IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  introduttivo  del procedimento N.R.G. 2306/06
iscritto in data 10 aprile 2006 da Visentini Leopoldo, a scioglimento
della riserva di cui all'udienza del 29 giugno 2006;
    Rilevato    che    occorre    decidere    sulla    eccezione   di
incostituzionalita'  sollevata dall'odierno ricorrente degli articoli
n. 171,  commi  1  e  2  e  213,  comma  2-sexies  c.d.s., cosi' come
modificato  dal  d.l.  30  giugno 2005, convertito in legge 17 agosto
2005,  n. 168;  rilevato  che  a  questo  giudicante resta l'onere di
verificare  la manifesta fondatezza o meno della sollevata questione;
ritenuto  e  considerato  che  l'art. 213,  comma 2-sexies del c.d.s.
cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 468/2005 nella parte in cui
prevede  il  sequestro  e  la  confisca  del  bene,  anche  se non di
proprieta'   del   soggetto  che  commette  l'infrazione,  appare  in
contrasto  con gli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma
in  commento  pone  un  evidente  disparita'  di  trattamento  tra  i
conducenti  di  ciclomotori  o  motoveicoli e conducenti di tutti gli
altri  veicoli,  rispetto  alla  medesima ratio di salvaguardia della
integrita'   fisica  del  cittadino,  applicando  loro  una  sanzione
totalmente   sproporzionata   andando   la   confisca   a  modificare
definitivamente il patrimonio del ricorrente; ritenuto, altresi', che
detta  sanzione  se  equiparata  a  quelle previste in materia penale
risulta  in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto pone
l'esecuzione  della  pena  a  carico di un soggetto non personalmente
responsabile.