati del 13 aprile
1999, il deputato Dell'Utri era anche intervenuto.
    In  particolare,  l'intervista  pubblicata  il  10 marzo  1999 si
colloca  temporalmente  subito  dopo  la trasmissione alla Camera dei
deputati, avvenuta il 9 marzo 1999, della richiesta di autorizzazione
all'esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
del  Tribunale  di  Palermo  che  aveva disposto l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato
Dell'Utri,   richiesta   rigettata  dall'Assemblea  della  Camera  il
13 aprile 1999.
    Assume, poi, la resistente che le dichiarazioni rese extra moenia
dal  deputato  Dell'Utri  si  inseriscono  nel piu' generale contesto
della polemica politica involgente i temi del rapporto tra politica e
magistratura,  assumendo  sul  punto  rilievo  i numerosi atti tipici
posti  in  essere  sia  da appartenenti al gruppo parlamentare di cui
faceva  parte  il  deputato  Dell'Utri,  sia  da  altri parlamentari,
intervenuti  prima  e  dopo  le dichiarazioni oggetto di imputazione.
Tali  atti,  sempre  a  parere  della  difesa della Camera, sarebbero
rilevanti  in  quanto aventi ad oggetto, in generale, le modalita' di
conduzione  delle  indagini  e la gestione dei pentiti da parte degli
uffici  della  pubblica  accusa  e,  in  particolare,  da parte dalla
Procura  della  Repubblica presso il Tribunale di Palermo nell'ambito
del  procedimento  a  carico  del  deputato  Dell'Utri,  risultando a
quest'ultimo  collegati  in  ragione  del  legame  esistente  tra gli
appartenenti allo stesso gruppo parlamentare.
    6. - Sono intervenute le parti civili del procedimento principale
chiedendo,  in  via preliminare, che la Corte dichiari ammissibile il
loro  intervento,  in  ragione  del  possibile pregiudizio della loro
posizione  processuale  in  caso di mancato accoglimento del presente
conflitto e, nel merito, che la delibera impugnata sia annullata.
    7.   -   In  prossimita'  dell'udienza  gli  intervenienti  hanno
depositato  memoria,  chiedendo  che  il  loro  intervento, ancorche'
tardivo,  sia  dichiarato  ammissibile  dalla Corte, non potendosi, a
loro avviso, interpretare come perentori i termini a tal uopo fissati
dall'art. 4,  comma 4,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
    8.  -  Anche  la Camera dei deputati ha depositato memoria con la
quale,  oltre  a ribadire le argomentazioni gia' espresse nelle prime
difese,  ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso in
quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riportare solo parte delle
frasi contenute nelle interviste oggetto di imputazione nei confronti
del   deputato   Dell'Utri,  impedendo  in  tal  modo  l'esame  sulla
sussistenza del nesso funzionale.
    Nel  merito,  la difesa della Camera osserva che l'intervista del
15 luglio 1999 e' stata rilasciata nella pendenza del procedimento di
autorizzazione  all'utilizzazione dei tabulati telefonici riguardanti
il  deputato  Dell'Utri,  avendo la Camera dei deputati, il 15 luglio
1999,  deciso in ordine alla suddetta richiesta avanzata il 1° aprile
1999  dalla  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Da  cio'  conseguirebbe che l'intervista pubblicata il giorno stesso,
ma  rilasciata  il  giorno precedente alla decisione della Camera dei
deputati,  sarebbe  coperta  dalla  garanzia di cui all'art. 68 della
Costituzione  per  le  stesse  motivazioni  poste  a fondamento della
sentenza della Corte n. 223 del 2005.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano investe la deliberazione
(Doc.  IV - quater, n. 44), con cui, il 12 aprile 2005, la Camera dei
deputati  ha  ritenuto  insindacabili,  ai  sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, le dichiarazioni del deputato contenute in
due  interviste  pubblicate  sul  quotidiano «La Stampa», il 10 marzo
1999  e  15 luglio  1999  (per  le quali e' stata esercitata nei suoi
confronti  l'azione  penale  in  ordine  al reato di diffamazione), e
relative alle richieste di autorizzazione all'esecuzione della misura
della  custodia  cautelare in carcere e di utilizzazione dei tabulati
telefonici avanzate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo.
    Secondo  il  ricorrente,  la  Camera  dei deputati, con la citata
deliberazione    di    insindacabilita',   avrebbe   illegittimamente
esercitato  il  proprio  potere  ed  in tal modo leso le attribuzioni
costituzionali dell'autorita' giudiziaria.
    2.   -  In  via  preliminare,  va  dichiarata  l'inammissibilita'
dell'intervento di Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo,
Antonio  Ingroia,  Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, in
quanto il relativo atto e' stato depositato tardivamente, cioe' oltre
i  termini  previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi
alla  Corte costituzionale (sentenza n. 417 del 1999), termini la cui
natura  perentoria  e'  stata  riconosciuta  da  questa  Corte,  data
l'esigenza  che  il  giudizio,  una volta instaurato, sia concluso in
termini certi (da ultimo sentenze n. 322 e n. 316 del 2006).
