IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello riuniti nn. 9505/2004 e 559/2005, proposti: a) quanto all'appello n. 9505/2004, dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Colosimo presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via Poli 29, contro l'avv. Vincenzo Polito, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Minieri e, Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Porro n. 8, appellante incidentale; b) quanto all'appello n. 559/2005, dall'avv. Vincenzo Polito, l'avv. Vincenzo Polito, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Minieri e Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Porro n. 8, contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, e nei confronti dei sig. ri Ugo De Flaviis, Nunzio Di Giacomo e Stefano Sorvino, non costituitisi in giudizio, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, 2 luglio 2004, n. 9871; Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale dell'avv. Polito nell'appello n. 9505/2004; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese e l'atto di rinuncia prodotto dall'avv. Polito nell'appello n. 559/2005; Vista la decisione in pari data con la quale la Sezione ha: dato atto della rinuncia dell'appellante, avv. Polito, all'appello n. 559/2005; quanto all'appello incidentale svolto dall'avv. Polito nel ricorso n. 9505/2004, in parte lo ha rigettato e in parte, pronunciando sullo stesso, ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso di primo grado con specifico riferimento ai motivi aggiunti in data 2 aprile 2004; nel pronunciare sull'appello principale della Regione Campania, ha rimesso al vaglio delle Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale nei termini che si va ad esporre; Visti gli atti tutti di causa; Relatore, alla pubblica udienza dell'8 novembre 2005, il Consigliere Paolo Buonvino; Uditi, per le parti, gli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Minieri e Palumbo per delega dell'avv. Salvatore Colosimo presente solo nella fase delle preliminari; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: Fatto e diritto 1. - Con il primo degli appelli in esame (n. 9505/2004) la Regione Campania impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui, in accoglimento del ricorso introduttivo proposto dall'avv. Vincenzo Polito, ha annullato, la delibera della Giunta regionale della Campania 5 dicembre 2003, n. 3570, recante approvazione dell'avviso pubblico di selezione per soli titoli riservato ai dirigenti in servizio presso la Regione Campania per la copertura del posto di Segretario generale dell'Autorita' di bacino del fiume Sele, nonche' il relativo avviso pubblicato sul B.U.R.C. 12 gennaio 2004, n. 2, unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali. Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto l'illegittimita' degli atti ora detti in quanto contemplanti una procedura selettiva riservata ai soli dirigenti in servizio presso la Regione Campania, in contrasto con la disciplina normativa primaria e con i principi piu' volte enunciati, in proposito, dalla Corte costituzionale in tema di illegittimita' di concorsi riservati al solo personale in servizio presso l'ente che bandisce la procedura concorsuale. 2. - Resiste l'appellato che, nel costituirsi, svolge anche appello incidentale avverso la parte della sentenza che dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all'originario ricorso e successivi motivi aggiunti, laddove volti a contestare gli atti che hanno portato alla cessazione del medesimo deducente dalla carica di Segretario generale della detta Autorita' ed alla nomina, in quella funzione, di un commissario straordinario in attesa della definizione della detta procedura selettiva; in particolare, con tali motivi aggiunti erano state impugnate la delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino anzidetta in data 11 marzo 2004 e quella di approvazione della medesima (delibera di G.R. 19 marzo 2004, n. 467). Con memoria conclusionale l'appellato ribadisce le proprie tesi difensive. 3. - Con il secondo degli appelli in epigrafe (n. 559/2005) l'avv. Polito impugna la sentenza anzidetta nella parte - gia' sopra specificata - in cui i primi giudici hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Con atto depositato il 19 aprile 2005, notificato alle controparti, l'avv. Polito «rinuncia all'azione proposta con il giudizio R.G. n. 559/2005 indicato in epigrafe». Non si sono costituite le parti intimate. 4. - Con decisione parziale in pari data la Sezione ha: dato atto della rinuncia dell'appellante, avv. Polito, all'appello n. 559/2005; quanto all'appello incidentale svolto dall'avv. Polito nel ricorso n. 9505/2004, in parte lo ha rigettato e in parte, pronunciando sullo stesso, ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso di primo grado con specifico riferimento ai motivi aggiunti in data 2 aprile 2004; nel pronunciare sull'appello principale della Regione Campania, ha ritenuto di rimettere al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale che segue, sospendendo il giudizio. 5. - Giova premettere - come gia' precisato nella separata decisione parziale di cui si e' detto - che la Regione Campania ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il bando di concorso per la nomina del nuovo Segretario generale dell'ente di cui si tratta nella parte in cui e' stato, in esso, limitato l'accesso ai soli dirigenti della Regione Campania. La Sezione, ritenuto il carattere concorsuale della procedura di selezione di cui si tratta, ha anche osservato che, come dedotto in appello, trovi ancora applicazione, nella specie, la disciplina di fonte convenzionale di cui all'intesa tra le Regioni Campania e Basilicata recepita con delibera 2 febbraio 1992, n. 306, della Regione Campania e con delibera 30 luglio 1991, n. 307, della regione Basilicata. Tale disciplina normativa non risulta, infatti, essere stata, in prosieguo, superata. Anzi, essa ha avuto un'espressa conferma da parte della legge regionale campana n. 8 del 7 febbraio 1994 che, all'art. 13, comma 1, ha previsto che «il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, e' regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183». E la dianzi citata intesa interregionale tra le Regioni Campania e Basilicata ha, all'art. 8 e all'art. 12, effettivamente previsto, come ricordato dall'appellante, che