ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2,
del  codice  di  procedura penale, nonche', in via subordinata, degli
artt. 461,  comma 1,  e  648,  comma 3,  cod. proc. pen, promosso con
ordinanza   del   9 settembre   2004  dal  Giudice  per  le  indagini
preliminari  del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico
di  G.  G.,  iscritta  al  n. 1046  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Verona,  con  ordinanza  del  9 settembre  2004, ha sollevato, in
riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, questioni
di  legittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di
procedura  penale, nella parte in cui non prevede la restituzione nel
termine  per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la
mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del
destinatario;  nonche', in via subordinata, degli artt. 461, comma 1,
e  648, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui fanno decorrere
i  termini per l'opposizione e per la conseguente irrevocabilita' del
decreto  penale dalla mera notificazione del provvedimento e non gia'
dall'effettiva conoscenza di esso»;
        che,  in  punto  di  fatto, il rimettente riferisce di essere
investito  di un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna
nel  corso del quale l'opponente ha formulato istanza di restituzione
nel  termine,  affermando  di  non  aver  avuto tempestiva conoscenza
dell'atto,  poiche' si era dovuto allontanare dal luogo ove risultava
formalmente residente;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la causa della mancata
conoscenza   del   provvedimento   sarebbe   senz'altro  addebitabile
all'imputato che non avrebbe apprestato idonee cautele per garantirsi
la  conoscenza  della  corrispondenza notificatagli presso la propria
residenza;
        che,  pertanto, l'opposizione risulterebbe tardiva, in quanto
proposta  fuori  dal  termine  previsto  dall'art. 461, comma 1, cod.
proc.  pen.,  mentre  l'istanza  di restituzione nel termine dovrebbe
essere  respinta,  a  norma  dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.,
essendo  subordinata  alla prova, da parte dell'imputato, di non aver
avuto conoscenza del provvedimento senza colpa;
        che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina si porrebbe
in  contrasto  con  il  modello  processuale delineato dall'art. 111,
quinto comma, della Costituzione, secondo il quale sarebbe consentita
«una rinuncia al contraddittorio sulla formazione delle prove solo in
presenza  di eccezioni determinate, tra le quali, non l'acquiescenza,
ma il consenso dell'interessato»;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per la declaratoria di manifesta infondatezza di
entrambe le questioni;
        che,  ad avviso della difesa erariale, infatti, la previsione
normativa  che  consente  la  notifica del decreto penale di condanna
presso   la  residenza  dell'imputato  risulterebbe  coerente  con  i
principi di certezza, obbligatorieta' dell'azione penale ed effettiva
partecipazione dell'imputato al procedimento penale, essendo onere di
quest'ultimo apprestare i sistemi idonei ad informare tempestivamente
di  ogni  di  eventuale  modifica  della propria residenza gli organi
deputati alla notifica degli atti.
    Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione,  e'  intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  impugnazione  delle sentenze
contumaciali  e  dei  decreti  di condanna), convertito in legge, con
modificazioni,  dall'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha
modificato  l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., oggetto di censura,
indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine;
        che,  pertanto, il mutato quadro normativo, incidendo in modo
evidente  sull'oggetto  del  giudizio di costituzionalita', impone la
restituzione degli atti al giudice a quo, affinche' valuti nuovamente
la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.