    3.  -  Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di
inammissibilita' avanzate dalla difesa della Camera dei deputati.
    In  proposito,  si  osserva che l'art. 26 delle norme integrative
per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale prescrive che il
ricorso  contenga «l'esposizione sommaria delle ragioni del conflitto
e  l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia».
Entrambe  le prescrizioni sono soddisfatte dall'atto introduttivo, in
cui non solo vengono riportate le dichiarazioni rese dal parlamentare
in  relazione  alle  quali  e'  pendente procedimento penale, ma sono
anche  esposte  le  ragioni  di  fatto  e  di diritto che inducono il
ricorrente  a ritenere non invocabile, nel caso di specie, l'art. 68,
primo  comma,  della  Costituzione,  e  a denunciare la lesione delle
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
    4. - Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
    Sul  punto  si  rileva  che le dichiarazioni extra moenia oggetto
della  delibera  di  insindacabilita' impugnata si pongono in stretta
correlazione  con  quelle  gia'  scrutinate  da  questa  Corte con la
sentenza  n. 223  del  2005,  traendo  origine  dalla  stessa vicenda
processuale.
    4.1.  - Il deputato, a seguito della richiesta di applicazione di
misura  cautelare  avanzata nei suoi confronti da parte della Procura
della  Repubblica  presso  il  Tribunale di Palermo, e pervenuta alla
Camera  dei deputati il 9 marzo 1999, rilasciava il giorno successivo
due  interviste,  una  al  quotidiano  «Il  Messaggero»,  l'altra, al
quotidiano  «La Stampa». Entrambe le interviste avevano ad oggetto la
suddetta   richiesta  di  applicazione  di  misura  cautelare  e,  in
particolare, la gestione delle indagini da parte della citata Procura
della  Repubblica  nell'ambito  del  processo  penale  che  lo vedeva
indagato.
    Questa  Corte,  con  la sentenza n. 223 del 2005, ha rigettato il
ricorso   proposto  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Roma relativo alle dichiarazioni rilasciate dal deputato
al  quotidiano  «Il Messaggero», in quanto intervenute nella pendenza
del  procedimento  di  autorizzazione,  da  parte  della  Camera  dei
deputati,  all'esecuzione  della  misura  cautelare  richiesta  dalla
citata  Procura  della Repubblica. Questa Corte ha ritenuto, infatti,
applicabile  la  garanzia  costituzionale  di  cui all'art. 68, primo
comma,   Cost.,   poiche'  la  dichiarazione  avente  ad  oggetto  il
procedimento  parlamentare  di autorizzazione era diretta ad ottenere
dalla  Camera  il  diniego all'esecuzione del provvedimento cautelare
richiesto,  cosi'  come  «del  resto  puntualmente  comprovato  dalla
sostanziale corrispondenza del loro contenuto con quanto dallo stesso
deputato  affermato nell'ulteriore corso del procedimento, in sede di
audizione avanti la Giunta per le autorizzazioni, il 6 aprile 1999».
    Cio'  vale anche per le dichiarazioni rilasciate il 10 marzo 1999
dal  deputato  al  quotidiano  «La  Stampa», le quali hanno contenuto
analogo  e  si  collocano  nello  stesso lasso temporale - e cioe' in
pendenza  del  procedimento  di autorizzazione, da parte della Camera
dei deputati, all'applicazione della misura cautelare richiesta dalla
citata  Procura  della  Repubblica  - rispetto a quelle oggetto della
sentenza n. 223 del 2005.
    4.2.    -    Analoghe   considerazioni   valgono   in   relazione
all'intervista pubblicata il 15 luglio 1999.
    In  proposito  si  osserva  che anche tali dichiarazioni traggono
spunto  dal  procedimento  penale  sopra  indicato ed hanno sempre ad
oggetto  la  presunta  strumentalita'  con  la quale la Procura della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Palermo  avrebbe  condotto  le
indagini nei confronti del deputato.
    In  particolare,  il  deputato,  il  14 luglio  1999, interveniva
presso   l'Assemblea   durante   la   discussione   sulla   richiesta
all'utilizzazione  dei  tabulati  telefonici  avanzata,  il 1° aprile
1999,  nei  suoi  confronti dalla citata Procura della Repubblica. Lo
stesso giorno la Camera dei deputati accoglieva la suddetta richiesta
e  il  deputato  rilasciava  l'intervista  poi  pubblicata  il giorno
successivo sul quotidiano «La Stampa».
    Tali  dichiarazioni  risultano,  quindi,  rilasciate nel corso, o
comunque  in  occasione, del procedimento di autorizzazione di cui al
terzo   comma   dell'art. 68  della  Costituzione  e  collegate  alla
richiesta  a  tal uopo avanzata dalla citata Procura della Repubblica
in modo tale da risultare, per cio' solo, qualificate e coperte dalla
garanzia  di  cui  all'art. 68  della  Costituzione, valendo anche in
questo  caso  i  principi  affermati  da  questa Corte nella sentenza
n. 223 del 2005.