ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 1° dicembre 2004 dal Giudice di pace di Sondrio nel procedimento penale a carico di L.E., iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 13 dell'anno 2005. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere «dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415-bis del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale»; che il rimettente - premesso che il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', sollevata dal difensore dell'imputato, in quanto «preliminare» rispetto all'esame del «merito» - reputa la questione stessa non manifestamente infondata, sul rilievo che le norme censurate non garantirebbero «nella fase delle indagini preliminari il sostanziale diritto di difesa della persona indagata»; che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione: e cio' segnatamente in rapporto alla doglianza concernente l'avviso dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, non avendo il rimettente specificato se detta opposizione sia stata proposta nel caso concreto; che parimenti inadeguata risulta la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalita', la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perche' non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato; che a colmare tali lacune non puo' valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalita' della norma con una motivazione autosufficiente (ex plurimis, ordinanze n. 92 e n. 312 del 2005); che, inoltre - al di la' dell'inesattezza del riferimento all'art. 415-bis cod. proc. pen., quale norma che, nel procedimento davanti al tribunale, imporrebbe i due avvisi in discussione (la norma richiamata contempla, infatti, unicamente l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, mentre l'avviso dell'opposizione della persona offesa e' previsto dall'art. 410, comma 3, in relazione all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.) - il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalita' norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze; che per quanto attiene, infatti, all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il vulnus costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non gia' dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del Giudice di pace - ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (aberratio ictus); che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.