IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della propria riserva rileva quanto segue. Premesso che alla sig.ra Coppola Daniela veniva elevata dalla Polizia municipale di Lecce verbale di violazione al c.d.s. n. 16991, con detto verbale si contestava la violazione degli art. 41, 146 e 126-bis c.d.s. In data 12 giugno 2004 la sig.ra Coppola proponeva, con ricorso al Prefetto di Lecce, formale opposizione avverso detto verbale. In data 3 dicembre 2004 la Prefettura di Lecce, in persona del vice prefetto aggiunto, rigettando la predetta opposizione, emetteva ordinanza-ingiunzione in data 3 dicembre 2004 n. 6885/2004. Ed avverso tale ordinanza-ingiunzione parte ricorrente proponeva rituale opposizione a questo ufficio di giudice di pace. Si costituiva la Prefettura di Lecce attraverso l'organo accertatore comune di Lecce, provvedendo ad inviare la documentazione richiesta, ivi compresa l'opposta sanzione amministrativa. All'udienza del 19 ottobre 2005 parte ricorrente chiedeva il deferimento del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis nella parte in cui prevede il raddoppio della decurtazione dei punti per i neopatentati. All'udienza del 12 aprile 2006, previa acquisizione della documentazione comprovante il rilascio della patente di guida della ricorrente testimoniante il periodo di abilitazione alla guida della stessa, la causa veniva riservata per il deferimento alla Corte costituzionale sulla sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 1. Motivi della decisione Alla fattispecie in esame e' applicabile il disposto dell'art. 126-bis, comma 1, (tabella allegata) del c.d.s. secondo il quale l'infrazione comporta, per i soggetti patentati dopo il 1° ottobre 2003, il raddoppio dei punti decurtati sulla patente di guida se non siano trascorsi piu' di tre anni dal rilascio. La disposizione in esame e' evidentemente incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sulla rilevanza La risoluzione della questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante al fini del giudizio de quo, giacche', ove questo giudice intendesse superare le eccezioni preliminari di nullita' del verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito, sarebbe tenuto ad applicare la normativa in esame confermando, eventualmente, la sanzione accessoria applicata dal Corpo di p.m. Sulla non manifesta infondatezza La questione di legittimita' costituzionale si appalesa, ad avviso di questo giudice; non manifestamente infondata. In particolare, l'art. 3 della Costituzione pone uno dei capisaldi del nostro Ordinamento democratico sancendo il diritto (e principio fondamentale) di uguaglianza (formale e sostanziale). Secondo la disposizione Costituzionale, non e' ammessa ne' ammissibile alcuna distinzione (davanti alla legge) fondata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sul credo religioso, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali. Orbene la disposizione in esame prevede che la giovane eta' e l'anno di conseguimento della patente di guida costituiscano elemento discriminatorio al fini della applicazione della sanzione accessoria creando una irragionevole disparita' di trattamento tra colpevoli delle medesime infrazioni. L'eta' e l'anno di conseguimento dello status di patentato non possono costituire elemento discriminatorio tale da creare ingiustificate, illogiche e conclamate disuguaglianze tra colpevoli delle medesime infrazioni, nonche' irrazionali scelte sanzionatorie tra categorie di persone (cfr. Corte cost. n. 218/1974; Corte cost. n. 26/1979, n. 103/182 e 409/1989). Tale e', ad avviso dello scrivente, la disciplina dettata dall'art. 126-bis del c.d.s. La disposizione in esame introducendo siffatta discriminazione ha varcato il limite indefettibile tracciato dalla Corte costituzionale nelle sopra menzionate sentenze ovvero che «il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ed ha aggiunto che le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato, sotto il profilo della legittimita' costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (Corte cost. n. 409/1989). Nel caso in esame, la disposizione censurata risulta in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost. per le ragioni sopra esposte.