IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che Con ricorso depositato in data 19 luglio 2006 il cittadino rumeno Sandu Sorin Vasilica impugnava il decreto - reso in data 26 giugno 2006 - col quale il Prefetto della provincia di Novara ne disponeva l'espulsione dal territorio nazionale, per violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente, al fine di sostenere la tesi dell'illegittimita' del provvedimento prefettizio, deduceva varie argomentazioni in linea di fatto e diritto; sollevava inoltre, in via preliminare, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresi' padre convivente di una donna in stato di gravidanza, nonche' padre del nascituro. Precisava, in linea di fatto, il ricorrente, di essere stato, in epoca antecedente all'espulsione, stabilmente convivente in Italia, con una giovane connazionale - tale Curca Moisur Ana-Maria - in stato di gravidanza (al terzo mese) al momento della presentazione del ricorso. 1) Chiariva il ricorrente di essere il padre del nascituro, deducendo mezzi di prova a sostegno di tale tesi. In via di diritto, riteneva Sandu che la tesi dell'incostituzionalita' dal medesimo dedotta dipendesse dalla violazione degli artt. 2, 3, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione repubblicana. Sottolineava il ricorrente, in particolare, come, non solo il rapporto di coniugio, bensi' anche il rapporto di stabile convivenza goda ormai di rilevanza legislativa nel nostro ordinamento, sia in ambito civile che penale. Proseguiva nella propria argomentazione affermando come la mancata previsione della non espellibilita' dello straniero/padre-convivente contrastasse con il diritto all'unita' della famiglia e con quello alla piena tutela del rapporto di filiazione. Concludeva affermando: «... sussiste un vero e proprio diritto del ricorrente, che ha costituito un nucleo familiare ed e' in attesa della nascita di un bimbo dalla sua compagna, a permanere sul territorio italiano ai fini dell'esercizio dei suoi diritti di genitore del nascituro...». Premesso quanto sopra Ritiene il giudice di pace adito che: a) la questione sollevata dal ricorrente sia rilevante ai fini della risoluzione concreta del presente procedimento, posto che, laddove essa venisse ritenuta fondata da codesta Corte il ricorso dovrebbe essere accolto (laddove, su un piano di fatto, il ricorrente fosse in grado di provare - come e' verosimile che avvenga - la propria condizione di padre del nascituro); b) la detta questione di legittimita' costituzionale non e', a giudizio dello scrivente, manifestamente infondata per le ragioni infra sinteticamente esposte. Si consideri, in effetti, quanto segue: 1) non conferenti, nel caso di specie, appaiono a chi scrive, i richiami fatti agli artt. 29 e 32 della Costituzione, posto che il primo degli articoli citati tutela la famiglia esclusivamente quale societa' naturale fondata sul matrimonio - escludendo, pertanto, che di famiglia in senso costituzionale possa parlarsi in presenza di un mero rapporto di convivenza - mentre il secondo - concepito a tutela della salute - non pare avere alcuna diretta relazione con la vicenda oggetto di attenzione; 2) rilevante potrebbe essere il richiamo all'art. 30 della Costituzione, da un duplice punto di vista: a) afferma la Carta suprema come ai figli nati fuori del matrimonio debba essere assicurata ogni tutela giuridica e sociale. Codesta Corte, con sentenza 376/2000 ha affermato come lo straniero clandestino che sia marito convivente di donna in stato di gravidanza abbia diritto a permanere sul territorio della Stato. Laddove tale diritto non venisse esteso allo straniero padre e convivente cio' potrebbe determinare una lesione del diritto del nascituro ad una piena tutela sociale (comprendente in primis, a giudizio di chi scrive, la possibilita' di crescere accanto ai propri genitori). Tale discriminazione di trattamento non risulta, d'altra parte, giustificata dalla riserva contenuta al terzo comma ultima parte dell'art. 29: «... compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima»; b) «E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Il diritto/dovere al mantenimento dei minori possiede, all'evidenza una particolare intensita', nel corso della primissima fase della vita dei minori medesimi. Durante i primi mesi di vita, infatti, il minore dipende integralmente - in modo «assoluto» dal genitore. Quest'ultimo deve essere posto in grado di procurarsi mezzi mediante i quali assicurare al minore il diritto al mantenimento. In termini concreti, tale possibilita' verrebbe frustrata laddove al genitore/clandestino venisse preclusa la permanenza nel nostro Paese, nazione che, per note ed evidenti ragioni economiche e sociali, consente - quanto meno in linea astratta - di sfruttare maggiori opportunita' di lavoro e guadagno lecito rispetto ai Paesi dell'est europeo; 3) la mancata tutela del clandestino/padre puo', a giudizio del giudicante, determinare la lesione dell'art. 2 della Costituzione, laddove si ammetta che tra i diritti inviolabili dell'uomo debbano essere annoverati anche quello alla paternita' ed all'unita' della famiglia. Specularmene deve considerarsi la potenziale lesione di diritti inviolabili del nascituro, generata da un'eventuale espulsione, segnatamente quello - potenzialmente rilevante ex art. 2 Cost., a giudizio di chi scrive - ad avere accanto a se' entrambi i genitori, quantomeno nel corso del primi mesi/anni di vita; 4) potenzialmente violato risulta altresi' essere l'art. 3 della Costituzione, poiche' la mancata previsione del divieto di espulsione per il padre-convivente/clandestino determinerebbe una disparita' di trattamento tra il figlio minore di genitori clandestini sposati e quello di genitori clandestini semplicemente conviventi, significativa ed ingiustificata. Il dato, in definitiva formale (anche se certo assai rilevante) dell'esistenza del vincolo coniugale, non puo' ridondare a danno del minore, il cui interesse preminente deve, a giudizio di chi scrive, essere rigorosamente tutelato, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 31 della Costituzione. 1) Come dimostrato dalla documentazione medica (in particolare, referto ecografico) depositata in allegato al ricorso.