la nomina del Segretario generale sia operata solo tra dirigenti della regione Campania. Tale disciplina normativa speciale di origine pattizia, richiamata e fatta espressamente salva dal citato art. 13 della l.r. n. 8/1994, non e' stata fatta oggetto di gravame e, contrariamente all'assunto dell'appellato, e' da ritenere tuttora vigente e applicabile ai fini della nomina del Segretario generale dell'Autorita' di bacino interregionale del Sele. 8. - La sezione, con la ripetuta decisione parziale, ha anche ritenuto che la norma di fonte convenzionale anzidetta, qualora ritenuta in contrasto con i principi costituzionali disciplinanti il rapporto di pubblico impiego (e, in particolare, con quelli che tendono ad escludere la possibilita', al di fuori di ipotesi eccezionali, di concorsi riservati al personale dell'amministrazione che bandisce il concorso), non avrebbe potuto, comunque essere disapplicata direttamente dal giudice amministrativo, quale norma di fonte convenzionale/regolamentare, in quanto la fonte normativa della norma in esame appare novata dall'intervento del legislatore regionale che, con il citato art. 13 della legge n. 8 del 1994, nel prevedere che il funzionamento, tra gli altri, dell'Autorita' proposta al bacino interregionale del Sele e' regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha, in effetti, legificato la disciplina in essa contenuta, che non puo', pertanto, essere disapplicata, ancorche', in ipotesi, oggetto di dubbio per cio' che attiene alla sua conformita' a principi di rango costituzionale. E, in particolare, per quanto qui interessa, ha legificato le previsioni normative di cui ai citati articoli 8 e 12 della predetta convenzione interregionale, che riservano il posto di Segretario generale dell'Autorita' di bacino interregionale del fiume Sele a funzionari dirigenti della Regione Campania. Ebbene, ad avviso del Collegio non appare manifestamente infondata, in relazione ai principi desumibii dall'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 13 della l.r. n. 8/1994, nella parte in cui ha legificato le norme convenzionali ora dette. In ripetute occasioni, invero, la Corte costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze nn. 159 del 21 aprile 2005; 34 del 2004, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo «in presenza di peculiari situazioni giustificatrici», nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalita' non puo' che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. La Corte ha, al riguardo, sottolineato che la regola del pubblico concorso puo' dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002). E, in particolare, ha riconosciuto che l'accesso al concorso puo' essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione. Tuttavia cio' puo' accadere «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nella amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda, o irragionevolmente riduca, la possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999). Ebbene, nella specie la disciplina normativa in esame e sospettata di illegittimita' costituzionale prevede che l'incarico di cui si tratta possa essere conferito solo a dirigenti regionali (tra l'altro, della sola Regione Campania); ad un ambito di personale, quindi, estremamente ristretto, con pregiudiziale rinuncia tra l'altro, in contrasto con naturali principi di buona amministrazione, alla possibilita' di individuare il candidato piu' idoneo tra professionalita' differenziate, anche estranee, eventualmente, al settore dell'impiego pubblico, ma dotate di opportune e vaste conoscenze nello specifico settore proprio della gestione dei piani di bacino o settori analoghi; e, in proposito, puo' soggiungersi che la semplice esperienza amministrativa maturata in seno al circoscritto ambito regionale campano, senza che sia neppure prescritta alcuna puntuale esperienza professionale nel campo specifico di attivita' cui si riferisce il concorso, non sembra neppure integrare quegli elementi eccezionali e peculiari che potrebbero consentire di derogare ai meccanismi propri della pubblica concorsualita'. L'eccezionalita' della norma, tra l'altro, non sembra neppure in linea con la disciplina normativa nazionale disciplinante i piani di bacino d'interesse nazionale (a mente della quale - art. 12, comma 8, della legge n. 183 del 18 maggio 1989 - «il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge») ne' con la disciplina regionale di cui alla ripetuta l.r. n. 8 del 1994 che, all'art. 7, prevede che la nomina a segretario generale delle autorita' di bacino regionali possa essere anche operata, oltreche' mediante scelta tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore, anche «tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione»; in tal caso «la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli» (mentre una norma analoga non e' stata prevista per la nomina del segretario generale dell'Autorita' di bacino interregionale). Per tali ragioni, deve ritenersi non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Campania n. 8 del 7 febbraio 1994, nella parte in cui, prevedendo che il funzionamento, tra gli altri, dell'Autorita' di bacino interregionale del fiume Sele e' regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, fa salva, a livello normativo primario, anche la norma di cui all'art. 8 della convenzione tra le Regioni Campania e Basilicata, laddove e' previsto che il responsabile della segreteria tecnico-operativa venga nominato, dal Comitato istituzionale, tra i dirigenti della Regione Campania, nonche' quella di cui all'art. 12, comma 2, della convenzione stessa, che ha pure previsto che la figura del segretario generale venga scelta tra i funzionari regionali. La risoluzione della stessa, appare, infine, rilevante per la definizione della presente controversia, in quanto la declaratoria di illegittimita' costituzionale della disciplina in esame portebbe all'accoglimento, per la parte che qui interessa, dell'originario ricorso (e successivi motivi aggiunti, depositati innanzi al Tribunale amministrativo regionale il 9 febbraio 2004), volto all'annullamento dell'avviso di selezione per soli titoli per il conferimento dell'incarico in questione, perche' riservato ai soli dirigenti della Regione Campania; con la conseguente possibilita', per l'interessato, di partecipare alla procedura selettiva in parola.