ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza
del 20 giugno 2005 dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento
civile vertente tra Mario Bevilacqua ed il Prefetto di Gorizia,
iscritta al n. 137 del registro ordinanza 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 19,
dell'anno 2006.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con Ordinanza emessa
il 20 giugno 2005, nel corso di un procedimento di opposizione ad un
verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui, a pena di
inammissibilita', prevede che il ricorso al giudice di pace
competente per territorio puo' essere proposto dal trasgressore o
dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e'
consentito»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario
del verbale di contestazione, nel caso in cui abbia effettuato il
predetto pagamento in misura ridotta, di proporre il ricorso
giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perche'
determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra detto
destinatario ed i soggetti che, pur avendo pagato la sanzione
amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione, possono proporre
ricorso al giudice di pace;
che infatti, sottolinea il giudice a quo, il pagamento in
misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di
contestazione, perche' diretto esclusivamente ad impedire che tale
verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;
che la censurata disposizione violerebbe anche l'art. 24
Cost., perche' impedirebbe a chi ha effettuato il pagamento in misura
ridotta di agire in giudizio;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che
l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ai sensi del
denunciato art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, perche',
nella specie, il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale
di contestazione;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata, perche' su di essa la Corte costituzionale
si e' gia' pronunciata nel senso della non fondatezza con la sentenza
n. 468 del 2005.
Considerato che il Giudice di pace di Gorizia dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimita'
dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4,
comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003,
n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace,
in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice
della strada, non puo' essere proposto dal trasgressore o dagli altri
soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia
stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta, e
cioe' pari al minimo edittale della sanzione prevista per
l'infrazione;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata
determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra la
posizione di chi, destinatario del suddetto verbale di contestazione,
paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di
un'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada,
effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta;
che, sottolinea il Giudice di pace, solo nel primo caso e non
nel secondo il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la
proposizione del ricorso giurisdizionale;
che, inoltre, la medesima disposizione violerebbe l'art. 24
Cost., perche' impedirebbe di agire in giudizio a chi ha effettuato
il pagamento in misura ridotta;
che questione analoga a quella sollevata dal rimettente e'
stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza
n. 468 del 2005;
che con tale pronuncia si e' escluso che la censurata
disposizione violi l'art. 3 Cost., perche' il pagamento in misura
ridotta e' un beneficio «offerto al contravventore in funzione
deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che
giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre
discipline processuali», con la conseguenza che «la situazione di chi
non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio» -
consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo
consistente nell'impedire l'insorgere di qualsiasi contenzioso
avverso il verbale di contestazione - non puo' essere posta a
raffronto con quella di chi, invece, «si avvale del rimedio»;
che non puo' indurre a conclusioni diverse l'osservazione del
rimettente, secondo cui il pagamento in misura ridotta non
costituisce acquiescenza al verbale di contestazione della
violazione, perche' tale pagamento sarebbe diretto esclusivamente ad
impedire che detto verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;
che infatti, nel caso di pagamento in misura ridotta,
l'interessato manifesta proprio la volonta' di prestare acquiescenza
all'accertamento della responsabilita' per le violazioni contestate
(come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze
della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e,
quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a cio'
si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di
contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma
pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e
per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della
strada);
che diverso e' il caso del pagamento a seguito di
ordinanza-ingiunzione, perche' l'interessato, in quest'ultima
ipotesi, ha gia' instaurato un contenzioso amministrativo che
riguarda proprio il verbale di contestazione, con cio' dimostrando la
volonta' di non fruire del beneficio e di accettare il rischio che
tale procedimento possa concludersi con un'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice
della strada);
che, pertanto, la scelta del legislatore di attribuire
l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento
in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta
con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la
suddetta finalita' deflativa puo' essere compiutamente realizzata
soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non e'
stata prestata acquiescenza ed anzi e' gia' stato instaurato un
contenzioso;
che la medesima sentenza n. 468 del 2005 ha escluso la
denunciata violazione dell'art. 24 Cost. sulla base del rilievo che
«la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioe' la somma pari al
minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione)
ed impugnare invece il verbale» costituisce il risultato «di una
libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce
condizionamenti di sorta», in quanto, «qualora opti per l'esercizio
del diritto di azione, non per questo e' destinato, necessariamente,
a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria»;
che, dunque, poiche' il rimettente non prospetta profili
diversi da quelli gia' presi in esame o comunque tali da indurre
questa Corte a modificare il precedente orientamento, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.