ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2
e  187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  come  sostituiti  dal  decreto  legge del 27
giugno 2003   n. 151   convertito  in  legge  1° agosto  2003  n. 214
(Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della strada), promosso con
ordinanza  del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento
penale  a  carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 37, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di
Genova,  nel  corso  di un procedimento penale a carico di A.D.R., al
quale  e'  contestato  il  reato  di guida in stato di alterazione da
sostanza  stupefacente,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3,
primo  comma,  e  24,  primo  e  secondo  comma,  della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale degli articoli 186, comma 2
e  187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  cosi  come  sostituiti  dal decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,  nella  parte  in cui attribuiscono la competenza a giudicare
sul  predetto  reato  al giudice di pace, anziche' al tribunale, come
previsto  per  il  reato  di  guida  in  stato  di  ebbrezza  di  cui
all'art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;
        che   la   questione  e'  stata  sollevata  in  seguito  alla
proposizione, da parte dell'imputato, di un'eccezione di incompetenza
per  materia  in  favore  del giudice di pace, fondata sull'art. 187,
comma 7   e  186,  comma 2,  del  nuovo  codice  della  strada,  come
modificato dalla legge n. 214 del 2003;
        che,  secondo  il  rimettente,  in  base  all'interpretazione
letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza
di legittimita', il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati
per  guida  in  stato  di  alterazione  fisico-psichica,  una diversa
competenza  a  seconda del tipo di sostanza implicata, attribuendola,
in  caso  di  bevande  alcoliche, al tribunale e, in caso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;
        che  tale  interpretazione,  secondo  il Tribunale di Genova,
rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la
prescrizione di un regime di competenza differenziato per due ipotesi
criminose  omogenee  tra  loro,  preposte  entrambe  a  garantire  la
sicurezza  della  circolazione  stradale, deve considerarsi del tutto
irrazionale;  e  visto  che  semmai,  tra  le  due fattispecie, viene
sottratta  alla  competenza  del tribunale proprio quella in astratto
piu' grave;
        che ulteriori profili di irragionevolezza possono rinvenirsi,
secondo  il  rimettente,  nell'attribuzione  al giudice di pace della
competenza  a  decidere  su  una  fattispecie  criminosa  che prevede
sanzioni  (pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle
rimesse alla irrogazione di tale organo giurisdizionale;
        che,  per  il  giudice  a quo, le norme censurate non trovano
pertanto  alcuna  giustificazione,  in  violazione  da  un  lato  del
principio  dettato  dall'art. 3,  Cost.,  e  dall'altro  dallo stesso
art. 24,  Cost.,  poiche' il complesso delle scelte che l'ordinamento
riconosce  all'imputato,  anche  in  ordine  al  rito,  atterrebbe al
diritto di difesa.
    Considerato  che  il  Tribunale  di Genova dubita, in riferimento
agli  artt. 3,  primo  comma,  e  24,  primo  e  secondo comma, della
Costituzione,  della  legittimita' costituzionale degli articoli 186,
comma 2,  e  187,  comma 7,  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992
n. 285   (Nuovo  codice  della  strada),  cosi  come  successivamente
modificati  dal  decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono
la  competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione
da  sostanza  stupefacente  al  giudice di pace anziche' al tribunale
ordinario,  come  previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza
di cui all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;
        che,  secondo  il  rimettente,  le norme censurate presentano
profili   di   illegittimita'  costituzionale,  dato  che  il  regime
differenziato  di  competenza  previsto  per i due reati in esame non
troverebbe  giustificazione  ne'  in una minore gravita' del reato di
guida  in  stato  di  alterazione da sostanza stupefacente rispetto a
quello  di  guida in stato di ebbrezza alcolica, ne' in altri criteri
relativi all'attivita' istruttoria;
        che  il  rimettente,  pero',  non fornisce alcuna motivazione
sulle   ragioni   che   lo   inducono  a  scartare  l'interpretazione
alternativa,   pur   espressa   in   un  recente  orientamento  della
giurisprudenza    di    legittimita',   secondo   cui   il   richiamo
dell'art. 186,  comma 2,  del  codice  della  strada,  contenuto  nel
settimo  comma  del  novellato  art. 187,  deve  ritenersi  riferito,
nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che
alla  disciplina  sulla  competenza,  in  tal  modo sottraendosi alla
necessita'  di  motivare sull'impossibilita' di interpretare la norma
in  senso  conforme  a  Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272,
187,  143  e 57 del 2006, n. 306 del 2005, sentenza n. 188 del 1995 e
ordinanza n. 63 del 1989);
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.