ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del    decreto   del   Ministro   della   salute   23 febbraio   2006
(Individuazione  dei programmi strategici, ripartizione delle risorse
ed   individuazione   dei  soggetti  capofila  cui  e'  destinato  lo
stanziamento  di  100 milioni di euro previsto per il Ministero della
salute),   promosso   con   ricorso   della  Regione  Emilia-Romagna,
notificato   il  22 maggio  2006,  depositato  in  cancelleria  il  9
giugno 2006  ed  iscritto  al  n. 10  del registro conflitti tra enti
2006.
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 gennaio  2007  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Udito   l'avvocato   Rosaria   Russo  Valentini  per  la  Regione
Emilia-Romagna.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  in data 22 maggio 2006,
depositato  il  successivo  9  giugno,  la  Regione Emilia-Romagna ha
sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  in relazione al decreto del Ministro della
salute   23 febbraio  2006,  recante  «Individuazione  dei  programmi
strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti
capofila  cui  e'  destinato  lo  stanziamento di 100 milioni di euro
previsto per il Ministero della salute»;
        che,  secondo la ricorrente, il predetto atto, nella parte in
cui  individua  nove  programmi  di ricerca sanitaria (in riferimento
all'art.  12-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante  «Riordino  della  disciplina  in  materia sanitaria, a norma
dell'art. 1  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421»,  e  successive
modificazioni)   e   nove   enti   capifila,  cui  e'  destinato  uno
stanziamento di 100 milioni di euro disposto, in favore del Ministero
della  salute,  dall'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale   dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  violerebbe
l'art. 118,   primo   comma,   della   Costituzione   «in   relazione
all'art. 12-bis  del  d.lgs.  n. 502  del  1992  testo  vigente  e al
principio  di  leale  collaborazione»,  in  quanto concentra tutte le
ingenti  somme stanziate dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente
nazionale Istituto superiore di sanita', su otto istituti di ricovero
e   cura   a  carattere  scientifico  (IRCCS),  pubblici  e  privati,
insistenti  nel  territorio di due sole Regioni e, tuttavia, e' stato
adottato  dal Ministro della salute in assenza di qualsiasi confronto
con   le   Regioni,  in  tal  modo  violando  i  moduli  della  leale
collaborazione,  indispensabili  nelle  materie  in cui si determina,
come nella specie, un intreccio di competenze tra Stato e Regioni, e,
peraltro,  manca  di  una  motivazione  specifica  anche in ordine ai
criteri di individuazione dei destinatari delle risorse;
        che   il   medesimo  d.m.  23 febbraio  2006  contrasterebbe,
altresi', con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, essendo
stato  adottato  senza alcuna forma di collaborazione con le Regioni,
avrebbe   impedito  che  la  scelta  degli  enti  capifila  avvenisse
attraverso  un  procedimento  di  selezione  motivato  e percio' piu'
trasparente,   in   aderenza   ai   principi  di  buon  andamento  ed
imparzialita' dell'amministrazione;
        che,  pertanto, la Regione ricorrente chiede che questa Corte
annulli  l'impugnato  decreto, previa sospensione dell'esecuzione del
medesimo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953;
        che,   nell'imminenza   dell'udienza   pubblica,   con   atto
depositato  in data 18 dicembre 2006, la ricorrente ha prodotto copia
del  decreto  del Ministro della salute del 21 luglio 2006 (Programma
straordinario  oncologico  a carattere nazionale per l'anno 2006) con
il  quale,  fra  l'altro,  e'  stata  disposta  la revoca del decreto
impugnato (art. 1);
        che,  all'udienza  del 9 gennaio 2007, la regione ricorrente,
riferendosi  all'intervenuta  revoca  del  provvedimento  che ha dato
origine  al  conflitto  di  attribuzione, ha chiesto che questa Corte
dichiari cessata la materia del contendere.
    Considerato  che, successivamente alla instaurazione del presente
giudizio,  l'atto  in relazione al quale la Regione Emilia-Romagna ha
promosso  conflitto di attribuzione e' stato revocato dall'art. 1 del
decreto   del   Ministro   della  salute  21 luglio  2006  (Programma
straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) e non
risulta che abbia prodotto medio tempore effetti di cui la ricorrente
possa  dolersi, come risulta dalla richiesta, avanzata dalla medesima
nell'udienza   pubblica,   di   dichiarare  cessata  la  materia  del
contendere;
        che,  pertanto,  in conformita' alla giurisprudenza di questa
Corte  (fra  le  altre,  sentenze  n. 266 del 2001 e n. 251 del 1995,
ordinanze  n. 244  del 2004, n. 578 del 2000 e n. 524 del 2000), deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.