IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso introduttivo del procedimento N.R.G. 2306/06 iscritto in data 10 aprile 2006 da Visentini Leopoldo, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29 giugno 2006; Rilevato che occorre decidere sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dall'odierno ricorrente degli articoli n. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies c.d.s., cosi' come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168; rilevato che a questo giudicante resta l'onere di verificare la manifesta fondatezza o meno della sollevata questione; ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte in cui prevede il sequestro e la confisca del bene, anche se non di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma in commento pone un evidente disparita' di trattamento tra i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia della integrita' fisica del cittadino, applicando loro una sanzione totalmente sproporzionata andando la confisca a modificare definitivamente il patrimonio del ricorrente; ritenuto, altresi', che detta sanzione se equiparata a quelle previste in materia penale risulta in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto pone l'esecuzione della pena a carico di un soggetto non personalmente responsabile.