ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della  legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  19 dicembre 2005, n. 34
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  - legge finanziaria per gli
anni 2006/2008.  Modificazione  di  leggi  regionali),  promosso  con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri notificato il
24 febbraio  2006,  depositato  in  cancelleria  il  1° marzo 2006 ed
iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2007  il  giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  24 febbraio  2006 e
depositato  il  successivo  1° marzo, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  impugnato  -  in  riferimento agli artt. 3 e 117, secondo
comma,  lettere m)  ed  n),  della Costituzione - l'art. 11, comma 1,
della  legge  della  Regione  autonoma  Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste,
19 dicembre  2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  della Regione autonoma Valle d'Aosta - legge
finanziaria   per   gli   anni 2006/2008.   Modificazione   di  leggi
regionali),  nella parte in cui esclude gli studenti lavoratori dagli
interventi in materia di diritto allo studio universitario;
        che,  secondo  il  ricorrente,  la  regione  autonoma  non ha
competenza legislativa in tema di istruzione universitaria, in quanto
lo  statuto  speciale  (di  cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4)  attribuisce  all'ente competenza primaria in materia di
istruzione  tecnico professionale (art. 2, primo comma 1, lettera r),
e   competenza   «integrativa-attuativa»  in  materia  di  istruzione
materna, elementare e media (art. 3, primo comma 1, lettera g);
        che, peraltro - anche ipotizzando una competenza concorrente,
desumibile  dall'art. 23,  ultimo comma, del d.P.R. 22 febbraio 1982,
n. 182,   che  affida  alla  Regione  anche  funzioni  amministrative
concernenti,  tra  l'altro,  l'assistenza  scolastica  a favore degli
studenti  universitari  -,  la  disposizione  regionale  impugnata si
porrebbe  comunque  in  contrasto  con  i  principi  generali dettati
dall'art. 7,   comma 1,  lettera a),  della  legge  2 dicembre  1991,
n. 390,   secondo  cui  «l'accesso  ai  servizi  e  alle  provvidenze
economiche   e'   garantito  a  tutti  gli  studenti  iscritti  nelle
universita' che hanno sede nella regione»; principi che (ai sensi del
successivo  art. 11)  si  applicano  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale  ed  alle  Province  autonome,  nel caso in cui i rispettivi
statuti   e   le   relative   norme   di   attuazione  non  prevedano
esplicitamente una competenza in materia;
        che,  quindi,  la  norma  in  esame  violerebbe la competenza
esclusiva  dello  Stato  sulla  determinazione dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali ed in
materia  di  norme generali sull'istruzione, e lederebbe il principio
di    uguaglianza    nell'accesso    all'istruzione    universitaria,
discriminando gli studenti lavoratori da quelli che tali non sono;
        che  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  costituitasi  in
giudizio,   ha   chiesto   alla  Corte  di  dichiarare  la  questione
inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
        che  -  preso atto della sopravvenuta abrogazione della norma
impugnata  ad  opera  dell'art. 11 della legge della Regione autonoma
Valle  d'Aosta  4 agosto  2006, n. 21 (Manutenzione, per l'anno 2006,
del  sistema  normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e
altre  disposizioni)  -  il  Consiglio dei ministri, con delibera del
12 gennaio 2007, ha deciso di rinunciare all'impugnativa;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha quindi depositato,
in data 24 gennaio 2007, atto di rinuncia al ricorso, notificato alla
Regione,  e  che  questa, con delibera della Giunta regionale in pari
data, depositata il 2 febbraio 2007, ha accettato tale rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.